DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2011, n. 224 Regolamento recante disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell’articolo 4, comma 6, lettere b) e c),….

….decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 15 del 19-1-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87, quinto comma, e 97 della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2004/49/CE del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ed, in particolare, gli articoli 4, comma 6, lettere b) e c); Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 34 e n. 35 del 25 febbraio 2009 e n. 36 del 3 marzo 2009 recanti rispettivamente lo statuto, il regolamento di organizzazione ed il regolamento di gestione amministrativa e contabile dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, con il quale e’ stato individuato il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 26 luglio 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2011; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Principi generali 1. Il reclutamento del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di seguito denominato: "Agenzia", avviene mediante procedure concorsuali o selettive i cui criteri informatori sono individuati nei principi fissati dall’articolo 97 della Costituzione, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, dagli articoli 7, 28, 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 165 del 2001". 2. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita’ della selezione e delle relative modalita’ di svolgimento che garantiscano l’imparzialita’ e assicurino economicita’ e celerita’ di espletamento; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, eventualmente tramite ricorso all’ausilio di sistemi automatizzati finalizzati a realizzare anche forme di preselezione; c) rispetto delle pari opportunita’ tra lavoratrici e lavoratori. 3. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alle selezioni sono ammessi cittadini italiani e cittadini dell’Unione europea che siano in possesso dei requisiti fissati dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

Art. 2

Avvio del procedimento di reclutamento

1. Il procedimento di reclutamento e’ avviato con provvedimento del
direttore dell’Agenzia, previa deliberazione del comitato direttivo
relativa alla pianificazione triennale del fabbisogno del personale
ed alle effettive necessita’ di assunzione di personale, secondo
quanto indicato all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n.
165 del 2001, tenendo, comunque, conto delle riserve e delle facolta’
di assunzione previste dalla legislazione in materia.

Art. 3 Pubblicita’ del procedimento di reclutamento 1. I bandi concorsuali relativi al reclutamento del personale sono pubblicati per intero, mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell’Agenzia. 2. Qualora le procedure di cui al comma 1 abbiano ad oggetto la copertura di posizioni di lavoro specialistico o altamente qualificato, l’Agenzia puo’ dare comunicazione dell’avvenuta pubblicazione ai gestori dell’infrastruttura ferroviaria, alle imprese ferroviarie e alle societa’ e agli enti nazionali, internazionali ed esteri che per la loro attivita’ specifica utilizzano personale in possesso di competenza professionale analoga a quella richiesta per la partecipazione alla procedura.

