Legge Regionale n. 1 del 14-01-2009 Regione Piemonte. Testo unico in materia di artigianato.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 3
del 22 gennaio 2009
Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione adotta, nel rispetto della normativa comunitaria e della
legislazione nazionale e regionale, gli interventi a sostegno dell’artigianato
attraverso lo sviluppo della qualificazione e della competitività delle
imprese, la tutela della professionalità, la valorizzazione delle produzioni
nelle diverse espressioni territoriali e settoriali.
2. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione
si avvale del concorso degli enti locali e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), delle commissioni regionale e
provinciali per l’artigianato, delle confederazioni regionali artigiane e
delle loro articolazioni territoriali, nonché di altri soggetti pubblici e
privati individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. La Regione persegue le finalità di cui al presente articolo nel rispetto
della sostenibilità dello sviluppo in termini ambientali e territoriali e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, favorendo l’affermazione e la crescita
della responsabilità sociale delle imprese nel pieno rispetto dei diritti del
lavoro.
4. La Regione assicura distinta considerazione giuridica e amministrativa
all’artigianato, nella valutazione dell’impatto dei provvedimenti che vengono
assunti con riguardo ai diversi ambiti di intervento in cui si rileva la
presenza delle imprese artigiane accanto a quella degli altri settori
produttivi.

ARTICOLO 2

(Beneficiari degli interventi)

1. Gli interventi sono attuati a favore di:
a) imprese artigiane, singole, associate o consorziate aventi sede operativa
nel territorio della regione;
b) soggetti che intendono avviare un’attività imprenditoriale artigiana nel
territorio della regione;
c) altri soggetti pubblici o privati, individuati dalla Giunta regionale con
i programmi degli interventi di cui all’articolo 10, purché gli interventi
siano finalizzati al sostegno e allo sviluppo dei soggetti di cui alle
lettere a) e b).

ARTICOLO 3

(Risorse)

1. Il finanziamento degli interventi è attuato attraverso:
a) risorse proprie della Regione e quote di fondi nazionali e comunitari
destinati al settore che costituiscono il fondo unico regionale per
l’artigianato;
b) il fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole
imprese, sezione artigianato, di cui all’articolo 7.
2. La Regione ricerca e promuove l’utilizzo di risorse aggiuntive da parte di
soggetti pubblici e privati interessati a partecipare alle iniziative ed ai
programmi di valorizzazione dell’artigianato, anche con il coinvolgimento
attivo del sistema del credito.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

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