DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 29-12-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di
garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga termini in materia di assunzioni

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all’articolo 1, commi 523, 527 e 643, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
all’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2012.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2009 e
nell’anno 2010, di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all’articolo 66,
commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2012 e le
relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere
concesse entro il 31 luglio 2012.
3. All’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, le parole: "Per il triennio
2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio
2009-2012". Al medesimo comma e’ soppresso il sesto periodo.
4. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate
successivamente al 31 dicembre 2005, e’ prorogata fino al 31 dicembre
2012. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 346, lettera e),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all’anno 2011,
previste dall’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e’ prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, e’ considerato il
limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010.
6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo
indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.

Art. 2 Proroga Commissario straordinario C.R.I. 1. L’incarico di commissario. straordinario della Croce Rossa Italiana e’ prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.

Art. 3

Proroghe in materia di verifiche sismiche

1. Il termine, di cui all’articolo 20, comma 5, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche
le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all’articolo
4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e’ differito al 31
dicembre 2012.

Art. 4 Proroga termini per le spese di funzionamento dell’ODI 1. All’articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "Per l’anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 5

Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra

1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31
gennaio 2012".

Art. 6 Proroga dei termini in materia di lavoro 1. All’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera c), le parole: "per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni"; b) al comma 1-ter, le parole "biennio 2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "quadriennio 2009-2012"; c) al comma 2, le parole: "per il biennio 2010-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni". 2. I termini di cui all’articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

Art. 7

Proroghe in materia di politica estera

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98,
recante disposizioni urgenti in tema di immunita’ di Stati esteri
dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi
rappresentativi degli italiani all’estero, le parole: "Fino al 31
dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre
2012".

Art. 8

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse
della Difesa

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2214, comma 1, le parole: "per gli anni dal 2001
al 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2001 al
2012";
b) all’articolo 2223, comma 1, le parole: "dal 2012" e "Fino al
2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:"dal 2013" e
"Fino al 2012";
c) all’articolo 2243, comma 1, le parole: "sino al 31 dicembre
2012" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2013".
2. All’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le
parole: "2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2013-2014".
3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri.

Art. 9 Programma triennale della pesca 1. Il termine di validita’ del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, cosi’ come prorogato ai sensi dell’articolo 2, comma 5-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e’ prorogato al 31 dicembre 2012.

Art. 10 Proroga di termini in materia sanitaria 1. All’articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole "dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "dal 3 luglio 2013". 2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all’articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ fissato al 31 dicembre 2012. 3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l’attivita’ libero professionale intramuraria, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, gia’ stabilito dall’articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ fissato al 31 dicembre 2014. 4. Il termine di cui all’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31 dicembre 2011 dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012. 5. La disposizione di cui all’articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del presente articolo, e’ prorogata fino al 31 dicembre 2012.

Art. 11 Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 1. All’articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7-undecies, le parole: "1 gennaio 2012" sono sostituite dalla seguenti parole "1 gennaio 2013"; b) al comma 7-duodecies, le parole: "per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalla seguenti parole " per gli anni 2010, 2011 e 2012 ". 2. All’articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012". 3. All’articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012". 4. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 giugno 2012". 5. Fino alla data di adozione dello statuto dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a.. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 36, comma 5, settimo periodo entro il predetto termine, l’Agenzia e’ soppressa e le attivita’ e i compiti gia’ attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5. 6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, all’articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "A decorrere dalla data di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Entro la data del 31 marzo 2012".

Art. 12 Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis 1. All’articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».

Art. 13 Proroga di termini in materia ambientale 1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012. 3. All’articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "2 aprile 2012." 4. All’articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2 luglio 2012". 5. Il termine di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012. 6. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012. 7. Il termine di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012.

Art. 14 Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale 1. Il termine di cui all’articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione si applica l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Il termine di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012.

Art. 15 Proroga di termini in materia di amministrazione dell’interno 1. Il termine di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e’ prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell’interno. 2. All’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012». 3. Sono prorogate, per l’anno 2012, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 4. Il termine di cui all’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativo all’apposizione delle impronte digitali sulle carte di identita’, e’ prorogato al 31 dicembre 2012. 5. Il termine di cui all’articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "sino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2012". 7. Il termine stabilito dall’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. In caso di omessa presentazione dell’istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *