Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva l’appello proposto dalla Regione Calabria avverso la sentenza con cui il locale Tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dalla Regione Calabria al decreto ingiuntivo concernente emolumenti dovuti a F.P. per il rapporto di pubblico impiego antecedente il 30 giugno 1998.
La Corte territoriale infatti – affermata la ammissibilità dell’appello della Regione in forza del disposto della L.R. n. 12 del 2005, che aveva attribuito al dirigente dell’avvocatura regionale il potere di emanare decreti diretti alla costituzione in giudizio, nonchè dell’art. 10, comma 6, che aveva sanato per tutti i giudizi pendenti la costituzione in giudizio della regione effettuata nei termini di cui al processo – dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.
Avverso detta sentenza la signora F. ricorre con un motivo.
Resiste la regione con controricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo, denunziando violazione dell’art. 27, lett. f) dello Statuto della Regione Calabria, della L.R. n. 7 del 1996, artt. 5, 10 e 28, nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 27, comma 1, si censura la sentenza per avere affermato la ammissibilità dell’appello della Regione, che invece sarebbe nullo per difetto della capacità processuale della Regione medesima.
Il ricorso va rigettato perchè, vi è in atti – che la Corte deve esaminare essendo stato dedotto un vizio in procedendo – la Delib.
Giunta Regionale n. 890 del 2001, con la quale la Giunta demanda al dirigente dell’Avvocatura Regionale, l’adozione degli atti in materia di liti attive e passive con conferimento dei relativi incarichi defensionali, che vale a rendere rituale la proposizione dell’appello.
In proposito le Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10371 del 2007, seguita dalla successiva sentenza della terza sezione n. 480/2008, hanno affermato che "La regola dettata dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 16, lett. f), per cui i dirigenti generali "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere", non è applicabile alle Regioni, ma solo alle Amministrazioni statali (in virtù del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 8) nè, con riferimento alla Regione Calabria, può scaturire tale estensione dalla L.R. 13 maggio 1996, n. 7, che conferisce ai dirigenti la rappresentanza in giudizio ed il potere di conciliare e transigere, ma non il potere di promuovere e resistere alle liti.
Conseguentemente, la suddetta Regione, fino a quando non modifica lo Statuto (a norma dell’art. 123 Cost., come sostituito dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 3), è legittimata a promuovere le liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della Giunta regionale, come prescritto dall’art. 27, lett. f), dello Statuto medesimo. "Tuttavia, in quel caso la S.C., rigettando il relativo motivo di ricorso, ha rilevato la validità dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e dell’atto di appello sottoscritti dal presidente della Giunta regionale, sulla base di delibera del dirigente dell’avvocatura regionale che trovava il suo fondamento in altra apposita delibera preventiva della stessa Giunta, ossia alla Delib. n. 890 del 2001, alla quale si deve attribuire non già il valore di ratifica, bensì quello di legittimo atto di conferimento dei poteri al predetto dirigente, come tale riconducibile al disposto della citata della L. n. 519 del 1971, art. 27, lett. f), dovendosi ricomprendere nella relativa formula, attributiva del potere alla Giunta di deliberare in materia di liti attive e passive, anche la facoltà della stessa Giunta di conferire ad altri il potere in tal senso.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 21,00, oltre duemila Euro per onorari, con accessori di legge.
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