….maestro di sci e maestro di snowboard.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 70 del 23-3-2012
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
con delega allo sport
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee ed in particolare l’articolo 1, commi 1, 3, e
4 e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche’ della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone,
a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di governo e coordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in
particolare l’articolo 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui
prevede l’attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
delle competenze in materia di sport;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con
il quale l’on. Rocco Crimi e’ stato nominato Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008,
registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo
sport al suddetto Sottosegretario di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
ottobre 2009, modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante:
«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche
dirigenziali, ed in particolare l’art. 1 che istituisce l’Ufficio per
lo Sport;
Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di
maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento
della professione di guida alpina;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e successive modificazioni, Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
Considerate le competenze attribuite dall’articolo 5, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
all’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 11, comma 4, del predetto decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, il quale prevede, in caso di differenze
sostanziali, la possibilita’ che il prestatore di servizi occasionali
e temporanei colmi tali differenze attraverso una specifica prova
attitudinale;
Visto l’articolo 22 del predetto decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, il quale, in presenza di determinate condizioni,
subordina il riconoscimento del titolo professionale abilitante
all’esercizio di un’attivita’ professionale conseguito in uno Stato
membro dell’Unione Europea, al compimento di una misura compensativa
consistente, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in
un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni;
Considerato che, con decisione del 25 luglio 2000 e del 1° giugno
2001, la Commissione Europea, in seguito a richiesta di deroga
presentata da Germania, Francia, Italia e Austria, ai sensi
dell’articolo 14 della direttiva 92/51/CEE del Consiglio per il
riconoscimento di determinate formazioni professionali nell’ambito
sportivo, ha autorizzato l’Italia ad imporre una prova attitudinale
ai candidati che chiedano lo stabilimento o lo svolgimento di una
libera prestazione di servizi in Italia, nel caso in cui siano
presenti differenze sostanziali tra la loro formazione e quella
richiesta nello Stato membro ospitante;
Visto l’articolo 23, comma 3, del predetto decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, il quale stabilisce che le Autorita’
competenti, ai fini della prova attitudinale, predispongono un elenco
di materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta
sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono
contemplate nei titoli di formazione del richiedente;
Vista la nota del Presidente del Collegio nazionale dei maestri di
sci italiani in data 26 luglio 2011 attestante l’uniformita’ su tutto
il territorio nazionale delle modalita’ di accertamento della
professionalita’ necessaria per il rilascio del titolo di maestro di
sci e nelle more dell’introduzione, anche nella Provincia autonoma di
Bolzano – Alto Adige (nota del 18 luglio 2011) delle prove gia’
applicate nei corsi di formazione professionale nelle restanti
regioni e province autonome, denominate eurotest ed eurosecurite’;
Considerata, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l’esigenza di definire, con
decreto del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, con
riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per
assicurare lo svolgimento, la conclusione, l’esecuzione e la
valutazione delle misure compensative di cui agli articoli 11 e 23
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Ritenuto di definire, con riferimento alle professioni di maestro
di sci alpino e di maestro di snowboard, le procedure relative
all’esecuzione delle misure compensative, ai sensi dell’articolo 24
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Sentiti il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci italiani e la
Federazione italiana sport invernali;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 3847/2011 del Consiglio di Stato espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27
settembre 2011;
Vista la nota prot. USS_SPORT n. 0006068 in data 8 novembre 2011 di
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1) Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto legislativo» il decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206;
b) «autorita’ competente» l’autorita’ di cui all’articolo 5,
