Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 08-03-2011, n. 9093 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 3 giugno 2009, depositata in cancelleria il 3 giugno 2009, il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Modugno, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a G.G., imputato del reato di cui all’art. 424 c.p., la pena di mesi tre di reclusione convertita nella pena pecuniaria di Euro 3.020,00 di multa.

2. – Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore Generale territoriale chiedendone l’annullamento della sentenza per aver il giudice del merito erroneamente calcolato la pena pecuniaria, come risultato della conversione della pena detentiva inflitta, avendola stabilita in Euro 3.020,00 di multa anzichè in Euro 3.420,00 di multa.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con le determinazioni di cui in dispositivo.

3.1 – Occorre per vero ribadire preliminarmente il principio di diritto secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice abbia operato la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria in misura inferiore al minimo consentito dalla legge, si ha un errore di diritto al quale la Corte di Cassazione, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal pubblico ministero, può porre rimedio, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo che concerne la conversione rideterminandola in applicazione dei parametri di legge.

Ciò posto si osserva che il Tribunale di Bari ha effettivamente errato nel calcolo della pena posto che, in fase di conversione della pena detentiva inflitta di mesi tre di reclusione, applicata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. al G., per il reato di cui all’art. 424 c.p., ha stabilito l’erronea pena pecuniaria di Euro 3.020 anzichè di (90 giorni di reclusione x Euro 38 =) Euro 3.420,00.

E’ appena il caso qui per vero di rammentare che, per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 94 del 15 luglio 2009, come nel caso di specie, il computo di conversione ha luogo calcolando Euro 38 o frazione di Euro 38 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva, ai sensi dell’art. 135 c.p. 4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’entità della sanzione sostitutiva che determina in Euro 3.420,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 23-03-2011, n. 11539

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Svolgimento del processo

F.G., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, in data 9.7.2010, confermativa della sentenza 25.9.2007 del Tribunale di Roma che lo aveva condannato, per il reato di ricettazione di un’autovettura BMW, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 800,00 di multa. Il ricorrente deduceva:

1) violazione dell’art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e), posto che la Corte territoriale si era limitata a richiamare "de relato" le argomentazioni del primo giudice, motivando illogicamente sui motivi di gravame ed, in particolare, sul dolo specifico del reato contestato;

2) violazione dell’art. 624 c.p. in ordine alla mancata riqualificazione del reato di cui all’art. 648 c.p. come furto, ai sensi dell’art. 624 c.p.;

3) violazione dell’art. 648 c.p., comma 2 ed omessa motivazione con riferimento a quanto rilevato sul punto nei motivi di appello, in relazione a tutte le componenti del fatto; 4) violazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p. nonchè omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente si è limitato a contestare genericamente la sentenza impugnata, in assenza di specifiche censure alle argomentazioni del giudice di appello che, rispondendo ai motivi di appello proposti, ha dato conto della loro infondatezza, con motivazione esente da vizi di manifesta illogicità. E’ stato evidenziata, infatti, con motivazione conforme alla giurisprudenza della S.C. in materia, la sussistenza del dolo dell’imputato, con riferimento al fatto che l’autovettura rinvenuta in suo possesso presentava il blocco di accensione manomesso, al mancato possesso dei documenti relativi all’autovettura nonchè al difetto di giustificazione sul possesso del bene. Anche la mancata derubricazione del reato contestato come furto, risulta adeguatamente argomentata in considerazione della mancata indicazione, da parte dell’imputato, di elementi idonei a suffragare la configurabilità di detto diverso reato.

Il mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’art. 648 cpv. c.p. e la congruità della pena risultano pure adeguatamente motivati con riferimento ai precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato ed alla gravità del fatto.

Va rammentato, peraltro, che la motivazione della sentenza di primo grado si integra con quella di appello nè può, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui i giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ipotesi non ricorrente nella specie (Cass. n. 19710/2009; n. 38788/2006). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-04-2011, n. 3007 Esclusioni dal concorso

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o nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata del giudizio, ai sensi degli artt. 55 e 60 del D.Lvo n. 104/2010, e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità e la pedissequa esclusione dal concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale disposti nei suoi confronti dall’intimata amministrazione. La commissione sanitaria ha riscontrato il ricorrente affetto da "Extrasistolia ventricolare frequente (art. 10, c. c – D.T. 5/12/2005) – Extrasistolia sovraventricolare frequente (art. 10, c. c – D.T. 5/12/2005).

