Adplumbàtio

In diritto Romano sta ad indicare la congiunzione di due parti metalliche mediante uno strato intermedio di piombo.
Essa a differenza della ferruminàtio, non determinava acquisto per accessione;
il proprietario delle parti metalliche aveva la possibilità di esercitare, contro il saldatore, una àctio ad exhibèndum per la restituzione di esse.

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