MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DECRETO 29 novembre 2011, n. 223 Regolamento recante norme per la disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 14 del 18-1-2012

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n. 177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo"; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES", ed in particolare l’articolo 1, comma 01; Visto il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2010, n. 126, ed in particolare l’articolo 3, commi 12 e 13; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, convertito con modificazioni con legge 22 febbraio 2011, n. 9, ed in particolare l’articolo 3, comma 7-bis; Considerato che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ha necessita’ di avvalersi di un organo tecnico per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di cooperazione; Ritenuto opportuno disciplinare la situazione degli esperti gia’ in servizio, rinviando ad un successivo provvedimento i presupposti e le procedure di reclutamento, nonche’ la disciplina di stato del personale di futura assunzione; Udito il parere del Comitato Direzionale di cui all’articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 luglio 2011; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 247791 del 13 settembre 2011 effettuata ai sensi dell’articolo l7, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente Regolamento Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai contratti di diritto privato, stipulati con gli esperti di cui all’articolo 12, comma 3, e all’articolo 16, comma 1, lettera e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibile, all’ordinamento di stato giuridico del personale non dirigenziale del Comparto Ministeri.

Art. 2

Stipula

1. La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e’
autorizzata a stipulare contratti individuali di diritto privato a
tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 1, comma 01 del Decreto
Legislativo n. 368/2001, esclusivamente con i soggetti di cui
all’articolo 1, comma 1 che abbiano gia’ superato i limiti di
rinnovabilita’ contrattuale previsti dall’articolo 4 del decreto
legislativo n. 368/2001 , in servizio alla data di entrata in vigore
del presente Regolamento.
2. La stipula del contratto di cui al comma 1 avviene, a domanda
degli interessati, dopo la valutazione del curriculum di servizio e
il superamento di un colloquio da parte di una Commissione nominata
dal Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.
3. I contratti individuali sono stipulati a pena di nullita’ con
atto scritto tra la Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo e l’esperto.
4. Dopo la stipula del contratto di cui al comma 1, gli esperti
sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi.

Art. 3

Funzioni

1. Gli esperti di cui all’articolo 2, comma 1 sono collocati in tre
livelli funzionali e retributivi, a seconda dell’esperienza maturata
e del livello di responsabilita’.
2. Per il primo livello funzionale e retributivo possono essere
stipulati al massimo 20 contratti. Per il secondo livello funzionale
e retributivo possono essere stipulati al massimo 50 contratti. I
restanti contratti, fino alla concorrenza dei contingenti massimi
previsti dalla legge n. 49/1987, sono stipulati al terzo livello
funzionale e retributivo.
3. Gli esperti del terzo livello possono accedere al secondo
livello funzionale e retributivo dopo almeno 8 anni di effettivo
svolgimento delle funzioni nel terzo livello, previa valutazione
positiva sul servizio prestato da parte di una Commissione istituita
dalla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, previa
delibera del Comitato Direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
4. Dopo almeno 8 anni di effettivo svolgimento delle funzioni di
esperto di secondo livello o dopo almeno 16 anni di effettivo
svolgimento delle funzioni di esperto, di cui almeno 4 al secondo
livello, gli esperti possono accedere al primo livello funzionale e
retributivo, con la medesima procedura di cui al comma precedente.
5. Per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole del
Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo, nell’ambito
di applicazione dell’articolo 17, comma 1, lettera c) della legge 26
febbraio 1987, n. 49, il Direttore Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo puo’ incaricare del coordinamento di una Sezione distaccata
di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1988, n. 177 persone che, nel biennio precedente, abbiano
ricoperto un incarico di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) ed
e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, anche qualora la cessazione
dall’incarico stesso sia avvenuta ai sensi dell’articolo 5, comma 1
del presente regolamento. Restano fermi i compiti attribuiti
dall’articolo 13, comma 4 della legge n. 49/1987 al Direttore
dell’Unita’ Tecnica Locale da cui la Sezione distaccata dipende.
6. L’incarico di cui al precedente comma e’ conferito per un
periodo di 1 anno ed e’ rinnovabile per una o piu’ volte fino al
massimo complessivo di 3 anni. L’incarico e’ in qualsiasi momento
revocabile, previa delibera del Comitato Direzionale per la
Cooperazione allo Sviluppo. Si applicano gli articoli 142, 143 e 148
del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 4

Trattamento economico

1. La retribuzione annua lorda e’ stabilita in euro 44.636,67 per
il terzo livello, 60.087,17 per il secondo livello, 73.340,02 per il
primo livello.
2. Fatte salve le indennita’ eventualmente spettanti a titolo di
trattamento di missione ed oneri sociali connessi, la retribuzione
per ciascuna delle tre fasce e’ onnicomprensiva e include la
tredicesima mensilita’.
3. Il pagamento dei compensi e’ corrisposto mensilmente in via
posticipata in ragione di un tredicesimo della retribuzione annua. La
residua tredicesima mensilita’ e’ corrisposta entro il mese di
dicembre.
4. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, si provvede con cadenza
triennale all’adeguamento del trattamento economico, tenuto conto
dell’andamento medio delle retribuzioni del personale di livello non
dirigenziale del Comparto Ministeri.

