artt. 16 e 86 Trattato CE
Attività economica che permette di realizzare obblighi di servizio pubblico in funzione di un interesse generale
Tale termine viene anche usato nell’art. 86 del Trattato CE, paragrafo 2, per quanto attiene al settore della concorrenza. Le imprese incaricate della gestione di un interesse economico generale sono sottoposte alle norme del Trattato CE, ed alle regole sulla concorrenza.
A determinate imprese vengono pertanto riconosciuti dei diritti speciali od esclusivi o diritti di proprietà pubblica, di una finalità di interesse economico generale.
Il trattato di Amsterdam riconosce anche l’importanza dei servizi di interesse economico generale, nel nuovo articolo 16, sottolineando il loro ruolo nell’ambito dei valori comuni dell’Unione e nella promozione della coesione sociale e territoriale.
La Dichiarazione interpretativa n.13, nell’atto finale del Trattato di Amsterdam, si limita a sottolineare la necessità di applicare le disposizioni dell’art. 16, in modo da rispettare la giurisprudenza della Corte di Giustizia, i principi della parità di trattamento, della qualità e continuità dei servizi.