Delitto che consiste nell’unione sessuale tra un uomo ed una donna sposata.
La responsabilità per il delitto di adulterio era solo della donna sposata e del suo compagno.
I trattamenti previsti erano:
1) il marito poteva uccidere solo il complice della moglie adultera, o trattenerlo meno di 20 ore per ottenere la prova del delitto;
2) il pater familias dopo aver sorpreso in flagrante adulterio la figlia, poteva uccidere sia lei che il complice;
3) negli altri casi era prevista la pena della relegàtio in ìnsulam per la donna e il complice, oltre alla confisca di una metà (per il complice) o di un terzo (per la moglie) del patrimonio.