Art. 4

Responsabile del procedimento

1. Il dirigente dell’ufficio competente in materia di reclutamento
e formazione del personale, di cui all’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35, con proprio
provvedimento nomina il responsabile di ciascun procedimento
concorsuale-selettivo, di norma, nell’ambito delle risorse umane
assegnate al proprio ufficio. Il nominativo del responsabile del
procedimento deve essere indicato nel bando concorsuale o nell’avviso
di selezione.
2. Il responsabile del procedimento ha il compito di garantire la
regolarita’ del procedimento medesimo nel rispetto della normativa di
riferimento e dei termini fissati dal provvedimento di avvio della
selezione o nel bando di concorso. Il responsabile del procedimento
cura, tra l’altro, l’esatto adempimento in ordine a:
a) pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e con le altre forme di pubblicita’ previste
dall’articolo 3;
b) informatizzazione delle domande e suddivisione in elenchi dei
partecipanti;
c) istruttoria delle domande finalizzata all’accertamento del
possesso da parte dei candidati dei requisiti di partecipazione
richiesti dal bando, nonche’ all’accertamento della regolarita’ delle
domande e della documentazione presentate dai candidati prima
dell’inoltro della stessa alla commissione esaminatrice;
d) predisposizione dei decreti di esclusione dei candidati
motivati dal difetto di almeno uno dei requisiti richiesti dal bando;
e) notifica ai candidati del provvedimento di esclusione
attraverso invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f) predisposizione del decreto di nomina della commissione
esaminatrice;
g) predisposizione, d’intesa con l’ufficio preposto al
trattamento economico e giuridico, dei decreti di impegno relativi ai
compensi spettanti ai componenti della commissione esaminatrice,
contestualmente all’adempimento di cui alla lettera f) ovvero qualora
non possibile al termine della procedura selettiva;
h) adempimenti relativi all’insediamento della commissione
esaminatrice, quali l’invio di copia del decreto di nomina ad ogni
singolo componente, l’individuazione della sede di svolgimento delle
attivita’ della commissione, l’avvio dei contatti con il segretario
della commissione in vista della futura trasmissione della
documentazione afferente il concorso;
i) consegna formale al segretario della commissione esaminatrice
della documentazione riguardante i candidati ammessi alla procedura
selettiva;
l) approvazione, da parte della commissione esaminatrice, dei
test relativi alla prova scritta sostitutivi dell’elaborato in forma
scritta da somministrare in forma automatizzata;
m) custodia degli eventuali questionari o test relativi alla
prova preselettiva o scritta ovvero di entrambe qualora la medesima
custodia non risulti assegnata alla commissione esaminatrice ovvero
alla impresa che ne cura la predisposizione in base al contratto di
esternalizzazione;
n) organizzazione logistica dello svolgimento delle prove
preliminari o delle prove scritte ovvero di entrambe;
o) comunicazione ai candidati del superamento della prova
preliminare o della prova scritta ovvero di entrambe e della data
fissata per le successive prove;
p) d’intesa con il segretario della commissione esaminatrice,
organizzazione logistica delle sedute relative alle prove orali;
q) acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei
titoli di precedenza e preferenza;
r) predisposizione del decreto di approvazione della graduatoria
finale di merito e della nomina dei vincitori a seguito della
trasmissione dell’ultimo verbale da parte del segretario della
commissione esaminatrice;
s) pubblicazione, anche mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito dell’Agenzia della graduatoria
dei vincitori;
t) ricezione formale dal segretario della commissione
esaminatrice della documentazione riguardante i candidati che ha
formato oggetto dell’attivita’ valutativa da parte della commissione
stessa al termine delle operazioni concorsuali;
u) archiviazione della predetta documentazione in ossequio alla
normativa concernente la tutela dei dati personali;
v) calcolo dei compensi spettanti ai componenti la commissione
esaminatrice ed inoltro della documentazione relativa all’ufficio
competente per la liquidazione degli stessi;
z) ogni ulteriore adempimento relativo allo svolgimento
dell’attivita’ procedimentale.
3. Il responsabile del procedimento e’, altresi’, competente in
materia di istanze di accesso agli atti.

Art. 5 Commissione esaminatrice 1. L’espletamento delle prove e le valutazioni dei candidati partecipanti alla procedura di reclutamento sono affidate esclusivamente ad una commissione esaminatrice nominata con provvedimento del direttore dell’Agenzia. 2. La commissione esaminatrice e’ composta da un presidente e da due componenti scelti tra esperti nelle materie attinenti alla posizione da ricoprire e al corrispondente profilo professionale. I membri della commissione, anche per l’accesso alle qualifiche dirigenziali, sono scelti fra i dipendenti dell’Agenzia e tra esperti esterni, secondo quanto disposto all’articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001. La commissione puo’ essere integrata con componenti aggregati nominati per la valutazione delle prove di lingua straniera richieste dal bando di concorso e per l’accertamento di competenze informatiche. 3. Non possono fare parte della commissione esaminatrice il responsabile del procedimento di cui all’articolo 4 e coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o del personale. Salva motivata impossibilita’, la commissione puo’ essere costituita nel limite massimo di due terzi da componenti del medesimo sesso. 4. La segreteria della commissione esaminatrice e’ affidata, di norma, a personale scelto tra i dipendenti dell’Agenzia. Al segretario sono affidate esclusivamente attivita’ certificative e verbalizzanti. 5. Il segretario della commissione esaminatrice provvede alla custodia della documentazione relativa alla procedura di reclutamento e, al termine di ogni seduta della commissione esaminatrice, alla redazione di un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal presidente. Il segretario cura la trasmissione dei verbali originali al responsabile del procedimento di cui all’articolo 4 successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale di merito, ad eccezione del verbale relativo alla definizione dei criteri e delle modalita’ di valutazione che deve essere tempestivamente trasmesso in copia al predetto responsabile, al fine di consentirne l’accesso ai candidati ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 6

