Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa
popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e
2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni
comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 13
del 2 aprile 2009
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 4/1973)
1. L’articolo 33 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa
popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), come
modificato dalla legge regionale 16 dicembre 1991, n. 58 (Modifica ed
integrazione della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di
referendum consultivo sulla istituzione di nuovi Comuni, la modificazione
delle circoscrizioni comunali e le denominazioni dei Comuni, con riferimento
al nuovo testo dell’articolo 60 dello Statuto), è sostituito dal seguente: