DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2013, n. 126 Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di intervenire con
misure finanziarie in favore degli enti territoriali;

Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
adottare interventi economici e misure a sostegno del territorio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 ottobre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell’interno, del Ministro dell’economia e delle finanze,
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Misure finanziarie urgenti

1. All’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,
dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Per gli enti in sperimentazione, di cui all’articolo 36
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more
dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n 267.
9-ter. Per gli enti in sperimentazione l’eventuale disavanzo di
amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei
residui di cui di cui all’articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal
primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita’ e’
ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l’anno.".

2. All’articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: "5 bis. Ai fini
della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo
accertato, il Commissario adotta i provvedimenti piu’ idonei in tema
di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di
efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base
del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il
confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle
tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello
nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali,
nonche’ di definizione della dotazione di personale, compatibili con
il perseguimento dell’obiettivo dell’equilibrio economico.";
b) il comma 6-quater e’ sostituito dal seguente: "6-quater. Per
la celere realizzazione delle attivita’ di cui ai commi da 5 a 6-ter,
il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i
compiti e le modalita’ operative, con oneri a carico delle risorse
individuate dal comma 9 e dall’articolo 11, commi da 13 a 16, del
decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.";
c) dopo il comma 9 e’ inserito il seguente: "9-bis. Nelle more
dell’approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di
garantire la continuita’ aziendale, il Commissario puo’ richiedere,
con propri decreti, anticipazioni dell’erogazione, anche integrale,
delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma
9, nonche’ di quelle previste dall’articolo 1, comma 9-bis, del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni,
finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli
essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico
locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.

3. All’articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
la parola «2013» e’ sostituita dalla seguente: «2014».

4. All’articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9-bis e’ sostituito dal seguente: "9-bis. Al fine di
agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito
un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro,
finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa
per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5
dell’articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.";
b) al comma 9-ter, le parole "da emanare entro il termine del 31
marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione
dell’importo massimo dell’anticipazione di cui al comma 9-bis
attribuibile a ciascuna regione, nonche’ le modalita’ per la
concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo
di 10 anni, decorrente dall’anno successivo a quello in cui viene
erogata l’anticipazione. I criteri per la determinazione
dell’anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei
limiti dell’importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della
disponibilita’ annua del Fondo." sono sostituite dalle seguenti "sono
definite le modalita’ per la concessione e per la restituzione
dell’anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di 10
anni, decorrente dall’anno successivo a quello in cui viene erogata
l’anticipazione stessa.";
c) al comma 9-quater le parole :"dalle regioni" sono sostituite
dalle seguenti: "dalla regione Campania";
d) al comma 9-sexies le parole :"alle regioni interessate" sono
sostituite dalle seguenti: "alla regione Campania";
e) al comma 9-septies, le parole "di cui al comma 9-bis" sono
sostituite dalle seguenti "di cui all’articolo 14, comma 22, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

5. Al comma 196-bis dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n.
191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il medesimo
Commissario straordinario e’ autorizzato ad inserire, per un importo
complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di
cui al documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 13-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, le eventuali ulteriori partite
debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma
anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con
determinazioni dirigenziali, assunte con l’attestazione dell’avvenuta
assistenza giuridico amministrativa del Segretario. Roma Capitale
puo’ riacquisire l’esclusiva titolarita’ di crediti, inseriti nella
massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato
articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
verso le societa’ dalla medesima partecipate anche compensando
totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite
nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale e’
altresi’ autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per
il rientro dai crediti verso le proprie partecipate cosi’
riacquisiti. Il Commissario straordinario e’ altresi’ autorizzato ad
iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme
erogate al comune di Roma per l’anno 2009 per effetto del comma 3
dell’articolo 5 del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito
con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e trasferite
alla gestione commissariale nelle more dell’utilizzo del contributo
di cui all’ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti
dall’applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono
essere utilizzati per garantire l’equilibrio di parte corrente del
bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono
considerati tra le entrate finali di cui all’articolo 31, comma 3,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di
stabilita’ interno per i medesimi anni.

6. All’articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dopo il comma 18, e’ inserito il seguente:
"18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’incremento
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui al comma 14, lettera b), non rileva ai fini della
determinazione del limite massimo della variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive
modificazioni ed integrazioni.".

7. Per l’anno 2013 e’ attribuito al comune di Milano un contributo
di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle
spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al
primo periodo non e’ considerato tra le entrate finali di cui
all’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
rilevanti ai fini del patto di stabilita’ interno 2013. Al relativo
onere, pari a euro 25 milioni per l’anno 2013, si provvede:
a) quanto 9,4 milioni di euro mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 97, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto 600.000 di euro mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma
100, della medesima legge;
b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello
stanziamento iscritto in bilancio per le finalita’ di cui al
all’articolo 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8. All’articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "le societa’ in house degli enti locali soci
di EXPO spa" sono aggiunte le seguenti: "e gli enti regionali
impegnati in attivita’ indispensabili per la realizzazione
dell’Esposizione universale";
b) le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2016,".

9. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel
ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale, per
assicurare l’attuazione degli interventi previsti dal Protocollo
d’intesa del 4 agosto 2012, "Patto per Roma", previa validazione da
parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", ivi
previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese
disponibili, sono finalizzate:
a) nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di
euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i
medesimi esercizi, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di
euro per il 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull’autorizzazione di
spesa recata dall’articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.

10. Al fine di superare la situazione di crisi derivante dal
mancato completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica dei
versanti di frana nel comune di Assisi, previa integrazione
dell’Accordo di programma del 3 novembre 2010 stipulato tra il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
regione Umbria, sono finalizzate risorse nel limite di 2 milioni di
euro per il 2014. All’onere derivante dall’applicazione del presente
comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse
iscritte in bilancio, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministro dell’Economia e delle
Finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. All’articolo 17, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non
oltre i tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei
anni". Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione del
comma 9, lettera a) e del presente comma, valutati complessivamente
in 6 milioni di euro per il 2013, 8,5 milioni di euro per il 2014 e
7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

11. Al fine di accelerare la progettazione e l’attuazione degli
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito
Contaminato di interesse nazionale di Crotone, con priorita’
nell’area archeologica Kroton, le somme liquidate per il risarcimento
del danno ambientale a favore dell’amministrazione dello Stato con
sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013 del Tribunale di Milano,
passata in giudicato, sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e destinate alle finalita’ di cui al presente comma. Con
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
e’ nominato un Commissario Straordinario ai sensi dell’articolo 20
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono individuati le
attivita’ del Commissario, nel limite delle risorse acquisite, le
relative modalita’ di utilizzo nonche’ il compenso del Commissario
straordinario, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

12. All’articolo 259 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente:
"1-ter. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti,
nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente
condizionato dall’esito delle misure di riduzione dei costi dei
servizi, nonche’ dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e
societa’ partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell’ente,
l’ente puo’ raggiungere l’equilibrio, in deroga alle norme vigenti,
entro l’esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi
comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e
comunque entro tre anni, compreso quello in cui e’ stato deliberato
il dissesto. Fino al raggiungimento dell’equilibrio, l’organo di
revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette al Ministero
dell’interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio,
una relazione sull’efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi
raggiunti nell’esercizio.

13. Ai comuni di cui al comma 1-ter dell’articolo 259 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 12 del
presente articolo, che non hanno rispettato nell’anno 2012 i vincoli
del patto di stabilita’ interno, la sanzione di cui all’articolo 31,
comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 e’
comminata dal Ministro dell’interno nel terzo esercizio successivo a
quello di raggiungimento dell’equilibrio.

14. All’onere derivante dal comma 13, pari a 670.000 euro, si
provvede con corrispondente riduzione, nell’anno 2013,
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 100, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

15. All’articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: "unita’ sanitarie locali" sono
sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere";
e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l’organo
amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni
trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle
destinazioni previste nel primo periodo.";
b) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: "5-bis. La
deliberazione di cui al comma 5 e’ comunicata, a mezzo di posta
elettronica certificata, all’istituto cui e’ affidato il servizio di
tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di
garantire l’espletamento delle finalita’ di cui al comma 5, dalla
data della predetta comunicazione il tesoriere e’ obbligato a rendere
immediatamente disponibili le somme di spettanza dell’ente indicate
nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di
pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell’ente, senza
necessita’ di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di
adozione della deliberazione l’ente non puo’ emettere mandati a
titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l’ordine
cronologico delle fatture cosi’ come pervenuto per il pagamento o, se
non e’ prescritta fattura, dalla data della deliberazione di
impegno.".

16. All’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente:
«4-bis. A decorrere dal 30 aprile 2014, con riferimento alle
somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per
obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni
pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n.196, sulla base dei dati trasmessi dai creditori
anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni, comunicano l’importo dei pagamenti non effettuati
relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data
della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di
decorrenza degli interessi moratori di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate
entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di
decorrenza.";
b) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti commi:
"4-ter. La comunicazione di cui al comma 4-bis contiene:
a) l’importo dei singoli debiti;
b) il numero identificativo e la data di emissione della
fattura o della richiesta equivalente di pagamento nonche’ il codice
fiscale ovvero la partita Iva del creditore;
c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in
conto capitale;
d) l’evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre
2012.
4-quater. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche
amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i
dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-bis.
4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di
comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater e’
rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale del dirigente responsabile e comporta
responsabilita’ dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure
analogamente applicabili. Comporta altresi’ l’applicazione di una
sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da
acquisire al bilancio dell’amministrazione.
4-sexies. Le informazioni acquisite nella piattaforma
elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed
utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice,
anche ai fini della certificazione dei relativi crediti.".

