È la suddivisione, tra i creditori, dell’attivo fallimentare cio’ che si è conseguito attraverso la liquidazione dei beni del fallito.
Non è necessaria nella procedura, in quanto il fallimento può anche chiudersi perché la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali.
Al riparto partecipano tutti quei creditori il cui credito è stato ammesso al passivo.
Nella previsione legislativa, la ripartizione dell’attivo si verifica con delle ripartizioni parziali e una ripartizione finale.
Le somme ottenibili vengono ripartite secondo il seguente ordine preferenziale:
1) i crediti prededucibili, quelli ottenuti in occasione o in funzione della procedura concorsuale o quelli così qualificati dalla legge, hanno la precedenza;
2) i crediti privilegiati, secondo quanto dice la legge; soltanto quando nel corso della procedura, avanzino altre somme;
3) i crediti chirografari.