Adempimenti preliminari
della commissione esaminatrice

1. I membri, anche aggregati, della commissione esaminatrice nella
loro prima riunione e in ogni caso prima dell’inizio delle prove
sottoscrivono una dichiarazione di non sussistenza di situazioni di
incompatibilita’ tra i singoli componenti e i candidati, ai sensi
degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, a seguito
della presa visione dell’elenco nominativo degli stessi.
2. Successivamente alla verifica delle eventuali incompatibilita’,
la commissione esaminatrice procede alla:
a) definizione, prima dell’inizio delle prove, del termine del
procedimento di reclutamento in considerazione del numero dei
candidati e del tipo di procedura, dandone comunicazione al
responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito internet
dell’Agenzia. In assenza dell’individuazione del predetto termine si
applica il termine stabilito dall’articolo 11, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
b) definizione, prima della scadenza del termine di presentazione
delle domande, dei criteri e delle modalita’ di valutazione delle
prove e determinazione dei punteggi attribuiti alle categorie dei
titoli e alle articolazioni degli stessi eventualmente individuate,
nonche’ dei punteggi attribuiti alle singole prove, differenziate in
relazione alla specificita’ dei profili messi a concorso e delle
modalita’ di assunzione che puo’ essere con contratto a tempo
indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato o contratti di
formazione e lavoro.

Art. 7

Criteri generali per il reclutamento e la valutazione dei candidati

1. Le prove della procedura di reclutamento e le relative modalita’
di valutazione devono essere rapportate alla tipologia dei profili
richiesti e possono essere differenziate con riferimento al tipo di
contratto a tempo indeterminato o determinato.
2. Le procedure di reclutamento si svolgono ai sensi dell’articolo
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, tenuto conto delle aree e dei profili cui si
riferiscono.
3. I concorsi per esame ed i concorsi per titoli ed esami
consistono in almeno due prove scritte ed in una prova orale; ove
previsto, si provvede inoltre alla valutazione dei titoli ai sensi
dell’articolo 9 del presente regolamento, in relazione alla
specificita’ dei profili messi a concorso.
4. Per le categorie per le quali non e’ richiesto il possesso della
laurea specialistica o del diploma di laurea, il bando di concorso
relativo puo’ stabilire che le prove consistano in appositi test
bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove
pratiche attitudinali tendenti ad accertare le capacita’ dei
candidati con riferimento alle attivita’ che i medesimi sono chiamati
a svolgere.
5. I giudizi espressi dalla commissione esaminatrice nelle diverse
fasi valutative sono definitivi e, laddove negativi, comportano
l’esclusione dalle successive fasi previste dal bando.

Art. 8

Prove preselettive

1. La procedura di reclutamento, nel caso in cui il numero delle
domande pervenute dovesse risultare elevato e per espressa
disposizione del bando, puo’ essere preceduta da forme di
preselezione mediante quiz a risposta multipla predisposti anche da
imprese specializzate attraverso la stipula di uno specifico
contratto, individuate nel rispetto della normativa vigente in
materia di contratti pubblici.
2. Il punteggio ottenuto dal candidato nelle prove preselettive non
e’ considerato ai fini del calcolo del punteggio finale al termine
della procedura.
3. I quiz da sottoporre ai candidati predisposti dall’azienda
specializzata prescelta sono approvati dalla commissione
esaminatrice, la quale partecipa alle operazioni connesse allo
svolgimento delle prove ed alla correzione dei test al termine delle
stesse.
4. I contratti aventi ad oggetto la predisposizione dei quiz, la
somministrazione di questi ultimi, la custodia dei medesimi, la
vigilanza durante lo svolgimento delle prove, l’affitto della sede
delle prove, sono stipulati dal competente ufficio dell’Agenzia, a
seguito di motivata richiesta del responsabile dell’ufficio addetto
al reclutamento del personale.

