artt. 90, 91, 93 Trattato CE
La tassazione dei beni, oggetto degli scambi internazionali, deve avvenire nel paese produttore.
Lo Stato che abbia raggiunto un maggior grado d’industrializzazione ne trae vantaggio, perchè il carico fiscale sarà sicuramente più elevato rispetto ai paesi con attività agricola.
Dopo l’armonizzazione dei sistemi fiscali, decadrà l’attuale criterio di tassazione nel paese di destinazione