art. 27 Regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260/1999
Si tratta di uno strumento di intervento, rispetto al finanziamento strutturale tradizionale, che permette di superare gli ostacoli burocratici ma a livello nazionale rallenta le procedure di finanziamento.
I finanziamenti vengono ottenuti attraverso una procedura di 2 fasi:
1. le istituzioni comunitarie (ed in particolare la Commissione) creano delle aree di intervento e decidono di stanziare una determinata somma di contributi in conto capitale.
Tale somma viene fornita ad intermediari finanziari o ad una particolare associazione individuata dalle stesse istituzioni comunitarie;
2. Gli intermediari gestiscono la sovvenzione globale, selezionano i beneficiari finali accertando la sussistenza delle condizioni richieste per l’erogazione dei fondi, assegnano il contributo e ne verificano la corretta utilizzazione.
Le sovvenzioni globali prevedono:
1.finanziamenti delle PMI, cioè prestiti a tasso agevolato, assunzione di partecipazioni, garanzie ereditarie;
2. soluzioni di problemi occupazionali che si verificano a livello locale;
3. azioni transfrontaliere che vengono gestite da un organismo comune.