art. 205 Trattato CE; artt. 2, 4, 17 e 20 Regolamento interno del Consiglio 31 maggio 1999
Il consiglio dell’unione europea può emanare degli atti soltanto dopo che si è raggiunta l’unanimità.
per unanimità nel Consiglio si intende assenza di voti negativi e non convergenza di voti tutti positivi.
Gli stati menbri difficilmente potranno delegare qualcuno nel consiglio.
Cio’ può avvenire solo nel COREPER o in altri organi creati dal Consiglio stesso.
In seguito alla crisi della sedia vuota si decise per l’importanza delle decisioni all’unaminità e non a maggioranza qualificata.
Con l’istituzione del Consiglio europeo e dopo l’Atto unico europeo, del Trattato di Maastricht e di Amsterdam, si è abbandonato le votazioni all’unanimità.
La regola dell’unanimità si usa nella cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e della politica estera e di sicurezza comune.
Il Trattato di Amsterdam prevede la possibile astensione costruttiva di uno Stato membro dissenziente