Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 05-01-2011, n. 1 Personale ospedaliero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe il TAR ha accolto il ricorso del sig. Fr.Lo.Sc. per il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità perequativa ex art. 1 L. n. 200/1974 spettante al personale non medico universitario, che presta servizio presso il Policlinico o le Cliniche convenzionate e la conseguente condanna dell’amministrazione universitaria al pagamento delle somme dovute.

Il ricorrente è dipendente dell’Università di Catania con qualifica di funzionario amministrativo VIII q. e svolge le proprie mansioni come responsabile presso l’Ufficio accettazione Spedalità del Policlinico universitario.

La pretesa di che trattasi riguarda il periodo 1979/1996.

La sentenza è stata impugnata innanzi a questo Consiglio – come sopra detto – dall’Università di Catania e dall’Azienda policlinico della stessa Università.

Nel giudizio si è costituito il sig. Lo.Sc. per resistere al ricorso.

L’appellante chiede l’annullamento della sentenza di che trattasi, ritenendola errata sia nel rito che nel merito.

Le questioni processuali sollevate riguardano: l’avvenuta prescrizione del credito (eccezione formulata in primo grado ma non esaminata dal relativo Giudice); il difetto di legittimazione dell’Università; il difetto di giurisdizione.

Nel merito l’appellante sostiene l’inapplicabilità della legge n. 200/1974 al sig. Sc. per il carattere delle funzioni svolte: di tipo "amministrativo" e non direttamente "assistenziali".

Motivi della decisione

Le diverse questioni di rito poste nell’attuale controversia sono state già trattate ampiamente da questo Consiglio nella sentenza n. 925 del 28.11.2007/2.4.2008, dalla quale non si ravvisano sufficienti ragioni per discostarsi.

Ora, tenendo conto dei principi ivi affermati, sembra anzitutto di dover rigettare l’eccezione della giurisdizione, perché trattandosi di una controversia risalente ad una data antecedente al 30.6.1998, la giurisdizione del Giudice amministrativo sembra scontata.

Non appare neppure fondata la censura del difetto di legittimazione dell’Università, poiché l’Azienda policlinico rappresenta una articolazione della più ampia struttura dell’Ateneo.

Per quanto riguarda infine il problema del riconoscimento o meno al personale burocratico non direttamente addetto ai servizi assistenziali della indennità in discussione, esso, alla luce della giurisprudenza ormai consolidata di questo Consiglio, va risolto nel senso favorevole per il dipendente, in conformità peraltro al parere a suo tempo espresso dall’Avvocatura dello Stato (C.G.A. n. 874 del 4.11.2008; n. 925 del 28.11.2007/2.4.2008).

E’ invece fondato il motivo di appello relativo alla inapplicabilità del termine decennale della prescrizione, potendo ormai ritenersi consolidato l’orientamento secondo cui i crediti retributivi dei pubblici dipendenti sono tutti soggetti alla prescrizione quinquennale, senza distinzione tra crediti contestati o non contestati dalla pubblica amministrazione (Cons. St., VI, 10 ottobre 2002, n. 5435; id., IV, 30 dicembre 2003, n. 9174; TAR Lazio Roma, III, 16 gennaio 2007, n. 230).

Per le ragioni anzidette questo Consiglio ritiene che l’appello sia fondato solo in parte, nei sensi anzidetti.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe nei limiti sopra specificati e per l’effetto riforma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 16 marzo 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi, Paolo D’Angelo, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, Componenti.

Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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