Art. 9

Titoli

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di merito relative
alle procedure concorsuali per l’assunzione di personale con
contratti a tempo determinato ed indeterminato, sono valutabili
soltanto i titoli che non costituiscono requisito di ammissione
previsto dal bando. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed
il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti
come segue:
a) titoli di cultura;
b) titoli professionali;
c) titoli vari.
2. Rientrano tra i titoli di cultura i titoli di studio aggiuntivi
rispetto a quello richiesto per la partecipazione alla procedura di
reclutamento purche’ coerenti con il profilo da ricoprire, essendo il
titolo di studio richiesto per l’ammissione eventualmente valutabile
unicamente in relazione al voto riportato. Rientrano tra i predetti
titoli, i diplomi di laurea e le lauree specialistiche, i dottorati
di ricerca, i diplomi di specializzazione universitaria rilasciati o
riconosciuti dallo Stato o conseguiti all’estero, purche’
riconosciuti equipollenti a quelli nazionali.
3. Rientrano tra i predetti titoli di cultura, con un livello
inferiore di valutazione rispetto a quelli del comma 2, gli attestati
di frequenza a corsi e master di perfezionamento universitari, le
borse di studio rilasciate da universita’ o amministrazioni
pubbliche, i corsi di aggiornamento, qualificazione o similari,
rilasciati da un’istituzione statale, da un ente pubblico o da un
istituto riconosciuto dallo Stato.
4. Rientrano tra i titoli professionali quelli riguardanti le
abilitazioni all’insegnamento e alle professioni, l’espletamento di
incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche o private, enti
od organismi internazionali, nonche’ societa’ od enti di provenienza
per il personale di cui all’articolo 17; il servizio prestato a tempo
determinato presso amministrazioni pubbliche o private, enti od
organismi internazionali, nonche’ societa’ od enti di provenienza per
il personale di cui all’articolo 17, e’ titolo valutabile ai fini
della formazione delle graduatorie relative alle procedure
concorsuali per l’assunzione a tempo determinato ed indeterminato, lo
svolgimento di attivita’ di ricerca, di sperimentazione, di studio in
genere, presso istituti universitari, ovvero di ricerca o
sperimentazione, di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato; i
lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto
nell’esercizio delle proprie attribuzioni e per speciale incarico
conferitogli dall’ente di appartenenza o da altre pubbliche
amministrazioni purche’ riguardanti il profilo cui il medesimo
candidato concorre; i riconoscimenti speciali quali encomi;
l’anzianita’ rivestita nel profilo immediatamente inferiore a quello
posto a concorso ed anzianita’ complessiva di servizio, anche nelle
societa’ od enti di provenienza per il personale di cui all’articolo
17, tali categorie di titoli possono o meno essere considerate
alternative. La valutazione e’ differenziata a seconda che si tratti
di servizi resi in livelli eguali o inferiori rispetto a quelli messi
a concorso; e’ consentita una limitazione del periodo massimo
valutabile e non sono valutabili servizi o incarichi analoghi
ripetuti nel tempo.
5. Rientrano tra i titoli vari: pubblicazioni in riviste, testi o
volumi specialistici presenti per esteso su riviste con criteri
oggettivi di qualita’ relativamente a lavori originali, comunicazioni
a congressi o convegni pubblicati in atti, premi ed altre attivita’
collegabili purche’ attinenti alle materie oggetto delle prove di
concorso, brevetti ed invenzioni.
6. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente, e
comunque prima di aver preso visione dei nominativi dei candidati, i
titoli valutabili per ciascuna delle predette categorie fissandone il
relativo punteggio. In ogni caso sono valutati soltanto i titoli
posseduti e materialmente prodotti dai candidati alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura selettiva.
7. Ferma restando l’eventuale diversa valutazione in ordine alla
specificita’ delle aree professionali in relazione alle quali la
procedura selettiva viene attivata, la ripartizione dei titoli e dei
relativi punteggi nelle tre categorie principali di cui sopra deve
avvenire equamente, evitando di attribuire ad una categoria una
influenza determinante rispetto alle altre due.
8. Nelle selezioni per titoli ed esami non puo’ essere assegnato ai
titoli un punteggio superiore a dieci trentesimi del punteggio
complessivo.
9. In tutti i casi in cui la commissione esaminatrice non valuti un
titolo devono essere specificate le ragioni della mancata
valutazione.

Art. 10 Accertamento della regolarita’ degli atti e designazione dei vincitori 1. La commissione esaminatrice, esaurita l’attivita’ di valutazione, forma la graduatoria di merito con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e la trasmette al responsabile del procedimento. 2. L’ufficio preposto al reclutamento del personale, valutate le eventuali precedenze e preferenze dichiarate e comprovate all’atto della presentazione della domanda dai candidati risultati idonei, formula la graduatoria finale dei candidati e provvede ad inoltrarla al direttore affinche’ quest’ultimo possa procedere all’approvazione della stessa ed alla proclamazione dei vincitori, subordinatamente all’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego. Dalla data della pubblicazione della graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative. 3. Il provvedimento di proclamazione dei vincitori e’ pubblicato sul sito internet dell’Agenzia entro cinque giorni dall’approvazione della graduatoria, ovvero con le modalita’ stabilite dal bando o dall’avviso di selezione. 4. La graduatoria rimane efficace per il periodo indicato dalle disposizioni legislative in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e puo’ essere utilizzata per la copertura dei posti per i quali il concorso era stato bandito.

