Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 23 luglio 2010, il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto la richiesta di riesame proposta da I. A. avverso l’ordinanza del 18 giugno 2010, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Napoli aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome indagato per i reati di partecipazione ad un’associazione criminosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonchè di illecito acquisto, detenzione e comunque commercializzazione di sostanze stupefacenti aggravati dall’aver commesso il fatto avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla partecipazione ad un’associazione camorristica denominata clan Iadonisi, nonchè al fine di agevolare il predetto sodalizio (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4; artt. 110 e 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; L. n. 203 del 1991, art. 7).
2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza nei confronti di I. A. di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti contestati, indizi costituiti dalle intercettazioni telefoniche disposte sull’utenza telefonica di cui era in possesso fin da settembre 2005, dalle quali era emerso come l’indiziato fosse interessato, come finanziatore ed acquirente per un mercato autonomo, agli acquisti di cocaina all’ingrosso effettuati dal fratello I.G., ucciso in un agguato nel (OMISSIS); ed alla luce di dette conversazioni intercettate aveva acquisito un significato preciso anche il suo arresto in flagranza per detenzione di 2 kg di cocaina, avvenuto nel (OMISSIS).
Era pertanto emerso che l’odierno indagato fosse consapevole dell’esistenza di un’associazione dedita allo spaccio di stupefacenti; che fosse stabilmente partecipe di detta associazione, con il ruolo di finanziatore, cointeressato anche alla distribuzione nel territorio della droga, si da contribuire, con consapevolezza e reiterazione, agli scopi dell’associazione. Il Tribunale aveva tuttavia ritenuto gli indizi emersi inadeguati a far luogo all’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e che neppure potesse ravvisarsi a carico dell’indagato l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4, in quanto non era emerso traccia di armi a disposizione dell’associazione criminosa ipotizzata, nè risultava che fossero state usate armi in funzione dell’espansione del mercato degli stupefacenti. Il Tribunale ha ritenuto infine la sussistenza di una prognosi cautelare ancora attuale, tenuto conto dell’autonoma capacità di acquisto di stupefacenti e della capacità di gestire uno spaccio autonomo rispetto al fratello G., non ritenendo possibile superare la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, anche in considerazione di un precedente analogo esistente a carico dell’indagato.
3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Napoli I. A. propone ricorso per Cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchè motivazione illogica, contraddittoria e carente in ordine alla ritenuto attualità del quadro di esigenze cautelari.
Ha fatto presente che la presunta associazione finalizzata alla gestione ed al traffico di sostanze stupefacenti era stata ritenuta operativa in un periodo di compreso fra il (OMISSIS).
Il capo di tale organizzazione era stato identificato nel fratello di esso ricorrente, I.G., peraltro deceduto nel (OMISSIS); ed egli era stato ritenuto cointeressato alle attività organizzate da detto I.G.; tuttavia il provvedimento impugnato non aveva dato il giusto risalto al sopravvenuto decesso di I.G., avendo ritenuto una sua presunta autonomia di gestione rispetto a suo fratello, priva di ogni riscontro effettivo.
Il ricorrente ha poi rilevato come il medesimo Tribunale del riesame aveva annullato il provvedimento restrittivo emesso nei confronti di S.P., vedova del defunto I.G. per inconfigurabilità allo stato di ragioni cautelari, tenuto conto della data remota dei fatti contestati, i quali non avrebbero superato la data dell’omicidio del capo e promotore I. G., ucciso nel (OMISSIS).
Qualora fosse stato poi configurata, in capo ad esso ricorrente, una presunta e non meglio riscontrata autonomia gestionale, intesa come autonoma capacità di acquisto di sostanze stupefacenti, la circostanza avrebbe potuto al massimo avvalorare la sussistenza di un quadro di esigenze cautelari in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, atteso che la vita dell’associazione criminosa era da ritenere cessata nel 2006, anno in cui I. G. era deceduto.
Era pertanto da accogliere la sua richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata, almeno per sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari.
Motivi della decisione
1. Il ricorso proposto da I.A. è inammissibile siccome manifestamente infondato.
2. L’appartenenza di un soggetto ad un’associazione a delinquere richiede l’accertamento dell’esistenza in sè di un sodalizio criminoso, nonchè la verifica del ruolo dal soggetto svolto e delle modalità delle azioni da lui poste in essere, tali da porre in rilievo la sussistenza di un vincolo stabile tra il soggetto e l’associazione, nonchè l’accertamento che il ruolo a lui affidato nell’ambito della compagine criminosa non sia occasionale, ma abbia i caratteri della stabilità e si sia protratto per un adeguato spazio temporale (cfr., in termini, Cass. 9.12.02 n. 2838; Cass. 3A 16.10.08 n. 43822).
