Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 14-3-2012
Sentenza
nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 1, comma 3,
della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni
in materia di produzione di energia), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 giugno 2011,
depositato in cancelleria il 30 giugno 2011 ed iscritto al n. 63 del
registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2012 il Giudice
relatore Aldo Carosi;
Udito l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 24 giugno 2011 e depositato nella
cancelleria della Corte il 30 giugno 2011, previa deliberazione
consiliare del 16 giugno 2011, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile
2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia),
pubblicata sul B.U.R. del Molise del 30 aprile 2011.
In particolare, la disposizione impugnata prevede che: «tenuto
conto degli elevati rischi connessi alla sismicita’ ed al dissesto
idrogeologico del territorio, e’ preclusa nella regione, in assenza
di intesa con lo Stato, l’installazione di impianti per la produzione
di energia elettrica da fonte nucleare, nonche’ di depositi di
materiali e rifiuti radioattivi».
1.1. – Sostiene il ricorrente che tale disposizione viola l’art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto
interviene in una materia, quella della «tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza
legislativa dello Stato, che l’ha concretamente esercitata
attraverso: a) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
(Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e
2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti
nucleari), contenente disposizioni particolari per i rifiuti
radioattivi (art. 102) e per il controllo sulla radioattivita’
ambientale (art. 104); b) il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314
(Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo
stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti
radioattivi), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1
della legge 24 dicembre 2003, n. 368; c) il decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31 (Disciplina dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche’ benefici
economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n.
99), successivamente modificato.
Ne consegue, secondo la prospettazione del ricorrente, che e’
radicalmente precluso alla Regione adottare norme che limitino o
condizionino l’applicazione della normativa statale.
Sul tema dello stoccaggio e del deposito di materiali e rifiuti
radioattivi nonche’ sulla mancanza di competenza regionale in punto
di disciplina ambientale viene richiamata la giurisprudenza della
Corte costituzionale (sentenze n. 62 del 2005, n. 247 del 2006 e n.
331 del 2010).
1.2. – Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata si
porrebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 120, primo comma, Cost.
(in relazione ai principi di sussidiarieta’, ragionevolezza e leale
collaborazione), in quanto, precludendo il transito e la presenza,
anche provvisoria, di materiali e rifiuti nucleari nel territorio
regionale, predisporrebbe una misura ostativa alla libera
circolazione del materiale radioattivo, cosi’ come delineata nella
giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 62 del 2005,
gia’ citata). Il problema dei rifiuti radioattivi, infatti, non
potrebbe essere risolto dal legislatore regionale in base al criterio
di "autosufficienza" a livello regionale, dovendosi tenere conto
della possibile irregolare distribuzione sul territorio nazionale
delle attivita’ produttive dei rifiuti e della necessita’ di trovare
siti idonei per la loro collocazione in sicurezza.
2. – La Regione Molise non si e’ costituita.
Considerato in diritto
1. – Con ricorso ritualmente notificato il 24 giugno 2011 e
depositato nella cancelleria della Corte il 30 giugno 2011, previa
deliberazione consiliare del 16 giugno 2011, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 1, comma 3, della legge della Regione
Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di
energia).
La disposizione impugnata prevede che «tenuto conto degli elevati
rischi connessi alla sismicita’ ed al dissesto idrogeologico del
territorio, e’ preclusa nella regione, in assenza di intesa con lo
Stato, l’installazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonte nucleare, nonche’ di depositi di materiali e
rifiuti radioattivi».
1.1. – Secondo il ricorrente, tale disposizione viola l’art. 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto interviene
in una materia, quella della «tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza
legislativa dello Stato, che l’ha concretamente esercitata
attraverso: a) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
(Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e
2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti
nucleari), contenente disposizioni particolari per i rifiuti
radioattivi (art. 102) e per il controllo sulla radioattivita’
ambientale (art. 104); b) il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314
(Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo
stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti
radioattivi), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1
della legge 24 dicembre 2003, n. 368; c) il decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31 (Disciplina dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche’ benefici
economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n.
99), successivamente modificato.
1.2. – Viene inoltre dedotto il contrasto con l’art. 120, primo
comma, Cost. (in relazione ai principi di sussidiarieta’,
ragionevolezza e leale collaborazione), in quanto il conseguente
divieto di transito e di gestione, anche provvisoria, di materiali e
rifiuti nucleari sul territorio regionale costituirebbe un ostacolo,
nell’ambito di quello nazionale, al principio di libera circolazione
del materiale radioattivo, cosi’ come ritenuto dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 62 del 2005.
