Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 30
del 26 marzo 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :
ARTICOLO 1
(Partecipazione alla società e svolgimento dell’attività)
1. La Giunta regionale promuove l’ingresso di nuovi soci nella societ
Aerdorica s.p.a., anche con la partecipazione di soggetti diversi da quelli
indicati dall’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 1986, n. 6
(Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società Aerdorica-
Sogesam s.p.a.) e con l’eventuale riduzione del capitale pubblico previsto
dall’articolo 4 della medesima legge regionale, che non può comunque risultare
inferiore al 20 per cento.
2. L’Assemblea legislativa regionale nomina un componente del collegio
sindacale ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile.
3. La fornitura di servizi aeroportuali a terra strettamente connessi al
trasporto aereo di passeggeri e merci, svolta dalla società di cui al comma 1,
costituisce per la collettività regionale un servizio di interesse economico
generale ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE, i cui
obblighi di servizio pubblico possono essere compensati in osservanza della
Comunicazione della Commissione orientamenti comunitari concernenti il
finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle
compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (2005/C 312/01).
4. Al fine di assicurare gli obblighi di servizio pubblico di cui al comma 3,
la Giunta regionale approva, sentita la Commissione assembleare competente, lo
schema di convenzione da stipulare tra la Regione e la società di gestione.
Le Leggi Regionali
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