Art. 11 Tutela dei dati personali 1. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, gli esiti degli accertamenti connessi alle procedure selettive di cui al presente regolamento, nonche’ i dati personali forniti dagli interessati in relazione a qualsiasi forma di reclutamento sono raccolti e custoditi presso l’archivio del competente ufficio del settore amministrazione, affari generali e finanza dell’Agenzia. 2. Il responsabile del trattamento dei dati personali e’ il responsabile del competente ufficio del settore amministrazione, affari generali e finanza.

Art. 12

Accesso alla dirigenza e svolgimento delle selezioni

1. L’accesso al ruolo di dirigente dell’Agenzia avviene, per i
posti vacanti e disponibili, con concorso pubblico per esami, o per
titoli ed esami, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione
bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,
secondo quanto previsto all’articolo 28 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
2. Al concorso per esami ed a quello per titoli ed esami possono
essere ammessi i dipendenti ed i soggetti di cui all’articolo 28,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche’ il
personale di cui all’articolo 17 inquadrato nel ruolo dell’Agenzia,
munito di diploma di laurea o laurea specialistica, che abbia
compiuto almeno cinque anni complessivi di servizio presso l’Agenzia
compreso il periodo di utilizzazione di cui all’articolo 4, comma 8,
del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in posizioni
funzionali per l’accesso alle quali e’ richiesto il diploma di laurea
sulla base della tabella di equiparazione di cui all’articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
3. La procedura concorsuale si svolge secondo le modalita’ indicate
all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272. Qualora la procedura preveda anche la
valutazione di titoli, questa viene effettuata ai sensi dell’articolo
9 del presente regolamento.
4. Il trenta per cento dei posti a concorso e’ riservato al
personale dipendente dell’Agenzia appartenente da almeno quindici
anni alla qualifica per la quale e’ previsto l’accesso con diploma di
laurea o laurea specialistica, purche’ in possesso di tutti i
requisiti richiesti dal bando. Qualora la quota di cui trattasi non
venga interamente ricoperta da personale avente i requisiti sopra
citati, la parte rimanente fino alla concorrenza del trenta per cento
dei posti messi a concorso e’ riservata al personale dell’Agenzia
comunque appartenente alla qualifica per la quale e’ previsto
l’accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, purche’ in
possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, ivi compresa
l’anzianita’ di servizio di almeno cinque anni di cui al comma 2.
5. I vincitori del concorso sono assunti dall’Agenzia e,
anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, ove
non abbiano gia’ maturato un’esperienza dirigenziale, sono tenuti a
frequentare un ciclo di attivita’ formative organizzato dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione, secondo quanto disposto
all’articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. I requisiti specifici e le procedure di selezione di cui ai
commi da 1 a 5 sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi.
7. La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo e’
stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico
fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di
responsabilita’ attribuito con l’incarico di funzione, ai risultati
conseguiti ed alla professionalita’ posseduta, sono determinati sulla
base dei contratti collettivi per l’area dirigenziale applicabili al
personale dell’Agenzia.

Art. 13 Incarichi di funzioni dirigenziali 1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacita’ professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. 2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da tre a cinque anni, con facolta’ di rinnovo. 3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali degli uffici sono conferiti dal direttore, sentito il dirigente di vertice del settore interessato. 4. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi si applica quanto previsto all’articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 5. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti nei limiti ed ai soggetti di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 6. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti nei limiti ed a tempo determinato anche ai soggetti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La durata di detti incarichi e’ stabilita dal decreto legislativo medesimo.

Art. 14

Procedure di selezione per l’accesso dall’esterno

1. Per il reclutamento del personale si provvede nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del
2001, assicurando trasparenza, economicita’ e celerita’ di
svolgimento. L’Agenzia puo’ avvalersi delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal
codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa e dai contratti collettivi di lavoro, nel rispetto di
quanto disposto dagli articoli 7 e 36, del decreto legislativo n. 165
del 2001.
2. Le regole delle procedure di selezione di cui al comma 1 sono
stabilite nei relativi avvisi o bandi.

Art. 15

Formazione

1. Le attivita’ di formazione sono rivolte a:
a) valorizzare il patrimonio professionale dell’Agenzia;
b) assicurare la continuita’ operativa dei servizi migliorandone
la qualita’ e l’efficienza;
c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.
2. L’Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni
contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di
aggiornamento continuo del personale, per migliorarne il livello di
prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le
capacita’ potenziali in funzione dell’affidamento di incarichi
diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalita’ polivalenti
e della progressione di carriera.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

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