Spese sostenute con urgenza dal condòmino (Expenses incurred by the holder urgently)

Il condòmino può, senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, sostenere delle spese indispensabili per la conservazione delle parti comuni dell’edificio.
Può avere il rimborso soltanto laddove le spese sostenute rivestano carattere di urgenza.
Ll’art. 1134 c.c.considera il termine spese urgenti con una certa larghezza ed elasticità, quindi vi comprende qualsiasi spesa indifferibile al fine di evitare un possibile, anche se non certo ed imminente, nocumento alla cosa comune.
Il condominio ha diritto al rimborso, riconosciuto dall’art. 1110 c.c. al partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie (ancorché non urgenti) alla conservazione della cosa comune.
In caso di spese non urgenti ma necessarie, il condòmino, in mancanza della prescritta autorizzazione, può sempre ricorrere all’assemblea o all’autorità giudiziaria.

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