Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ordinanza depositata il 19/2/2010 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da B.M. avverso il D.M. 29 settembre 2009 con il quale, in proroga del preesistente regime speciale, era stato disposta la sospensione biennale del trattamento intramurario ai sensi dell’art. 41 bis Ord. Pen. come modificato dalla L. n. 94 del 2009. Il Tribunale ha in primo luogo esaminato le censure di merito al provvedimento reclamato, alla luce della novella del 2009, ed ha considerato che, alla sua stregua, era necessario accertare la probabilità che, in difetto delle restrizioni al regime ordinario, il detenuto potesse riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza, avendo riguardo al profilo criminale ed al ruolo rivestito dal detenuto, alla perdurante operatività del sodalizio, a nuove eventuali incriminazioni, ai legami familiari ed agli esiti del trattamento penitenziario. Nella specie, ed in secondo luogo, il Tribunale ha preso le mosse dalle note 17/7/del 2009 della D.D.A. di Palermo, 15/9/2009 della D.N.A., 11/9/2009 della D.I.A. e 14/8/2009 del Comando Generale C.C., per affermare che il B. era sottocapo della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato ed autore di efferati delitti, che la predetta famiglia era presente ed agguerrita sul territorio e sostanzialmente diretta da un gruppo di componenti in stato di detenzione: da tali elementi il Tribunale ha desunto una elevata probabilità di piena permanenza dei contatti con il sodalizio da parte del B., specularmente riducendo la rilevanza delle sue non buone condizioni di salute sul piano della efficacia dei collegamenti esterni. Il Tribunale ha poi disatteso, per manifesta infondatezza, le eccezioni di illegittimità costituzionale formulate con riguardo alle modifiche apportate all’art. 41 bis OP, dalla L. n. 94 del 2009, art. 25 in relazione agli artt. 2, 3, 13, 27, 29, 32, 104, 111 e 113 Cost. ritenendo non rilevanti prò parte le censure appuntate su altri profili del decreto. Per l’annullamento di tale ordinanza il B. ha proposto ricorso il 9/3/2010.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. Il ricorrente, rammentato di avere (OMISSIS) anni e di versare da 18 anni in regime carcerario differenziato, ha lamentato la superficialità dell’ordinanza, elusiva dei temi proposti, per essersi la stessa supinamente adeguata alle informative acquisite (che delineavano una solo remota attività partecipativa al sodalizio) e per aver obliterato dati significativi quali le sue non floride condizioni economiche, la marginalità della pregressa posizione nel sodalizio, la gravità delle patologie che lo attingevano. Di contro, in tale contesto, il Tribunale avrebbe postulato che l’unica condizione per fruire del regime ordinario sarebbe stata quella di attivare una collaborazione con la giustizia.
Contrariamente alla opinione del ricorrente il Tribunale ha fatto piena ed argomentata applicazione del principio di diritto ribadito da questa Corte, con riguardo alle condizioni autorizzanti la proroga del regime differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. Pen. quali modificate dalla L. n. 94 del 2009, art. 2, comma 25, ed alla stregua del quale devesi affermare che sussiste a carico dell’Amministrazione l’onere di indicare i positivi elementi che fondano il pericolo di collegamenti con l’associazione mafiosa di provenienza e il dovere, per il Tribunale di Sorveglianza, di valutare, in sede di reclamo, gli indici di pericolosità qualificata prospettati e di motivare sulla sussistenza ed effettiva permanenza delle ragioni che legittimano la sospensione del trattamento (cfr. Cass. sent. n.41316/2009), ben tenendo conto del preciso richiamo della norma al carattere non preclusivo – al fine di formulare la predetta valutazione di permanenza – del tempo decorso dall’inizio della sospensione. Il ricorrente nel motivo di ricorso non pare essersi avveduto della peculiarità del giudizio demandato dal legislatore al Tribunale in sede di reclamo e pertanto, da un canto, sottolinea ripetutamente la rilevanza della sua permanenza carceraria da ben 18 anni, da ciò desumendo indebito argomento per la recisione dei collegamenti con il sodalizio di appartenenza, e, dall’altro canto, esprime puro irrilevante dissenso dagli argomenti che il Tribunale ha inteso trarre dai rapporti qualificati delle Autorità di Polizia per affermare la indiscutibile attività della famiglia mafiosa di San Giovanni Jato e la altrettanto indiscutibile relativa posizione apicale del detenuto (definito "sottocapo"), posizione che viene considerato essere allo stato quella di presumibile componente della Commissione di direzione del sodalizio (organo in sostanziale "prorogano" e composto pressocchè esclusivamente da detenuti).
Quanto alle conclamate serie patologie attingenti un uomo avente età di oltre 80 anni, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, lungi dall’avere ignorato le prime e la seconda, ha invece, con logica considerazione, affermato che esse non escludono affatto che, se pur con qualche difficoltà in più, il B. ben possa mantenere attivi collegamenti con il sodalizio di appartenenza, continuando a svolgere un ruolo nella direzione delle attività. Ed alla luce delle esposte considerazioni appare evidente la inammissibilità di una censura che in realtà dissimula solo proposte di rivalutazione del merito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente B. M. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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