Legge Regionale n. 11 del 11-03-2009 Regione Molise. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2006, n. 20, ad oggetto: “Norme per la tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 5
del 16 marzo 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 20 (Norme per la
tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da
impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi) è sostituito dal seguente:

«Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti ed alle
apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza tra
100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e
radiotelevisivi.
2. Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge:
a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature
di cui al comma 1;
b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al
connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini
di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso
amatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W e gli
impianti per cui sia stata accordata la concessione prevista dal D.P.R. 5
agosto 1966, n. 1214, recante: ’Nuove norme sulle concessioni di impianto e di
esercizio di stazioni di radioamatori’.
3. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono
essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la
popolazione indicati dalla normativa statale vigente.
4. Per gli impianti di cui al comma 2 rimane l’obbligo della comunicazione
all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise per le finalit
di cui all’articolo 7.
5. Fatti salvi i casi previsti al comma 2, gli impianti di telecomunicazione e
radio televisione di cui al comma 1 sono soggetti all’autorizzazione prevista
dall’articolo 5.».

ARTICOLO 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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