T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 05-01-2011, n. 34 Bando del concorso Impugnativa in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – La Signora L.M., maestra della Scuola dell’infanzia ed inserita nella graduatoria del Comune di Roma in virtù di incarichi a tempo determinato che il predetto Comune "conferisce e rinnova di anno in anno e mese in mese" (così, testualmente, a pag. 1 del ricorso introduttivo), titolare di contratti di lavoro continuativi sin dall’anno scolastico 2003/2004, ha impugnato il bando con il quale il Comune di Roma ha avviato la "Procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per il conferimento di n. 300 posti di profilo professionale di insegnante Scuola dell’Infanziacategoria C (posizione economica C1)Famiglia Educativa e Sociale", nella parte in cui non assicura una adeguata valutazione del servizio prestato in incarichi di supplenza nelle scuole dell’infanzia del Comune di Roma e si presenta illegittimo, contraddittorio ed emesso in violazione dell’impianto normativo sulla stabilizzazione del lavoro precario di cui alle leggi n. 296/06 e n. 244/07, nonché contraddittorio con le delibere dello stesso Comune sulla stabilizzazione e reclutamento nel settore scolastico, con particolare riferimento alla delibera della Giunta comunale n. 274 del 2 settembre 2008.

In altri termini l’odierna ricorrente lamenta la circostanza che il bando impugnato "non rappresenta in alcun modo un procedimento di stabilizzazione, non prevede in alcun modo procedure di selezione nei termini imposti dalla normativa di stabilizzazione, non assicura una adeguata valutazione del servizio dalla stessa prestato e non si volge in alcun modo a risolvere il precariato formatosi in questi anni, ledendo la Sua posizione con grave e irreparabile danno" (così, testualmente, a pag. 2 del ricorso introduttivo).

Da qui il gravame con richiesta di annullamento del bando impugnato in quanto affetto da numerose illegittimità concentrate nella mancata possibilità di stabilizzare attraverso la procedura selettiva il personale precario che opera da anni nel mondo comunale della Scuola dell’infanzia.

2. – Si è costituito in giudizio il Comune di Roma affermando che il bando è perfettamente aderente con le deliberazioni comunali assunte in materia di reclutamento del personale docente della Scuola dell’infanzia di talché, contestando analiticamente la fondatezza delle avverse prospettazioni, ha chiesto la reiezione del gravame.

Le parti hanno poi presentato memorie conclusive confermando nel contenuto le già rassegnate conclusioni.

3. – Come ha avuto modo di specificare puntualmente la difesa di parte ricorrente (in particolare nel ricorso introduttivo e nella memoria del 7 luglio 2010), il contenzioso ha ad oggetto il bando del Comune di Roma per l’assunzione di 300 docenti nella Scuola dell’infanzia il quale si appaleserebbe illegittimo perché:

A) dalla lettura dei criteri di valutazione da esso recati si evince che non è assicurata "una adeguata valutazione del servizio prestato dalla ricorrente presentando un grave squilibrio nell’assegnazione dei punteggi relativi ai titoli e al servizio (così a pag. 1 della memoria del 7 luglio 2010);

B) ed infatti "le prove selettive necessarie per procedere alla stabilizzazione (del personale precario destinatario di contratti a tempo determinato, ai sensi della legge n. 296 del 2007) debbono essere di natura concorsuale e comparativa fra i numerosi aspiranti, ma non possono ignorare il servizio espletato dai precari e l’esigenza di stabilizzazione, mentre il bando impugnato fa esattamente il contrario" (così a pag. 6 del ricorso introduttivo).

Orbene, può dunque rilevarsi che l’oggetto del contendere è costituito dall’asserita illegittimità del bando che non conterrebbe criteri utili per assicurare ai concorrenti precari la vittoria in sede concorsuale, operandosi in tal modo la stabilizzazione del loro rapporto – fino ad oggi – precario con il Comune di Roma.

4. – A questo punto ed in via pregiudiziale il Collegio non può non farsi carico, attenendo la vicenda contenziosa oggetto di scrutinio all’impugnazione di un bando di concorso, della verifica circa la sussistenza o meno dell’interesse a proporre il ricorso in capo alla parte ricorrente.

In materia possono ricordarsi sinteticamente i seguenti principi giurisprudenziali:

a) in via generale, vizi degli atti amministrativi generali, come il bando di concorso, risultano immediatamente contestabili solo ove di per sé preclusivi del soddisfacimento dell’interesse protetto, mentre sono altrimenti deducibili come fonte di illegittimità derivata dell’atto consequenziale, quando sia quest’ultimo a venire impugnato – insieme all’atto presupposto – in quanto concretamente lesivo (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. I, 7 giugno 2010 n. 3041);

