Legge Regionale n. 9 del 29-04-2009 Regione Friuli – Venezia Giulia. Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 18
del 6 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalita’)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia pone la sicurezza urbana e territoriale
tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e
sociale favorendo, in osservanza del principio di leale collaborazione, il
coordinamento delle azioni volte alla realizzazione delle politiche di
sicurezza individuate nella presente legge.

2. La presente legge, nel rispetto della competenza statale in materia di
ordine pubblico e sicurezza e in virtu’ della competenza residuale attribuita
alla Regione in materia di polizia locale e della competenza primaria
attribuita alla Regione in materia di ordinamento degli enti locali, detta
disposizioni per la promozione di politiche locali ed integrate per la
sicurezza sul territorio regionale e, fatto salvo quanto disposto dalla legge
regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed
interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) e
successive modifiche, definisce gli indirizzi generali dell’organizzazione e
dello svolgimento dei servizi di polizia locale dei Comuni, delle Province e
delle loro forme associative, e detta i criteri generali per l’accesso ai
ruoli di polizia locale e per la realizzazione di un sistema permanente di
formazione del personale di polizia locale.

3. Gli interventi nei settori della sicurezza civica e della polizia locale
disciplinati dalla presente legge costituiscono strumenti per il concorso
della Regione allo sviluppo della cultura della legalita’ e alla prevenzione
dei fenomeni di illegalita’.

4. La Regione e gli enti locali, anche in concorso fra loro, realizzano
politiche finalizzate a migliorare la sicurezza urbana, intesa come l’insieme
delle condizioni atte a garantire lo svolgimento di un’ordinata e civile
convivenza e la qualita’ della vita nelle citta’ e nel territorio regionale.

ARTICOLO 2

(Politiche regionali)

1. Per le finalita’ indicate dall’articolo 1, la Regione:
a) promuove l’integrazione tra gli interventi regionali e gli interventi degli
enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla
criminalita’ e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali;
b) sostiene la conoscenza, lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e
sulle situazioni maggiormente esposte all’influenza della criminalita’ nella
vita sociale e produttiva e la prevenzione e repressione dei reati;
c) promuove l’istituzione dei Corpi di polizia locale, ne sostiene l’attivita’
operativa e favorisce il coordinamento al fine di rendere uniforme il servizio
sul territorio;
d) compie attivita’ di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati relativi
all’organizzazione dei Corpi e Servizi di polizia locale e allo svolgimento
delle relative funzioni;
e) favorisce l’integrazione e la condivisione delle banche dati a disposizione
della Regione e degli enti locali mediante lo sviluppo di servizi per
l’interoperabilita’ e la cooperazione applicativa;
f) promuove forme di coordinamento regionale per la gestione di situazioni di
emergenza sul piano della sicurezza;
g) promuove l’applicazione di tecnologie finalizzate al coordinamento, alla
collaborazione e alla comunicazione tra la polizia locale e tra questa e le
Forze dell’ordine presenti sul territorio regionale;
h) promuove lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere.

ARTICOLO 3

(Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata)

1. Al fine di promuovere il coordinamento e la partecipazione di tutti i
soggetti coinvolti nel settore della sicurezza, nel rispetto delle competenze
ad essi riconosciute dal vigente ordinamento, ed in attuazione e a
completamento della politica regionale sulla sicurezza, la Regione istituisce,
presso la direzione centrale competente, l’Osservatorio regionale sulla
sicurezza integrata, di seguito denominato <>.

2. L’Osservatorio e’ organo di supporto della Giunta in materia di sicurezza e
per la realizzazione di politiche integrate attraverso:
a) il monitoraggio e l’analisi dell’attuazione delle politiche in materia di
sicurezza realizzate sul territorio regionale;
b) attivita’ di ricerca finalizzata all’analisi dei fenomeni di criminalita’ e
insicurezza sul territorio regionale;
c) attivita’ di informazione, documentazione e valutazione degli interventi
effettuati in ordine alla prevenzione e alla repressione dei crimini e alla
messa in sicurezza delle aree piu’ degradate e ad alto tasso di criminalita’
sul territorio di competenza del singolo ente locale.

3. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 2, l’Amministrazione
regionale e’ autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con universita’ degli
studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi
specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza. Gli enti locali,
a richiesta, devono mettere a disposizione dell’Osservatorio tutte le
informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, fornendo nel
dettaglio un quadro delle iniziative realizzate sul tema della sicurezza.

4. L’Osservatorio svolge, inoltre, funzioni di regolazione e programmazione,
anche tenendo conto delle specificita’ territoriali, nonche’ funzioni di
monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente
legge. In particolare, l’Osservatorio si occupa:
a) dell’analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalita’, in generale,
che si verificano sul territorio regionale, in collaborazione con le Forze di
polizia locale;
b) della valutazione e rilevazione dei fenomeni di devianza, di emarginazione
e di bullismo;
c) dell’analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalita’ e
pericolosita’ sociale generati dal consumo e dallo spaccio di sostanze
stupefacenti e psicotrope e derivanti dall’abuso di sostanze alcoliche;
d) dell’analisi e della valutazione del fenomeno dell’usura, dei reati contro
il patrimonio quali fenomeni connessi alla mancanza di controllo del
territorio;
e) del monitoraggio del problema dell’immigrazione clandestina;
f) della rilevazione della percezione del sentimento di insicurezza presente
sul territorio;
g) del monitoraggio sugli effetti dei progetti di intervento per la sicurezza;
h) della predisposizione e avvio all’interno degli istituti scolastici di
percorsi educativi in materia, in collaborazione con i dirigenti scolastici;
i) di presentare alla Giunta regionale una relazione annuale sulle attivita’
di analisi e valutazione effettuate e sui progetti realizzati.

5. L’Osservatorio e’ costituito con decreto del Presidente della Regione,
previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
regionale competente in materia di sicurezza. Ha sede presso la direzione
centrale competente in materia di sicurezza, rimane in carica per la durata
della legislatura ed e’ composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di sicurezza, con funzioni di
Presidente;
b) il direttore regionale competente in materia di sicurezza;
c) il direttore centrale competente in materia di Protezione civile;
d) il direttore centrale cui fa capo il Corpo Forestale Regionale;
e) due esperti designati dalle Universita’ degli Studi di Trieste e Udine,
competenti in materia di criminologia e pedagogia della devianza;
f) quattro rappresentanti della polizia locale designati dal Comitato tecnico
di cui all’articolo 22;
g) i quattro Presidenti delle Province della Regione;
h) i quattro Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia della Regione;
i) sei Sindaci designati dal Consiglio delle Autonomie locali, rappresentativi
delle diverse classi demografiche, tra cui un Sindaco di Comune con
popolazione superiore a 15.000 abitanti e uno di Comune con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti;
j) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni economiche
di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti sul
territorio regionale;
k) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di
volontariato e solidarieta’ maggiormente rappresentative a livello nazionale,
presenti sul territorio regionale;
l) un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.

6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 5 e’ nominato un membro
supplente per i casi di assenza o impedimento.

7. L’Osservatorio elegge un Vicepresidente tra i componenti previsti al comma
5, lettere g), h) e i).

8. Il Presidente puo’ invitare alle sedute, se la situazione lo richieda,
senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed
enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed
esperti.

9. L’Osservatorio si riunisce almeno due volte all’anno e ogni volta che il
Presidente lo ritenga necessario o entro dieci giorni dalla presentazione di
una richiesta motivata di un terzo dei componenti e puo’ essere articolato in
sottocommissioni per aree tematiche.

10. Le riunioni dell’Osservatorio sono valide con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.

11. Ai componenti dell’Osservatorio, che non siano dipendenti in servizio
presso la Regione, spetta un gettone di presenza, determinato con il decreto
di cui al comma 5, e, se risiedono in Comuni diversi da quello in cui si
svolgono i lavori dell’Osservatorio, e’ riconosciuto il trattamento di
missione previsto per i dipendenti regionali.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

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