Anche l’associazione a delinquere prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, richiede, oltre alla presenza di almeno tre persone, la sussistenza di un vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza che ha ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso, che si caratterizza, rispetto a quello delineato in via generale dall’art. 416 c.p., dall’essere esso finalizzato alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal cit. D.P.R., art. 73 e di fornire, con il proprio contributo causale, un valido apporto al perseguimento del programma criminoso anzidetto, per realizzare il quale è richiesta la predisposizione di una struttura, che, pur senza essere necessariamente complessa ed articolata, deve tuttavia essere percepibile almeno in via rudimentale, deve essere fornita dei mezzi necessari al perseguimento delle illecite finalità e deve essere destinata ad operare per un apprezzabile arco temporale (cfr.
Cass. 1A, 22.9.06 n. 34043, rv. 234800).
3. Il Tribunale del riesame di Napoli ha ravvisato la sussistenza di rilevanti indizi di colpevolezza in capo all’odierno ricorrente, ritenendolo partecipe di un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti a base familiare, con il ruolo di finanziatore e fornitore di sostanze stupefacenti a suo fratello I.G., inteso quale organizzatore e capo del sodalizio;
e la partecipazione a detta associazione è stata contestata all’odierno ricorrente in epoca compresa tra il (OMISSIS).
Pur non essendo controverso che il capo di tale sodalizio, I. G., è rimasto ucciso in un agguato nel (OMISSIS), il Tribunale del riesame ha ritenuto che la partecipazione dell’odierno ricorrente all’ipotizzata associazione criminosa si sia protratta anche in epoca successiva al decesso di I.G., avendo rilevato che fosse sopravvissuta la struttura sia pur rudimentale di tale sodalizio, che poteva contare su di una rete distributiva al minuto dello stupefacente di almeno 10 persone, tutte ancora da identificare, tanto avendo desunto dalle numerose intercettazioni telefoniche disposte, peraltro neppure contestate dall’odierno ricorrente e dal sequestro di 2 kg. di cocaina, avvenuto nel (OMISSIS). Nè può desumersi l’inoperatività dell’ipotizzato sodalizio criminoso in epoca successiva al decesso di I. G. dalla circostanza che il medesimo Tribunale non ha ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari da salvaguardare con riferimento alla vedova di I.G., nei cui confronti sarebbe stato annullato il provvedimento restrittivo emesso quale compartecipe della medesima associazione criminosa, tenuto conto della diversità del ruolo svolto dall’odierno ricorrente rispetto a quello proprio della vedova del defunto I.G., svolgendo, come sopra detto, l’odierno ricorrente il rilevante ed essenziale ruolo di fornitore, a monte, della sostanza stupefacente.
4. L’ordinanza impugnata risulta adeguatamente motivata anche in ordine alla sussistenza di valide ed attuali esigenze cautelari, tali da giustificare la permanenza in capo al ricorrente dell’attuale misura custodiale inframuraria, avendo fatto riferimento sia alla sua personalità, trattandosi di soggetto già gravato di analogo precedente penale, sia alla sua autonoma capacità di acquisto di sostanze stupefacenti e di gestione di un circuito di spaccio autonomo rispetto al suo defunto fratello, si da far ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione della condotta antigiuridica (cfr., in termini, Cass. SS.UU. 22.3.2000 n.ll; Cass. 4A, 8.6.07 n. 22500).
Il Tribunale ha altresì rilevato come l’art. 275 c.p.p., dettato in tema di criteri di scelta delle misure cautelari da applicare, è stato modificato, al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 2, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38; e secondo tale ultima normativa, anche per il reato contestato all’odierno ricorrente (cfr. art. 51 c.p.p., comma 3 bis) sussiste la presunzione di adeguatezza della misura cautelare inframuraria, presunzione superabile solo se il ricorrente provi la completa insussistenza di esigenze cautelari nei suoi confronti; e, nella specie, detta prova non è stata fornita dal ricorrente.
Il criterio fissato dal legislatore è dunque riferito alla completa inesistenza di esigenze cautelari, in tal modo non consentendo all’interprete di graduare diversamente la misura cautelare da irrogare, qualora pure ritenesse le esigenze cautelari in qualche modo ridotte o diminuite.
5. Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
6. Si provveda all’adempimento di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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