lettera a) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ovvero la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport;
c) «richiedente» il professionista che domanda, ai fini
dell’esercizio, in Italia, delle professioni di maestro di sci e
maestro di snowboard, il riconoscimento del titolo rilasciato dallo
Stato di provenienza attestante una formazione professionale al cui
possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l’accesso o
l’esercizio della professione ovvero il prestatore di servizi
temporaneo e occasionale nell’ipotesi di cui all’articolo 11, comma
4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
d) «struttura» il Collegio nazionale dei maestri di sci italiani
con il quale l’Ufficio per lo Sport sottoscrive apposita convenzione
per lo svolgimento delle prove attitudinali;
e) «Conferenza di servizi» la Conferenza di servizi di cui
all’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la
valutazione dei titoli professionali;
f) «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento
adottato dal Capo Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Art. 2 Avvio delle procedure 1) Il richiedente trasmette all’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale di maestro di sci o di maestro di snowboard conseguito in un Paese membro dell’Unione europea e la dichiarazione di prestazione di servizi occasionale e temporanea di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 2) Allo stesso Ufficio per lo Sport e’ trasmessa istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale relativo al maestro di sci o al maestro di snowboard conseguito in ambito non comunitario, nei casi disciplinati dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ai quali sono applicabili le disposizioni del presente decreto per effetto dell’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Art. 3 Procedura amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali 1) L’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri procede all’istruttoria delle domande di riconoscimento nei casi di cui al precedente articolo 1, secondo quanto stabilito nell’articolo 16 del decreto legislativo, indicendo apposita Conferenza di servizi. 2) La Conferenza valuta ciascuna istanza di riconoscimento, fatti salvi i casi in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dello stesso articolo 16, ed esprime parere motivato, sentito un rappresentante nazionale dell’Ordine o Collegio professionale interessato ed uno della Federazione sportiva corrispondente, redigendo apposito verbale. 3) Il riconoscimento del titolo professionale e’ disposto con motivato decreto direttoriale, che e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 4) L’Ufficio per lo Sport, nei casi in cui il riconoscimento del titolo, in conformita’ al parere espresso dalla Conferenza di servizi, e’ subordinato al superamento delle misure compensative di cui all’articolo 22 del decreto legislativo, adotta il decreto direttoriale di determinazione delle misure compensative. Copia del predetto decreto e’ trasmessa al richiedente ai fini dell’avvio delle procedure relative alla prova d’esame. 5) Il decreto di riconoscimento e’ rilasciato dall’Ufficio per lo Sport solo a seguito del superamento della prova attitudinale.
Art. 4
Misure compensative
1) Nell’ambito delle procedure di cui al precedente articolo 3,
qualora non risultino soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo
21 del decreto legislativo, il riconoscimento puo’ essere subordinato
al compimento di una prova attitudinale stabilita dall’Autorita’
competente a seguito della Conferenza di servizi.
2) Nei casi di titoli professionali conseguiti in ambito non
comunitario, soggetti alla disciplina di cui all’articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si
applica quanto previsto al comma 1 del presente articolo. Nei casi in
cui il riconoscimento del titolo e’ subordinato al superamento della
misura compensativa, compete all’Amministrazione, ai sensi
dell’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo, la scelta della
misura compensativa.
3) La prova attitudinale prevista dall’articolo 23, comma 2 del
decreto legislativo, consiste in un esame volto ad accertare le
conoscenze, le competenze e le abilita’ necessarie per l’esercizio
della professione. Essa si articola in una prova tecnica ed una
teorica, e verte sulle materie individuate nel decreto direttoriale
di cui al precedente articolo 3, comma 4, in conformita’ ai contenuti
e alle materie indicate dall’articolo 7 della legge 8 marzo 1991, n.
81, tra quelle costituenti l’ordinamento didattico vigente
concernente la professione di riferimento, le quali, sulla base del
confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e
quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di
formazione del richiedente e la cui conoscenza e’ condizione
essenziale per poter esercitare in Italia la relativa professione.
4) La prova tecnica consiste in una dimostrazione di competenze e
abilita’ inerenti l’esercizio della professione, riferite a casi
operativi.
5) Alla prova orale il candidato puo’ accedere previo superamento
della prova tecnica.
6) La prova attitudinale si svolge presso sedi decentrate da
individuarsi attraverso apposita convenzione tra la «struttura» e
l’Ufficio per lo Sport.