17. Ai fini dell’attuazione del comma 16 e’ autorizzata la spesa di
800.000 euro per l’anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015,
nell’ambito del programma " Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

18. A decorrere dal primo rinnovo dell’organo interno di controllo
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle
societa’ non quotate controllate direttamente o indirettamente ai
sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile
da enti locali e nelle aziende speciali i revisori dei conti nominati
su indicazione del soggetto pubblico sono scelti mediante estrazione
da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i
soggetti appartenente alle categorie di cui all’articolo 2397,
secondo comma, del codice civile. Con decreto del Ministro
dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di
cui al primo periodo e modalita’ per la loro estrazione, nel rispetto
del criterio di proporzionalita’ tra qualificazione professionale
comprovata e complessita’ degli incarichi nonche’ degli altri
principi stabiliti dall’articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 e in modo da assicurare il rispetto del
medesimo articolo 2397 del codice civile.

19. Al fine di consentire l’accesso all’esercizio dell’attivita’ di
revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
fermo restando al momento della presentazione dell’istanza il
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 1, lettere a),
b) e c) del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20
giugno 2012, n. 145, l’ammissione all’esame per l’iscrizione al
Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati
dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88, e dalle relative disposizioni attuative.

20. Limitatamente all’anno 2013, in caso di mancata deliberazione
della Conferenza Stato-citta’ e autonomie entro il 5 novembre 2013,
sono confermate le modalita’ di riparto del fondo sperimentale di
riequilibrio delle province gia’ adottate con decreto ministeriale
del 4 maggio 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per
l’anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto del
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7 dell’articolo 16 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono effettuate secondo gli
importi indicati nell’allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i
trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal
Ministero dell’interno in favore delle province appartenenti alla
regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base
alle disposizioni recate dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente
intervenute.

Art. 2
Interventi economici e misure a sostegno del territorio

1. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla
legge 23 febbraio 1999, n. 44, per la concessione di indennizzi alle
imprese per il ristoro del danno subito da materiali, attrezzature e
beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al
fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere
comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti
strategici, di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443, e successive modificazioni e’ autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro per l’anno 2013 e di 5 milioni di euro per l’anno 2014. Al
relativo onere, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l’anno
2013, mediante utilizzo delle disponibilita’ del capitolo 1496
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
e, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2014, con corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma
8, del decreto legge 30 dicembre 1997 , n. 457.

2. L’indennizzo e’ concesso esclusivamente per una quota della
parte eccedente la somma liquidata o liquidabile sulla base del
contratto di assicurazione stipulato dall’impresa interessata ovvero,
in assenza di un contratto di assicurazione, per una quota del danno
subito.

3. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti,
sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a
interventi conclusi o in corso di realizzazione, il Ministero
dell’economia e delle finanze puo’ trasferire in via di anticipazione
alla stessa Societa’ le risorse finanziarie disponibili per l’anno
2013 sul pertinente capitolo di bilancio.

4. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla
rete ferroviaria nazionale e l’attuazione dei relativi programmi di
investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione
del Contratto di Programma – parte investimenti 2012-2016, i rapporti
tra lo Stato e il Gestore dell’infrastruttura sono regolati, nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto
stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

5. Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio
pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a
statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
la societa’ Trenitalia S.p.A., il Ministero dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme
previste, per l’anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in
relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario
per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi
interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.

6. Nelle more della piena attuazione dell’articolo 2 del decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, a decorrere dall’anno 2013 la
Regione Valle d’Aosta provvede al pagamento diretto a Trenitalia
S.p.A. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse
locale svolti nella Regione dalla predetta Societa’. I pagamenti del
corrispettivo annuo sono esclusi dal patto di stabilita’ interno.

7. Il fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e’ incrementato, per l’anno 2013, di 35 milioni
di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del
comma 235 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8. Al fine di garantire la continuita’ del programma Carta acquisti
di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133 e l’avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di
cui all’articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, nelle
more dell’espletamento della procedura di gara per l’individuazione
del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e
dei relativi rapporti amministrativi di cui all’articolo 81, comma
35, punto b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
contratto per la gestione del predetto servizio integrato,
sottoscritto in data 24 marzo 2010, e’ prorogato fino al
perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.

9. All’ultimo periodo del comma 15, dell’articolo 2, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: ", il cui
espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni".

10. All’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351,
convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le
parole "nonche’ dalle dichiarazioni di conformita’ catastale previste
dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122";
b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le
parole "nonche’ dalle dichiarazioni di conformita’ catastale previste
dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122".

11. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto
articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche
ed integrazioni, nonche’ all’articolo 11-quinquies del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, l’attestato di prestazione energetica di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, puo’
essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si
applica la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo
6.

12. In relazione alla necessita’ di assicurare un costante supporto
al Ministero dell’economia e delle finanze nella predisposizione
entro il 31 dicembre 2013 e nella attuazione di programmi di
dismissione di partecipazioni dello Stato e garantire la
realizzazione degli stessi programmi secondo modalita’ e procedure
trasparenti e tali da massimizzare i relativi introiti, il Ministero
dell’economia e delle finanze continua ad avvalersi del Comitato
permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni
di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
15 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30
novembre 1993.

13. Il Comitato di cui al comma 12 e’ composto dal Direttore
Generale del tesoro, che lo presiede, e da quattro esperti di
riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati
nazionali e internazionali, individuati nel rispetto del principio di
pari opportunita’ tra uomini e donne.

14. Il Comitato di cui al comma 12 e’ nominato con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il relativo incarico ha durata triennale, con possibilita’ di
conferma. Ai Componenti del comitato non spetta alcun compenso ne’
sono attribuiti gettoni di presenza.

15. Dall’attuazione dei commi da 12 a 14 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. All’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.
112, dopo le parole: "n. 233, e successive modificazioni," sono
aggiunte le seguenti: "ovvero mediante versamento all’entrata del
bilancio dello Stato, e successiva riassegnazione allo stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, di entrambe le suddette giacenze,".

17. L’intervento di cui al comma 16 dell’articolo 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede
che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
assegna alla societa’ Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale
contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di
struttura e’ prorogato nella medesima misura per l’anno 2014. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

18. Al fine di poter riequilibrare gli effetti dell’incidenza dei
carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro succedanei, e
conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate
erariali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, possono essere stabilite
modificazioni, nella misura massima dello 0,7 per cento, delle
aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti
prodotti. Dall’attuazione di questa disposizione non possono derivare
aumenti di gettito ne’ nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

19. Il comma 3-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e’ sostituito dal seguente:
"3-bis: I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i
comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire,
con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in
alternativa all’imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
articolo, un’imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di
euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell’isola
minore, utilizzando compagnie di navigazione che forniscono
collegamenti di linea o imbarcazioni che svolgono servizio di
trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad
effettuare collegamenti marittimi verso l’isola. L’imposta e’
riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle
compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio di
trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del
pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti
previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le
diverse modalita’ stabilite dal comune con regolamento ai sensi del
predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in
relazione alle particolari modalita’ di accesso alle isole. Per
l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile d’imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100
al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o
parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione
amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto
non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica
l’articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. L’imposta non e’ dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai
lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche’ dai componenti dei
nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l’imposta
municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni
possono prevedere nel regolamento modalita’ applicative del tributo,
nonche’ eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o
per determinati periodi di tempo; possono altresi’ prevedere un
aumento dell’imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a
determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo e’ destinato a
finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione
e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresi’
interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilita’ e
viabilita’, di raccolta e smaltimento dei rifiuti,nonche’ dei
relativi servizi pubblici locali.".

20. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono fatti salvi nella parte in cui sono in
linea con le disposizioni introdotte dal comma 19 e sono, comunque,
resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di
approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 31 ottobre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell’interno

Saccomanni, Ministro dell’economia
e delle finanze

Delrio, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 11 dicembre 2013, n. 141 Regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’
generale dello Stato;
Visto il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il
regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilita’ generale dello Stato e in particolare:
l’articolo 230 che stabilisce le modalita’ di versamento di
denaro presso la tesoreria statale;
gli articoli 241 e seguenti che regolano il rilascio delle
quietanze da parte dei tesorieri per versamenti effettuati a favore
dell’Erario presso la tesoreria statale;
l’articolo 596 che regola il rilascio delle quietanze da parte
dei tesorieri per versamenti effettuati per la costituzione di
depositi provvisori;
l’articolo 621 che regola la presentazione del conto giudiziale
da parte degli agenti della riscossione;
l’articolo 633 che regola la presentazione del conto giudiziale
da parte dell’istituto incaricato del servizio di tesoreria;
Visto il Codice dell’amministrazione digitale, emanato con il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e
integrazioni e in particolare:
l’articolo 23 relativo all’efficacia probatoria delle copie
analogiche di documenti informatici;
l’articolo 76 che disciplina lo scambio di documenti informatici
nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettivita’;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, e successive modificazioni, riguardante il regolamento recante
la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di spesa e
contabili e, in particolare:
l’articolo 2, comma 1, che prevede che gli atti dai quali deriva
un impegno a carico del bilancio dello Stato e la relativa
documentazione e, in genere, gli atti e i documenti previsti dalla
legge e dal regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita’ generale dello Stato, possono essere sostituiti a tutti
gli effetti, anche ai fini della resa di conti amministrativi e
giudiziali, da evidenze informatiche;
l’articolo 19 che prevede il ricorso a decreti del Ministro del
Tesoro, sentiti l’Autorita’ per l’informatica e la Banca d’Italia per
quanto attiene agli adempimenti del servizio di tesoreria, al fine di
emanare istruzioni per adeguare l’attuazione del regolamento
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’ generale
dello Stato alle esigenze derivanti dall’evoluzione dei sistemi
informatici;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9
ottobre 2006, n. 293, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 20 dicembre 2006, n. 295, che ha introdotto
nuove modalita’ di versamento presso la tesoreria statale;
Viste le Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato, emanate
con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 maggio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Supplemento Ordinario –
n. 160 del 16 luglio 2007, e in particolare il Titolo II della Parte
II, relativo alle "Quietanze e altri titoli di entrata";
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23
dicembre 2010, concernente la "Riallocazione delle funzioni delle
direzioni territoriali dell’economia e delle finanze";
Visto il Protocollo d’intesa per la rendicontazione telematica
delle entrate imputate all’Erario dello Stato, stipulato in data 13
dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, e la Banca d’Italia, di seguito "Protocollo d’intesa";
Visto il Protocollo d’intesa quadro per lo sviluppo del Sistema
Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione
(S.I.P.A.), sottoscritto in data 9 gennaio 2001 tra l’Autorita’ per
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, la Corte dei Conti e la Banca
d’Italia;
Visto l’articolo 5 della legge 28 marzo 1991, n. 104 che consente
il ricorso a decreti del Ministro del tesoro, da emanare con la
procedura di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, per
adottare norme intese a semplificare le procedure relative agli
incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, anche mediante
l’impiego di strumenti informatici;
Considerata la necessita’ di procedere e completare la
dematerializzazione delle quietanze emesse dalle tesorerie statali a
fronte dei versamenti effettuati presso le stesse tesorerie, in
attuazione degli obiettivi stabiliti nel citato Protocollo d’intesa
quadro per lo sviluppo del S.I.P.A;
Sentita la Banca d’Italia, che ha espresso il proprio parere con
nota n. 1096981/12 del 24 dicembre 2012;
Sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale, che ha espresso il proprio
parere favorevole con determina del Direttore generale del 23 gennaio
2013;
Sentita la Corte dei conti, che si e’ espressa con parere n.
1/2013/Cons, reso dalle Sezioni riunite nell’adunanza del 29 marzo
2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Adunanza
della Sezione consultiva per l’esame degli atti normativi del 29
agosto 2013;
Vista la comunicazione n. ACG/70/RGS/13696 del 4 novembre 2013,
inviata, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1998, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente Regolamento

Art. 1

Dematerializzazione delle quietanze di versamento alla tesoreria
statale

1. A norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni,
le quietanze di cui agli articoli 241 e 596 del Regio decreto 23
maggio 1924, n. 827 sono ordinariamente sostituite con evidenze
informatiche, che costituiscono quietanze informatiche valide ad ogni
effetto, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e
giudiziali.
2. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rende
disponibili alle amministrazioni pubbliche istituzionalmente
interessate le evidenze informatiche dei versamenti contabilizzati
dalle tesorerie.

Art. 2

Versamenti all’Erario

1. Per i versamenti effettuati presso la tesoreria statale a favore
dell’Erario, la Banca d’Italia invia al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato flussi telematici contenenti per ciascun
versamento le informazioni previste dal Protocollo d’intesa, come
modificato ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del presente decreto.
2. La rendicontazione per i versamenti effettuati presso la
tesoreria statale a favore dell’Erario e’ resa disponibile alla Corte
dei conti tramite il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.

Art. 3

Versamenti per la costituzione di depositi provvisori

1. Per i versamenti effettuati presso la tesoreria statale per la
costituzione di depositi provvisori, la Banca d’Italia invia al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, flussi
telematici, contenenti per ciascun versamento le informazioni
previste dal Protocollo d’intesa, come modificato ai sensi
dell’articolo 6, comma 1 del presente decreto.
2. La rendicontazione per i versamenti effettuati presso la
tesoreria statale per la costituzione di depositi provvisori e’ resa
disponibile alla Corte dei conti tramite il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
3. La restituzione dei depositi viene disposta dalle competenti
Ragionerie Territoriali dello Stato, previa acquisizione agli atti
del nulla osta dell’Amministrazione nel cui interesse e’ stato
costituito il deposito, mediante apposito ordine di restituzione che,
nelle more della relativa dematerializzazione, e’ redatto su una
modulistica uniforme predisposta dalla Ragioneria generale dello
Stato, sentita la Banca d’Italia. Gli ordini di restituzione sono
allegati al sottoconto giudiziale per la gestione dei depositi
provvisori compilato dalle Tesorerie dello Stato.
4. All’atto della costituzione presso la tesoreria statale di
depositi provvisori a cauta custodia, riguardanti valori diversi o
partecipazioni azionarie, la Banca d’Italia emette una ricevuta che
viene rilasciata al depositante.

