Legge Regionale n. 2 del 26-01-2009 Regione Piemonte.

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da
discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente
ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di
sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e
dell’offerta turistica.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 4
del 29 gennaio 2009
SUPPLEMENTO
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)
1. La Regione Piemonte, con la presente legge, nell’ambito dei principi
contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella
pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e
fruizione in sicurezza delle aree sciabili e la sicurezza nella pratica non
agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo.
2. Nell’ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione
riconosce e valorizza altresì l’essenziale valenza dei territori montani e di
tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale
e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello
sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi
impianti e tracciati destinati all’attività sciistica.

ARTICOLO 2

(Oggetto della legge e ambito di applicazione)
1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree
sciabili ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità nonché di garantire
la salvaguardia ambientale, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le
modificazioni e l’esercizio delle aree sciabili, con particolare riguardo
all’aspetto della sicurezza nella pratica non agonistica dello sci di discesa
e dello sci di fondo e allo sviluppo delle attività economiche nelle localitÃ
montane.
2. Gli impianti di risalita restano disciplinati dalla legge regionale 14
dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico
per il trasporto di persone).

ARTICOLO 3

(Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni)
1. I comuni possono accordarsi o associarsi secondo le forme previste dalla
normativa vigente al fine di programmare e perseguire le finalità di cui alla
legge.
2. I comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o
partecipare a società, anche con altri enti pubblici o con privati, che
abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalità di cui
all’articolo 1 o, comunque, lo sviluppo delle attività di cui all’articolo 2.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

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