Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-12-2010) 10-01-2011, n. 261 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. M.P. ricorre contro l’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha respinto la richiesta di riesame avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere che lo vede indagato per i delitti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e 6, art. 74, comma 1, e art. 80, comma 2, per avere organizzato un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, che importava dalla Spagna ingenti quantità di hashish che arrivavano a (OMISSIS) e venivano poi smistate nel mercato campano.

Nei motivi di gravame denuncia:

1. difetto della giurisdizione italiana, perchè il sodalizio criminoso si sarebbe costituito in Spagna, essendo avvenuto in Barcellona l’incontro tra lui e il fornitore dello stupefacente L.P.;

2. incompetenza territoriale, perchè lo stupefacente importato veniva stoccato a (OMISSIS) e a (OMISSIS) veniva raccolto il denaro da trasferire all’estero;

3. nullità delle imputazioni di cui ai capi C) e D), perchè non sono stati determinati tipo e quantità delle sostanze commercializzate;

4. erronea applicazione dell’aggravante della transnazionalità, perchè i reati fine sono stati commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 146 del 2006 che tale aggravante ha istituito;

5. erronea applicazione dell’aggravante dell’ingente quantità, perchè non è stata accertata la percentuale di principio attivo presente in ciascuna delle partite importate;

6. vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, perchè gli elementi a carico sono stati desunti da conversazioni intercettate arbitrariamente attribuitegli.

2. I motivi di ricorso sono infondati per i seguenti motivi.

Il primo, perchè l’associazione criminosa – operante in Italia – della quale M. è indicato essere capo e organizzatore, è altra e distinta da quella – operante in Spagna – cui apparteneva L. e, quindi, l’incontro tra i due avvenuto a (OMISSIS) per accordarsi sulle forniture dello stupefacente è ininfluente per la determinazione della giurisdizione.

Il secondo, perchè dalle conversazioni telefoniche intercettate emerge che il "quartiere generale" dell’associazione diretta da M. era a (OMISSIS), dato che a Napoli egli organizzava le importazioni delle sostanze stupefacenti che, provenienti dalla Spagna, provvisoriamente stoccate a (OMISSIS), proseguivano alla volta di (OMISSIS) per essere distribuite sul mercato campano.

Il terzo, perchè la mancata indicazione di quantità e qualità della sostanza stupefacente illecitamente importata non pregiudica il diritto di difesa, dato che i numerosi riferimenti, contenuti nei capi d’imputazione, alle conversazioni intercettate che precedettero e accompagnarono le forniture in questione consentono agli indiziati di conoscere esattamente l’addebito (dall’8 al 16.10.2005 per il capo C; dal 9 all’11.10.2005 per il capo D).

Il quarto, perchè l’associazione criminosa finalizzata al narcotraffico (capo A) ha operato – come risulta dalle conversazioni intercettate intercorse tra L. e i componenti del sodalizio – anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 146 del 2006;

l’aggravante è stata invece erroneamente contestata per l’illecita importazione di cui al capo C commessa nell’anno 2005, ma la relativa eliminazione, persistendo l’aggravante per il reato di cui al capo A, non influisce sulla validità della misura cautelare.

Il quinto, perchè, ove nella fase delle indagini preliminari non sia stata ancora effettuata l’analisi chimica della sostanza, l’aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 può essere legittimamente desunta dalla quantità lorda – nella specie assai elevata (capo F: kg. 100; capo G: kg. 74) – dello stupefacente illecitamente detenuto.

Il sesto, perchè la corrispondenza tra indagato e autore delle conversazioni intercettate è stata accertata l’1 novembre 2005, quando la polizia giudiziaria, nel corso di un servizio di o.c.p. presso l’aeroporto di (OMISSIS), ha visto M. salire sull’autovettura di (OMISSIS), nella quale era stata installata l’apparecchiatura utile per intercettazioni ambientali.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per l’adempimento di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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