Art. 4

Documentazione di attestazione del versamento

1. Per i versamenti effettuati tramite conto corrente postale,
bonifico bancario e postale e altri strumenti che utilizzano le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione la Banca d’Italia
non emette documenti cartacei che attestano il versamento. Le
ricevute del versamento, rilasciate da Poste italiane s.p.a., dalle
banche e dagli altri istituti di pagamento che hanno intermediato il
versamento, hanno effetto liberatorio nei confronti del debitore,
anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali, come
previsto dall’articolo 1, comma 6 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 e dall’articolo
230, comma 3 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
2. Per i versamenti effettuati tramite titoli di spesa telematici,
emessi a valere sullo stanziamento di capitoli del bilancio statale o
di amministrazioni autonome e sulle disponibilita’ depositate su
conti aperti presso la tesoreria statale, i relativi flussi di
rendicontazione riportano gli estremi della quietanza informatica ad
attestazione dei versamenti medesimi.
3. Esclusivamente per i versamenti effettuati presso i propri
sportelli le tesorerie rilasciano al versante, ai sensi dell’articolo
23 del Codice dell’Amministrazione Digitale, una ricevuta di
versamento che ha effetto liberatorio nei confronti del debitore,
nella quale sono riportate le stesse informazioni presenti sulla
quietanza informatica.

Art. 5

Documentazione a corredo dei conti giudiziali

1. I flussi informatici di cui agli articoli 2 e 3 costituiscono la
documentazione giustificativa delle entrate prevista dall’articolo
633 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 a corredo dei conti
giudiziali presentati dalla Banca d’Italia, quale istituto incaricato
del servizio di tesoreria.
2. I flussi informatici di cui all’articolo 2 costituiscono la
documentazione giustificativa dei versamenti effettuati all’entrata
del bilancio statale da parte degli agenti della riscossione, in sede
di presentazione dei conti giudiziali.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Ai fini dell’attuazione del presente decreto il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d’Italia procedono
all’aggiornamento del Protocollo d’intesa, che disciplina gli aspetti
operativi e tecnici della rendicontazione telematica delle entrate
imputate all’Erario dello Stato e provvedono a regolare le modalita’
della rendicontazione telematica dei versamenti per depositi
provvisori. Nel rispetto degli accordi stabiliti nell’ambito del
Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione,
nel Protocollo d’intesa sono definite le modalita’ di firma dei
flussi telematici di cui agli articoli 2 e 3. L’aggiornamento del
Protocollo d’intesa e’ condiviso dalla Corte dei conti. Gli aspetti
tecnico-informatici del Protocollo d’intesa sono definiti sentita
l’Agenzia per l’Italia Digitale.
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca
d’Italia concordano la data di avvio delle procedure di cui al
presente decreto, sentita la Corte dei Conti.
3. Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la
registrazione ed entrera’ in vigore dopo quindici giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 11 dicembre 2013

Il Ministro: Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 90

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013, n. 157 Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico…

…nonche’ di categorie di personale iscritto presso l’INPS, l’ex-ENPALS e l’ex-INPDAP, in attuazione dell’articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il
consolidamento dei conti pubblici, che prevede l’emanazione di un
regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, allo scopo di assicurare un processo di
incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano
previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione
generale obbligatoria;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 20 dicembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 settembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento di armonizzazione dei requisiti di
accesso al pensionamento costituisce una prima applicazione di quanto
disposto dall’articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
2. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2013 i requisiti
anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente
all’entrata in vigore del presente regolamento ai fini del diritto
all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di
vecchiaia o di anzianita’, consegue il diritto alla prestazione
pensionistica secondo tale normativa.
3. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che, a decorrere dal
1° gennaio 2014, maturano i requisiti per il pensionamento indicati
nel regolamento stesso, non trovano applicazione le disposizioni di
cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni.
4. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento
per l’accesso attraverso le diverse modalita’ ivi stabilite al
pensionamento, nonche’ al requisito contributivo per l’accesso al
trattamento pensionistico indipendentemente dall’eta’ anagrafica, si
applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni.

Art. 2

Soppresso fondo spedizionieri doganali

1. La quota di pensione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge
16 luglio 1997, n. 230 e’ erogata dall’INPS al compimento del
sessantaseiesimo anno di eta’.
2. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio
2006, n. 42, dopo le parole: «decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103,» sono inserite le seguenti: «e al soppresso Fondo
previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,».

Art. 3

Pensionamento anticipato per lavoratori
di aziende in crisi – Poligrafici

1. All’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «almeno 384 contributi mensili ovvero 1664
contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B
allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 35 anni di anzianita’
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianita’
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianita’
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018»;
b) le parole: «sulla base dell’anzianita’ contributiva aumentata
di un periodo pari a 3 anni» sono soppresse;
c) le parole: «l’anzianita’ contributiva non puo’ comunque
risultare superiore a 35 anni;» sono soppresse.

Art. 4

Personale viaggiante addetto ai pubblici
servizi di trasporto

1. All’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi
dell’articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503»
sono sostituite dalle seguenti: «al raggiungimento del requisito
anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo
in vigore nel regime generale obbligatorio».
2. All’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 414, e successive modificazioni, il primo periodo e’ soppresso.

Art. 5

Lavoratori marittimi

1. Relativamente ai casi di cui all’articolo 4, commi 2, lettera
c), e 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413, il diritto alla pensione
di vecchiaia si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico
ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore
nel regime generale obbligatorio.
2. All’articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole:
«cinquantacinquesimo anno di eta’» sono sostituite dalle seguenti:
«cinquantaseiesimo anno di eta’ fino al 31 dicembre 2015,
cinquantasettesimo anno di eta’ fino al 31 dicembre 2017 e
cinquantottesimo anno di eta’ a decorrere dal 1° gennaio 2018».

Art. 6

Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo ballo

1. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, e successive modificazioni, la parola: «quarantacinquesimo»
e’ sostituita dalla seguente: «quarantaseiesimo».

Art. 7

Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo attori

1. La Tabella C allegata all’articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e’ sostituita dalla seguente:

«Tabella C

(art. 4, comma 2)

Decorrenza della pensione

——————————————–
Uomini | dal 1° gennaio 2014 | 64 |
| | anni |
———|———————–|———|
| dal 1° gennaio 2014 | 60 |
| | anni |
|———————–|———|
| dal 1° gennaio 2016 | 61 |
| | anni |
|———————–|———|
Donne | dal 1° gennaio 2018 | 62 |
| | anni |
|———————–|———|
| dal 1° gennaio 2020 | 63 |
| | anni |
|———————–|———|
| dal 1° gennaio 2022 | 64 |
| | anni |
——————————————–

Art. 8

Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo canto

1. L’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, e’ sostituito dal seguente:
«3. Per i lavoratori dello spettacolo, gia’ iscritti alla data del
31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici,
professori d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti
di musica leggera, la pensione di vecchiaia si consegue:
a) all’eta’ di 61 anni per gli uomini;
b) all’eta’ di 57 anni per le donne. Tale requisito e’ fissato a
58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 59 anni a decorrere dal 1°
gennaio 2018, a 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 61 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2022.».

Art. 9

Fondo sportivi professionisti

1. L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 166, e’ sostituito dal seguente:
«1. Per i lavoratori gia’ iscritti al Fondo alla data del 31
dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue:
a) all’eta’ di 53 anni per gli uomini;
b) all’eta’ di 49 anni per le donne. Tale requisito e’ fissato a
50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 51 anni a decorrere dal 1°
gennaio 2018, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2022.».

Art. 10

Perdita del titolo abilitante

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di
decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima
dell’entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad
applicarsi nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il
titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita’
lavorativa per raggiunti limiti di eta’ e i cui ordinamenti di
settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo,
non ne prevedano l’elevazione. Qualora tali limiti di eta’ possano
essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il
lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneita’, non abbia ottenuto il
rinnovo del titolo abilitante da parte dell’Autorita’ competente.
2. Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea per i quali viene
meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita’
lavorativa per raggiunti limiti di eta’, si applicano, al ricorrere
delle condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso e di
decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31
dicembre 2011.
3. Ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui
all’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, continuano ad
applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze dei
trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2013.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti di
cui al comma 3 che maturano i requisiti a partire dalla medesima
data, l’accesso alla pensione nei regimi misto e contributivo con
eta’ inferiori ai 60 anni e’ consentito esclusivamente se risulta
maturata un’anzianita’ contributiva di 42 anni e 3 mesi per gli
uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne. Sulla quota retributiva di
trattamento relativa alle anzianita’ contributive maturate
antecedentemente al 1° gennaio 2012 e’ applicata una riduzione pari
ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al
pensionamento rispetto all’eta’ di 60 anni; tale percentuale annua e’
elevata a due punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a
due anni. Nel caso in cui l’eta’ al pensionamento non sia intera la
riduzione percentuale e’ proporzionale al numero di mesi.
5. L’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 149, e’ abrogato.

Art. 11

Deroghe

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre
2013 continuano ad applicarsi, ancorche’ maturino i requisiti per
l’accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai
soggetti di cui agli articoli da 2 a 9 del presente regolamento:
a) collocati in mobilita’ ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base
di accordi sindacali stipulati entro il 31 agosto 2013 ancorche’ alla
medesima data gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati
dall’attivita’ lavorativa, i quali in ogni caso maturino i requisiti
per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennita’ di
mobilita’ di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
b) collocati in mobilita’ lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6
e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 agosto 2013 e
che alla medesima data siano cessati dall’attivita’ lavorativa;
c) che entro il 31 agosto 2013 siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionino i
requisiti anagrafici e contributivi utili per la decorrenza del
trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016; questi lavoratori
non devono aver comunque ripreso attivita’ lavorativa successivamente
all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione
ed alla predetta data del 31 agosto 2013 deve risultare accreditato o
accreditabile almeno un contributo volontario;
d) che alla data del 31 agosto 2013 risultano essere in congedo
per assistere figli con disabilita’ grave ai sensi dell’articolo 42,
comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con
perfezionamento entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto
congedo del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento
indipendentemente dall’eta’ anagrafica, di cui all’articolo 1, comma
6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni;
e) che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 31 agosto
2013 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi
degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile e,
senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita’
lavorativa, avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina
pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il
31 agosto 2016;
f) che, in applicazione di accordi collettivi di incentivo
all’esodo stipulati entro il 31 agosto 2013 dalle organizzazioni
comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, senza
successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita’ lavorativa
avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica,
la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;
g) collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria
finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1,
lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di
procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013.
2. Restano applicabili ai lavoratori iscritti alle gestioni
richiamate dal presente decreto, laddove piu’ favorevoli, le
disposizioni di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, di cui all’articolo 6, comma 2-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di cui
all’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di cui
all’articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di
cui all’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102.

Art. 12

Disposizione finale

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 3,
primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, i risparmi
di spesa derivanti dagli articoli da 2 a 11 del presente regolamento,
valutati in 4.724.000 euro per l’anno 2014, a 12.280.000 euro per
l’anno 2015, a 35.951.000 euro per l’anno 2016, a 38.800.000 euro per
l’anno 2017, a 37.583.000 euro per l’anno 2018, a 69.361.000 euro per
l’anno 2019, a 80.507.000 euro per l’anno 2020, a 86.718.000 euro per
l’anno 2021, a 70.828.000 euro per l’anno 2022 e in 86.493.000 euro
per l’anno 2023, confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 1, comma
235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze e’ disposta la conseguente
integrazione del citato Fondo operando le occorrenti variazioni di
bilancio.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 28 ottobre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Giovannini, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 15, foglio n. 166

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 10 febbraio 2014 Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Verde Echo Pyriproxyfen», ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL DIRETTORE GENERALE
per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l’art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente "Istituzione
del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della
salute;
Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011
concernente la disciplina transitoria dell’assetto organizzativo del
Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d’immissione in
commercio di prodotti fitosanitari; nonche’ la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l’art. 52 concernente il
commercio parallelo;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto
ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l’attuazione delle direttive
1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione,
all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n.
790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al
progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Vista la domanda del 20 dicembre 2013, e successive integrazioni di
cui l’ ultima il 7 febbraio 2014 con cui l’Impresa Verde Bio S.r.l.,
con sede in Montebelluna (Treviso) Viale della Vittoria 14/b, ha
richiesto, ai sensi dell’art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009,
il permesso di commercio parallelo dalla Spagna del prodotto JUVINAL
10 EW, ivi registrato al n. 25.239 a nome dell’Impresa Kenogard S.A.,
con sede legale in Barcelona (ES);
Vista l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto di
riferimento JUVINAL ECHO autorizzato in Italia al n. 15079 a nome
dell’Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.;
Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all’art. 52,
paragrafo 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Considerato che l’Impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il
prodotto importato con il nome Verde Echo Pyriproxyfen;
Accertata la conformita’ dell’etichetta da apporre sulle confezioni
del prodotto oggetto di commercio parallelo, all’etichetta del
prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;
Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per
gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. E’ rilasciato, fino al 31 dicembre 2018, all’Impresa Verde Bio
S.r.l., con sede in Montebelluna (Treviso), il permesso n. 15978 di
commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato Verde Echo
Pyriproxyfen, proveniente dalla Spagna, ed ivi autorizzato al n.
25.239 con la denominazione JUVINAL 10 EW.
E’ approvata, quale parte integrante del presente decreto,
l’etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il prodotto e’ sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e
rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell’allegata
etichetta.
Il prodotto verra’ posto in commercio in confezioni pronte per
l’impiego nelle taglie da ml 5 – 10 -20 – 25 – 40 – 50 – 100 – 200 –
250 – 500, 11 – 5 – 10 – 25.
Il presente decreto verra’ notificato, in via amministrativa
all’impresa interessata e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 2014

Il direttore generale: Borrello

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.