Art. 5 Termine del contratto 1. Con decorrenza dal giorno successivo al compimento del 67° anno di eta’ dell’esperto, il contratto individuale cessa in ogni caso di avere effetto. 2. L’esperto puo’ recedere dal contratto di lavoro presentando le proprie dimissioni in forma scritta con un preavviso di almeno tre mesi. 3. Al momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro, all’esperto e’ corrisposto il trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile.

Art. 6 Previdenza ed Assicurazione Infortuni 1. Gli esperti di cui all’articolo 2, comma 1 del presente regolamento sono iscritti al regime previdenziale INPS. 2. Si applica l’articolo 144, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 7 Distacco presso organizzazioni internazionali 1. Con il consenso dell’interessato e previa intesa con l’ente di destinazione, la Direzione Generale puo’ distaccare l’esperto a prestare temporaneamente servizio presso un’organizzazione internazionale operante nell’ambito della cooperazione allo sviluppo. L’organizzazione internazionale ne assume ogni onere finanziario, esclusi gli oneri previdenziali che, calcolati sul trattamento metropolitano, restano a carico dell’Amministrazione. 2. Il periodo di distacco non puo’ eccedere un anno, rinnovabile al massimo per un ulteriore anno. Per esigenze di servizio, nel corso del periodo suddetto, la Direzione Generale puo’ disporre il rientro dell’esperto distaccato presso l’Amministrazione centrale con un preavviso di 90 giorni. 3. E’ fatta salva la disciplina degli esperti nazionali distaccati presso le istituzioni dell’Unione Europea.

Art. 8 Ferie 1. L’esperto ha diritto a ferie retribuite nella misura annua di 32 giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di cui alla legge n. 937/1977. 2. Si applica l’articolo 143 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 9

Doveri

1. L’esperto deve comportarsi in maniera irreprensibile e
professionale nello svolgimento dei suoi compiti e mansioni
contrattuali, tenuto anche conto di quanto previsto dal Codice di
comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
2. L’esperto deve attenersi agli articoli 142 e 148 del DPR n.
18/1967.
3. E’ obbligo dell’esperto prestare la propria opera anche
all’estero quando la Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo lo disponga ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
4. L’esperto non puo’ esercitare il commercio, l’industria, ne’
alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di altri
soggetti pubblici o privati o accettare cariche in societa’
costituite a fine di lucro o in enti di qualsiasi natura che ricevono
erogazioni dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo.

Art. 10

Tempo di lavoro

1. Gli esperti articolano la propria prestazione lavorativa in
relazione all’esigenza di assicurare il buon andamento delle
iniziative di cooperazione allo sviluppo loro affidate, sulla base
delle esigenze di servizio determinate dal superiore gerarchico
diretto. In caso di svolgimento di attivita’ lavorative in ore serali
o notturne o in giorni festivi, viene garantito l’adeguato recupero
del riposo fisiologico sacrificato alle necessita’ del servizio.
2. Nessun compenso e’ dovuto a titolo di straordinario.
3. Non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

Art. 11

Valutazioni sul servizio prestato

1. La prestazione lavorativa degli esperti e’ soggetta ad una
valutazione annuale, redatta con le modalita’ previste da un decreto
di natura regolamentare del Ministro degli affari esteri, tenuto
anche conto del sistema di valutazione della performance individuale
adottato per il personale di ruolo del Ministero degli Affari Esteri.

Art. 12

Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. In sede di prima applicazione, le procedure di cui all’articolo
3, commi 3 e 4 sono avviate entro sei mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto. Fino ad allora gli esperti di cui all’articolo 1,
comma 1 resteranno inquadrati nei livelli ad essi attribuiti all’atto
del reclutamento, con la stipula, previa valutazione del curriculum
di servizio e il superamento di un colloquio innanzi ad una
Commissione nominata dal Direttore Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo, di contratti individuali a tempo indeterminato, ai sensi
dell’articolo 1, comma 01 del Decreto Legislativo n. 368/2001.
3. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 21,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il collocamento
degli esperti in un livello funzionale e retributivo superiore
eventualmente disposto negli anni 2011, 2012 e 2013, ha effetto, per
i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Alle retribuzioni
del personale di cui al presente regolamento si applicano le
limitazioni degli adeguamenti automatici retributivi previsti dai
provvedimenti di contenimento della spesa pubblica adottati per il
personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.
4. E’ abrogato il regolamento di cui al Decreto Interministeriale
209/4566/1 del 27/7/1987 e successive integrazioni.
Il presente regolamento, munito del Sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 29 novembre 2011

Il Ministro degli affari esteri
Terzi di Sant’Agata

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Monti

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2012
Affari esteri, registro n. 1, foglio n. 83

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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