Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 28936/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
"1- E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 112/01/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Catanzaro, Sezione n. 01, il 18.04.2007 e DEPOSITATA il 15 ottobre 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate e rigettato gli originari ricorsi riuniti della società contribuente.
2 – L’impugnazione si articola in doglianze, con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, art. 2697 c.c. e della L. n. 212 del 2000, art. 7 nonchè manifesta illogicità della motivazione.
3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.
4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I. Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve; concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007), mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007).
5 – Si propone di trattare il ricorso in camera di consiglio e dichiararlo inammissibile, in quanto la formulazione delle censure non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c., dal momento che gli stessi, non si concludono con la esplicita formulazione del quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto, e d’altronde, la censura per vizio di motivazione non risulta formulata in coerenza ai richiamati principi.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi".
Vista la relazione, il ricorso e gli atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile;
Considerato, altresì, che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese, dal momento che l’Agenzia Entrate si è limitata a depositare "atto di costituzione", al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, cui non ha presenziato;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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