artt. 30, 39 e 46 Trattato CE
La protezione della sanità pubblica è compresa nel Trattato in materia di libera circolazione delle merci e libera circolazione dei lavoratori dipendenti e autonomi.
L’art 30 del trattato CE parla di salute pubblica a proposito della libera circolazione delle merci.
Esso aveva lo scopo di evitare l’importo nazionale di alcuni prodotti alimentari contenenti additivi o conservanti permessi dalla legislazione dello Stato di produzione, ma vietati nello Stato di importazione.
La Corte di Giustizia ha stabilito che si può chiedere una deroga a questa legge sapendo che l’additivo non è pericoloso per la salute e che il suo uso è necessario per motivi tecnici cioè il trasporto (sentenza CGCE del 12 marzo 1987, Commissione c. Germania, in causa 178/84; sentenza CGCE del 4 giugno 1992, Debus, cause riunite C-13/91 e C-113/91; sentenza CGCE del 16 luglio 1992, Commissione c. Italia, in causa C-95/89).
Per quanto riguarda la deroga alla libera circolazione dei lavoratori, la direttiva 64/221 prevede (articolo 4) che solo le malattie o infermità del suo allegato possono essere usate contro un lavoratore, e solo se le patologie insorgano prima del rilascio del primo permesso di soggiorno.
La stessa cosa vale per la libera circolazione dei lavoratori autonomi, riguardo le norme di cui all’articolo 46 del Trattato CE