Legge Regionale n. 2 del 02-03-2009 Regione Emilia – Romagna. Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 33
del 2 marzo 2009
L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1

Principi

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, promuove livelli
ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa
statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e
di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata.

2. La Regione esercita le proprie competenze ai sensi dell’articolo 117, comma
terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali riservati
alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni di cui decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro), nonché le definizioni che seguono:

a) “lavoratore”: oltre ai soggetti individuati dalle disposizioni statali
vigenti in materia sono equiparati le persone fisiche che a qualunque titolo,
anche di lavoro autonomo, svolgono un’attività nell’ambito del cantiere;

b) “lavori particolarmente complessi”: le lavorazioni inerenti ad opere e
impianti di particolare complessità esecutiva, ovvero ad elevata componente
tecnologica, nonché le lavorazioni che si svolgono mediante l’organizzazione
di più cantieri logisticamente connessi o interferenti;

c) “lavori particolarmente pericolosi”: le lavorazioni individuate dalla
Giunta regionale, in particolare sulla base delle informazioni desunte dai
dati statistici comunicati dalla struttura con funzioni di osservatorio di cui
all’articolo 5, nonché le lavorazioni comportanti rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, come definite dall’Allegato XI del
decreto legislativo n. 81 del 2008.

ARTICOLO 3

Promozione della sicurezza nei cantieri

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi diretti alla tutela
della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali, al contrasto dell’irregolarità delle
condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della
legalità e della qualità del lavoro, favorendo la piena e più efficace
applicazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed
attuativi.

2. A tal fine la Regione promuove:

a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori che
operano nel cantiere, comprensive dei percorsi volti a garantire gli standard
formativi individuati dalla Giunta regionale per l’apprendistato in edilizia;

b) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori e ai
soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l’adozione
delle misure di sicurezza, relativamente a lavori particolarmente complessi o
pericolosi;

c) la realizzazione di attività formative per il personale preposto alla
vigilanza sui cantieri;

d) la sottoscrizione di accordi con ordini e collegi professionali,
organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al fine di
assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento
di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti;

e) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla
tutela della salute nei cantieri per giovani e adulti non occupati che
frequentano percorsi di formazione professionale finalizzati all’inserimento
lavorativo in edilizia;

f) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla
tutela della salute rivolti agli imprenditori e ai lavoratori autonomi che
operano nel cantiere, nonché ai soggetti che intendono intraprendere tali
attività.

3. La Regione promuove, altresì, la sottoscrizione di accordi con gli enti
competenti nelle materie di cui alla presente legge e le associazioni di
rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, finalizzati:

a) all’informazione, assistenza e consulenza ai lavoratori e alle imprese;

b) al perseguimento della legalità e regolarità del lavoro;

c) al miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle disposizioni
vigenti;

d) alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;

e) all’adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f) a definire forme di incentivazione, anche economica, a favore dei
lavoratori correlate all’adozione di misure di sicurezza e tutela della salute
ulteriori rispetto a quelle previste dalle disposizioni vigenti.

4. Ai sensi del comma 3 la Regione promuove, in particolare, la sottoscrizione
di accordi preordinati alla definizione di un sistema di prescrizioni rivolte
alle imprese ed ai soggetti che a qualunque titolo operano nei cantieri. Tali
accordi vincolano gli aderenti al rispetto di quanto in essi disposto e
possono essere riconosciuti dalla Regione, che a tal fine si esprime sentito
il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, a condizione che prevedano:

a) prescrizioni volte a definire buone prassi, norme di buona tecnica
ovvero codici di condotta, da adottare nello svolgimento delle attività in
cantiere;

b) la definizione delle modalità organizzative e procedimentali di
individuazione e di aggiornamento delle prescrizioni di cui alla lettera a);

c) la definizione delle modalità di adesione volontaria, piena e
incondizionata, alle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte dei soggetti
esecutori che, a qualunque titolo, svolgono la propria attività nell’ambito
del cantiere;

d) l’individuazione di idonee e specifiche modalità di controllo
sull’effettiva adozione delle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte
delle imprese che hanno sottoscritto tali accordi.

5. Nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi,
gli accordi di cui al comma 4 possono essere definiti direttamente tra i
committenti, le imprese esecutrici e le associazioni di rappresentanza dei
lavoratori e delle imprese di settore.

6. La Regione approva gli indirizzi per la tutela della salute e la
prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni, sentito il
Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, in coerenza con gli accordi tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome per la tutela della salute e la prevenzione nei
luoghi di lavoro.

7. La Regione promuove, anche attraverso la rete degli sportelli unici per le
attività produttive e per l’edilizia, l’informazione e la divulgazione ai
cittadini, alle imprese, ai professionisti del settore e alle relative
associazioni, ordini e collegi, delle informazioni relative agli strumenti di
incentivazione di cui al Capo III e agli atti di attuazione della presente
legge.

ARTICOLO 4

Razionalizzazione dell’attività amministrativa

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle competenze del
Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, promuove la sottoscrizione di accordi con gli enti
pubblici competenti in materia, finalizzati a razionalizzare e semplificare
l’attività amministrativa, nonché a migliorare l’efficienza e l’efficacia
dell’attività di vigilanza e di controllo dei cantieri. A tal fine la Regione
valorizza gli strumenti di collaborazione istituzionale di cui al Capo IV
della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societ
dell’informazione).

2. In particolare, gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) a semplificare, mediante sistemi informatici di acquisizione e di
trasmissione dei dati, le procedure di rilascio o di ricevimento dei
documenti, tra i quali quelli riguardanti la notifica preliminare e il titolo
abilitativo edilizio, con cui i soggetti interessati possono adempiere agli
obblighi previsti dalle disposizioni vigenti e, ove queste lo richiedano,
possono attestare l’adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali,
nonché il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori e
alla corresponsione delle retribuzioni;

b) a semplificare ed uniformare gli adempimenti documentali necessari ai
fini dell’attività di vigilanza e controllo dei cantieri e delle imprese;

c) a semplificare l’attività di monitoraggio e vigilanza, mediante
sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze
autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell’identità, dell’accesso
e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati;

d) ad incentivare le attività della polizia amministrativa locale di
prevenzione e controllo in edilizia favorendone lo svolgimento secondo criteri
di omogeneità, nonché ad incentivare le attività di supporto agli organi di
vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro, ai
sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/jsp/index.jsp

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