I beni dello straniero non naturalizzato o che non aveva disposto testamento divenivano di proprietà dello stato, escludendo ogni diritto degli eredi.
L’albinaggio venne usato dal sovrano e successivamente sostituito con un diritto di ritenzione parziale.
Egli poteva con esso incamerare solo una parte del valore del patrimonio.
Con la rivoluzione francese venne abolito.