Appellàtio [Appello; cfr. artt. 339 ss. c.p.c.; 593 ss. c.p.p.]

Mezzo di impugnazione della sentenza.
Nella cognìtio extra òrdinem la sentenza divenne appellabile.
La parte che proponeva l’appellatio doveva dichiararlo subito dopo la lettura della sentenza.
Inoltre il libellus appellatorius doveva essere inviato entro brevissimo tempo al giudice di primo grado.
Egli poi trasmetteva lo stesso insieme ad una relazione al giudice di appello davanti al quale si procedeva ex novo.
L’appellatio determinava la sospensione della sententia di primo grado.
Se l’appellante perdeva veniva condannato ad una pena pecuniaria e la sentenza poteva essere modificata in pèius.
nell’ordinamento vigente al contrario non si puo’ condannare l’appellante ad una pena più grave di quella irrogata con la pronuncia appellata.

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