Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 22
del 5 marzo 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :
ARTICOLO 1
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9
(Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è inserito il
seguente:
“4 bis. Sono attività di turismo in mare a finalità ittica quelle finalizzate
alla cattura dello sgombro, della palamita, dell’orata, del pagello e
dell’occhiata effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l’impiego
dell’attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall’articolo
142 del d.p.r. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l’esecuzione della
legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima),
da parte di turisti singoli o gruppi di turisti, su imbarcazioni da diporto di
proprietà o in gestione all’impresa che effettua trasporto in mare a fini
escursionistici e ricreativi.”.
Le Leggi Regionali
Fonte: http://camera.ancitel.it