b) quindi l’impugnazione immediata delle clausole di un bando di concorso è ammissibile solo in presenza di due inderogabili condizioni concorrenti: che l’interessato abbia presentato una rituale domanda di partecipazione alla gara e che le clausole contestate definiscano in modo puntuale i requisiti soggettivi e/o oggettivi di partecipazione, impedendo, in modo assoluto, la presenza di determinati soggetti. Pertanto "le clausole dei bandi di concorso che prevedono requisiti soggettivi di partecipazione sono immediatamente lesive e devono essere impugnate immediatamente dai soggetti interessati, senza attendere l’adozione di appositi provvedimenti di esclusione del concorrente. Questa regola, tuttavia, presuppone che la disposizione del bando sia assolutamente chiara ed univoca nel suo contenuto precettivo e non richieda alcuna significativa attività interpretativa né dei destinatari del bando né degli organi dell’amministrazione che ne debbano fare applicazione (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI 20 gennaio 2009 n. 256, Sez. V, 7 novembre 2007 n. 5776 e Sez. IV, 12 marzo 2007 n. 1218);

c) ne deriva che l’onere di immediata impugnazione delle norme disciplinanti la partecipazione ad una procedura selettiva deve essere assolto con riguardo a quelle sole disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di partecipazione e a quelle che integrano un’immediata preclusione alla partecipazione, ossia a clausole che ledano immediatamente e direttamente l’interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura concorsuale. Ogni diversa questione inerente all’applicazione delle norme regolamentari generali, così come l’impugnazione di norme del bando che, pur potendo considerarsi immediatamente lesive non siano peraltro univocamente chiare e vincolanti, può e deve essere proposta unitamente agli atti che di esse fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della sua situazione soggettiva (cfr., da ultimo, T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, Sez. I, 25 marzo 2010 n. 94 e T.A.R. Lazio, Sez. III, 2 febbraio 2010 n. 1376).

In conclusione quindi, sussiste l’interesse alla immediata impugnazione del bando quando le chances di successo del concorrente sono, all’atto della proposizione del ricorso, irrimediabilmente pregiudicate dal contenuto del bando, dovendosi al contrario escludere che una siffatta condizione di interesse sussista allorquando (sempre al momento della proposizione del ricorso) non possa in radice escludersi che il concorrente sia ancora nella condizione di ottenere il successo sperato nella selezione,anche se il raggiungimento di tale successo sia reso più arduo per il contenuto delle prescrizioni del bando ma non ineludibilmente escluso in radice. In tale seconda evenienza (quella rispetto alla quale il concorrente ha ancora la possibilità di risultare vincitore nella selezione con riferimento ai criteri espressi nel bando) solo all’avverarsi dell’esito sfavorevole della selezione verrebbe ad insorgere la posizione utile ad agire nei confronti del provvedimento che ha radicato in sé le (asserite) illegittime prescrizioni che si riconnettono al contenuto prescrittivo del bando, impugnando nel contempo ed ancora tempestivamente il bando stesso oltre all’atto dal quale deriva direttamente il pregiudizio lamentato (sia esso provocato dall’esclusione dal concorso ovvero dal mancato inserimento nella graduatoria dei vincitori per ragioni legate ai criteri fissati nel bando).

5. – Nel caso di specie, come lealmente svelato dalla difesa di parte ricorrente, il pregiudizio che si teme subisca la concorrente è costituito dalla "ammissione al concorso di centinaia di insegnanti senza la descritta e dovuta valutazione del servizio prestato, influendo così sul giusto e legittimo equilibrio di valutazione dei requisiti e sull’intera procedura di selezione dei concorrenti" (così, testualmente, nell’ultima pagina del ricorso introduttivo); detto diversamente: l’interesse alla impugnazione del bando sarebbe individuabile nella circostanza che non essendovi sicure garanzie di vittoria concorsuale per coloro che hanno svolto attività di maestra dell’infanzia per il Comune di Roma a tempo determinato a causa dei criteri di valutazione indicati nel bando stesso, la indiscriminata possibilità di partecipazione alla selezione concorsuale in favore di soggetti che non abbiano vissuto l’attività lavorativa di precariato renderebbe più incerto l’esito del concorso rispetto alle legittime aspettative dei precari. Ciò non toglie, però, che di tale infausto esito concorsuale – allo stato – non si ha certezza.

Orbene, posto che l’azione proposta dalla odierna parte ricorrente non può ricondursi ad una "azione di classe pubblica" non avendo le caratteristiche di tale mezzo di iniziativa processuale e non venendo in emersione alcun presupposto perché tale domanda sia azionata da uno o più concorrenti di una procedura selettiva nell’arruolamento nel pubblico impiego, stante la discrezionalità della relativa procedura, pur nell’attento rispetto delle norme di legge applicabili in materia (anche settoriali, come nel caso di specie), appare evidente – e ne è consapevole anche parte ricorrente – che attualmente il vulnus che reca il bando alla posizione vantata dalla concorrente non va oltre al pericolo di una mera prognosi sfavorevole con riguardo all’esito della procedura e che quindi l’azione proposta nei confronti del bando non manifesta il fondamentale requisito dell’attualità del pregiudizio lamentato che imporrebbe l’immediata impugnazione della lex specialis della selezione.

6. – In ragione delle suesposte osservazioni il ricorso non può che dichiararsi inammissibile per carenza dell’interesse alla sua proposizione sotto il profilo dell’attualità del pregiudizio arrecato dal provvedimento (il bando di concorso) impugnato.

In ragione della peculiarità della vicenda, il Collegio stima equo disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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