Legge Regionale n. 7 del 30-04-2009 Regione Abruzzo.Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 Bilancio pluriennale 2009 – 2011.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 5
STRAORDINARIO
del 15 maggio 2009
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Entrata
1. E’ approvato in € 7.214.987.677,10 il totale generale dell’entrata del
bilancio di competenza della Regione per l’esercizio finanziario 2009.

2. E’ approvato in 7.921.325.586,45 il totale generale dell’entrata del
bilancio di cassa della Regione per l’esercizio finanziario 2009, ivi compresa
la giacenza di cassa presunta di € 621.175.520,00 risultante al 1 ° gennaio
2009.

ARTICOLO 2

Residui attivi

1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2008 dei
quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per
l’esercizio finanziario 2009 è di € 5.716.847.136,62.

ARTICOLO 3

Accertamento, riscossione e versamento

1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le
leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’esercizio finanziario
2009 giusta lo stato di previsione dell’entrata.

ARTICOLO 4

Spesa

1. E’ approvato in € 7.214.987.677,10 il totale generale della spesa del
bilancio di competenza della Regione per l’esercizio finanziario 2009.

2. E’ approvato in € 7.921.325.586,45 il totale generale della spesa del
bilancio di cassa della Regione per l’esercizio finanziario 2009.

ARTICOLO 5

Residui passivi

1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2008 dei
quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per
l’esercizio finanziario 2009 è di 4.583.382.886,62.

ARTICOLO 6

Unità Previsionali di Base

1. Ai sensi dell’art. 10, comma 4 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, sono
approvate, le singole unità previsionali di base iscritte nello stato di
previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa come indicato
nel bilancio di previsione.

ARTICOLO 7

Contabilità Speciali

1. Ai sensi dell’art. 10, comma 9 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, sono
approvate, nel loro complesso, le contabilità speciali, iscritte nello stato
di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa, per
complessivi E 2.655.300.000,00.

ARTICOLO 8

Autonomia del Consiglio regionale

1. L’unità previsionale di base riferita all’autonomia e organizzazione del
Consiglio regionale di cui alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 è la 01.01.005
denominata

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