L’impianto di aria condizionata centralizzato è parte comune dell’edificio, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.
Il condominio non può vietare gli impianti di condizionamento singoli.
L’impianto di condizionamento non deve provocare, ai sensi dell’art. 844 codice civile, immissioni sonore che superano la soglia della normale tollerabilità.
Altrimenti ciascun condòmino può chiamare l’Autorità Giudiziaria in modo che venga sostituito l’impianto con uno diverso.
Deve essere mantenuto anche il decoro architettonico dell’edificio.
Le griglie o le bocchette che, nel caso di impianti di grandi dimensioni, occupano parte della facciata dell’edificio hanno un impatto estetico negativo.
Il conduttore dell’appartamento ha il diritto di voto, al posto del proprietario nelle delibere dell’assemblea condominiale sulle spese e modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.
Inaftti le spese di gestione devono essere sopportate dal conduttore.
La convocazione del conduttore non è causa di invalidità della deliberazione assembleare, dato che questo avviso deve essere comunicato ai condòmini.
E’ poi il condomino che deve informare i rispettivi inquilini.
Il conduttore potrà pretendere soltanto il risarcimento del danno.