7) Della data, del luogo e dell’ora della prova e’ data
comunicazione al richiedente almeno venti giorni prima
dell’espletamento della prova stessa. Il candidato deve presentarsi
munito di valido documento di riconoscimento ed esibire adeguata
documentazione comprovante l’avvenuto pagamento degli oneri indicati
all’articolo 8 per l’espletamento della prova attitudinale.
8) Nei casi di esercizio della prestazione di servizi temporanea e
occasionale, la prova attitudinale prevista dall’articolo 11, comma
4, del decreto legislativo e’ disposta secondo le modalita’ indicate
nel presente articolo.
Art. 5
Elenco delle discipline
1) Ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo,
sono individuate le seguenti discipline ai fini dello svolgimento
delle misure compensative di cui al precedente articolo 4,
conformemente a quanto previsto dalla legge 8 marzo 1991, n. 81:
a) Tecnica di insegnamento:
conoscenza ed esecuzione pratica e teorica di 5 esercizi,
scelti dalla Commissione, costituita per la valutazione delle prove,
contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l’insegnamento
dello sci in Italia «Sci Italiano» edito dalla FISI e adottato dal
Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani;
b) Topografia e orientamento:
conoscenza del territorio nel quale si intende svolgere la
professione;
capacita’ di orientarsi in genere e in montagna in particolare,
con e senza strumentazione;
conoscenza delle elementari regole di sopravvivenza.
c) Pericoli in montagna:
conoscenza dei pericoli della montagna e nozioni di
meteorologia;
sicurezza sulle piste da sci;
d) Normativa:
conoscenza della legge quadro relativa alla professione di
maestro di sci;
conoscenza delle leggi regionali relative alla professione di
maestro di sci delle localita’ ove si vuole svolgere la professione;
conoscenza delle responsabilita’ derivanti dallo svolgimento
della professione, con particolare riguardo all’attivita’ svolta con
i minori.
2) Ai fini dello svolgimento delle misure compensative, i
richiedenti devono possedere le necessarie conoscenze linguistiche;
l’esame teorico-pratico si svolge in lingua italiana.
Art. 6
Commissione d’esame.
1) La Commissione d’esame per lo svolgimento della prova
attitudinale e’ nominata con decreto del Capo dell’Ufficio per lo
Sport.
2) Fanno parte della Commissione:
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Ufficio per lo Sport, con funzioni di Presidente;
un rappresentante designato dal Collegio Nazionale dei Maestri di
Sci Italiani;
un rappresentante designato dalla Federazione Italiana Sport
Invernali.
3) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
amministrativo o da un collaboratore amministrativo dell’Ufficio per
lo Sport.
Art. 7 Valutazione della prova attitudinale 1) La prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana, si intende superata se, a conclusione della stessa, la Commissione d’esame ha espresso parere favorevole e dichiarato idoneo il richiedente. 2) Il giudizio della Commissione e’ adeguatamente motivato. 3) In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione del richiedente senza valida giustificazione, la prova attitudinale puo’ essere ripetuta non prima di sei mesi. 4) In caso di mancata presentazione per valida giustificazione, il candidato e’ ammesso a sostenere la prova attitudinale, su richiesta dell’interessato, nella prima sessione utile. 5) Costituisce valida giustificazione la documentata insorgenza di un imprevisto o di una causa di forza maggiore, che ha oggettivamente impedito al candidato di presentarsi nella data fissata per le prove attitudinali. 6) A seguito del superamento della prova attitudinale, l’Ufficio per lo Sport rilascia al richiedente il decreto direttoriale di riconoscimento del titolo professionale.
Art. 8 Oneri finanziari 1) Gli oneri derivanti dall’espletamento delle misure compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo, posti a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo, sono corrisposti nella misura e con le modalita’ indicate dal Collegio nazionale dei maestri di sci. 2) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e sue successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 novembre 2011 Il Sottosegretario di Stato con delega allo Sport Crimi Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 113
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