L’interessato deduce le seguenti censure:

a)l’imperfezione presuntivamente accertata al ricorrente per essere considerata come causa di esclusione avrebbe dovuto essere corredata dalla precisa indicazione della "frequenza" (superiore a 100/h; inferiore a 100/h), come specificato nel D.M. 5/12/2005 all’art. 10, punto c)

b)il giudizio di non idoneità è stato motivato attraverso la semplice indicazione della patologia riscontrata, senza indicare il parametro tecnicoscientifico in base al quale tale presunta patologia comporta un giudizio di non idoneità medicolegale in relazione ai criteri di valutazione sanitari posti dalla direttiva ministeriale;

c)non si rileva nel giudizio il concetto di "gravità", l’unico capace di portare ad una conclusione dio non idoneità al concorso;

d)in occasione dell’arruolamento presso il Ministero della Difesa – Raggruppamento Unità Difesa – distaccamento di Cerveteri la ASL di Mercato S. Severino rilasciò un certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica giudicato regolare dalla commissione concorsuale;

e)in data 29 marzo 2010 era stato sottoposto ad esame dalla commissione per gli accertamenti sanitari della direzione generale per il personale militare e giudicato idoneo al concorso per V.F.P.4;

f)difetto di motivazione.

Con ordinanza n. 1541/2010 sono stati chiesti chiarimenti all’amministrazione.

All’esito dell’incombente, il Collegio reputa il ricorso infondato.

Il giudizio è stato motivato per relationem alle risultanze istruttorie.

Dalla documentazione versata in atti si evince che il sig. C., sottoposto a visita cardiologica e ad esame elettrocardiografico evidenziava la presenza di extrasistola ventricolare frequente con episodi di bigeminismo e trigeminismo. Il numero massimo di battiti ectopici ventricolari si è avuto tra le 23,00 e le 24,00 ed è stato di 1834 battiti extrasistolici. L’amministrazione chiarisce che tale valore, "deducibile dalla lettura del referto dell’ecocardiogramma Holter", è "ben al di sopra del valore di 100/h normativamente previsto come motivo di esclusione dall’art. 10, lett. C) della direttiva tecnica 5/12/2005".

Il Collegio ritiene che il giudizio sia adeguatamente motivato e che non rechi alcun deficit istruttorio basandosi sulla refertazione medica a sua volta esitale di accurati accertamenti sanitari eseguiti nel rispetto del protocollo medico.

La patologia riscontrata al ricorrente rientra nella fattispecie di cui all’art. 10, lett. c) della D.T. 5/12/2005 recante le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

Immune dai rubricati vizi s’appalesano, pertanto, gli atti impugnati.

Il ricorso in esame è, in definitiva, infondato e va, perciò, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste in favore del Ministero della difesa; nulla si dispone nei confronti del controinteressato siccome non costituitosi..
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della Difesa che si liquidano in Euro 1.500,00.

Nulla spese nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-04-2011) 27-04-2011, n. 16493 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che G.M. è stato arrestato il 13.1.2011 in esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale di Adjud il 20.5.2010;

che in data 15.1.2011 l’arresto è stato convalidato dalla Corte d’appello di Torino e che nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione della sorella, in (OMISSIS);

che con sentenza del 24.1.2011 la Corte d’appello di Torino ha disposto la consegna di G.M. all’autorità giudiziaria richiedente;

che nelle more del ricorso per cassazione il G. ha presentato istanza di revoca della misura, chiedendo di essere liberato L. n. 69 del 2005, ex art. 21 in quanto la decisione della Corte di cassazione non sarebbe intervenuta nel termine di sessanta giorni indicato dall’art. 18, L. cit.;

che, in via subordinata, ha chiesto comunque la revoca della misura per insussistenza del pericolo di fuga;

Considerato che la L. n. 69 del 2005, art. 21 non trova applicazione per il giudizio di cassazione, in quanto il termine previsto dall’art. 17 cit. si riferisce esclusivamente alla decisione della corte d’appello (Sez. 6, 5 luglio 2010, n. 25870, El Moustaid);

che rispetto al momento di applicazione della misura non sono sopraggiunti fatti nuovi in grado di modificare la valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari;

che pertanto, permangono le esigenze che hanno giustificato l’applicarne degli arresti domiciliari, misura che appare funzionale anche ad assicurare la consegna del G. all’autorità richiedente, consegna che è divenuta definitiva a seguito della sentenza emessa da questa Corte che ha respinto il ricorso per cassazione avverso alla decisione della Corte d’appello.
P.Q.M.

Rigetta l’istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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