Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 14
del 14 aprile 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29)
1. Il comma 6 dell’articolo 26 della l.r. 29/1997 è sostituito dal
seguente:
“6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 145 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio), il piano dell’area naturale protetta ha valore di piano
urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi
livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità per gli
interventi in esso previsti.”.
ARTICOLO 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Le Leggi Regionali
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