Pertanto, la Regione sarebbe incompetente ad adottare norme che,
come quella impugnata, limitino o condizionino l’applicazione della
normativa statale.
2. – In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene la
deliberazione del Consiglio dei ministri prevista dall’art. 31, terzo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzionale), faccia riferimento
all’intera legge della Regione Molise n. 7 del 2011, la relazione del
Ministro per i rapporti con le regioni, cui la deliberazione rinvia,
si riferisce al solo art. 1, comma 3, rilievo che induce a limitare
ad esso lo scrutinio (sentenza n. 95 del 2005).
Inoltre, mentre l’intestazione del ricorso ed il relativo petitum
si riferiscono all’intero art. 1, comma 3 (che, in difetto di intesa
con lo Stato, vieta l’installazione nel territorio regionale sia di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare sia
di depositi di materiali e rifiuti radioattivi), le argomentazioni
svolte nell’atto introduttivo riguardano, al contrario (come si
evince dal tenore letterale del ricorso e dalla giurisprudenza
costituzionale invocata a sostegno delle tesi prospettate),
esclusivamente il secondo divieto.
La questione di legittimita’ costituzionale, alla luce delle
motivazioni contenute nel ricorso, deve intendersi pertanto limitata
alla sola parte della citata norma afferente ai depositi dei
materiali e dei rifiuti radioattivi.
3. – Nel merito della questione, la censura svolta in relazione
all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e’ fondata.
La Regione Molise, con l’art. 1 della legge 27 maggio 2005, n. 22
(Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi), aveva gia’
vietato il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali
nucleari non prodotti nel territorio regionale, ad esclusione dei
materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica.
Detta disposizione, parzialmente coincidente con quella oggetto
dell’odierna impugnazione (che vieta il deposito, senza ulteriori
specificazioni, e consente una deroga in caso di intesa
Stato-Regione), e’ stata dichiarata costituzionalmente illegittima da
questa Corte con la sentenza n. 247 del 2006 per violazione dei
medesimi parametri oggi evocati (art. 117, secondo comma, lettera s,
ed art. 120, primo comma, Cost.).
Peraltro questa Corte (sentenza n. 331 del 2010) ha gia’ avuto
modo di pronunciarsi su disposizioni del tutto analoghe a quella
oggetto dell’odierna impugnazione, contenute nella legge della
Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni in materia di
energia nucleare), nella legge della Regione Basilicata 19 gennaio
2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R.
n. 9/2007), e nella legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n.
2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010). Le
disposizioni allora evocate vietavano l’installazione sul territorio
regionale, oltre che di impianti di produzione di energia nucleare,
anche di depositi di materiali e di rifiuti radioattivi, salvo che
non fosse raggiunta un’intesa tra Stato e Regione interessata.
In quell’occasione fu ribadito il principio, secondo cui nessuna
Regione – a fronte di determinazioni di carattere ultraregionale,
assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia
elettrica nucleare – puo’ sottrarsi in modo unilaterale ai
conseguenti inderogabili oneri di solidarieta’ economica e sociale.
Cio’ vale evidentemente anche per i sacrifici connessi alla procedura
di stoccaggio e smaltimento dei materiali e dei rifiuti, la cui
disciplina resta vigente indipendentemente dall’impatto sul settore
dell’energia nucleare degli esiti del referendum abrogativo, che ha
riguardato i commi 1 e 8 dell’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di
incroci tra settori della stampa e della televisione, di
razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di
disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari,
di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche’ per gli
enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo),
convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
oggetto del quesito come riformulato dall’Ufficio centrale per il
referendum presso la Corte di cassazione con ordinanza 1-3 giugno
2011.
Con la citata sentenza n. 331 del 2010 e’ stato ribadito, nel
solco della precedente giurisprudenza (sentenze n. 62 del 2005, n.
247 del 2006, n. 278 del 2010 e n. 33 del 2011), che le disposizioni
relative al settore dei materiali e rifiuti radioattivi vanno
ascritte alla materia, di esclusiva competenza statale, «tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema» (art. 117, secondo comma, lettera s,
Cost.).
Non puo’ rilevare in proposito la ragione apparentemente
ricavabile dalla formulazione della disposizione regionale, secondo
cui la prevenzione degli elevati rischi connessi alla sismicita’ ed
al dissesto idrogeologico del territorio molisano sarebbe sufficiente
a ritagliare una competenza legislativa in materia assimilabile alle
categorie della protezione civile, della salute pubblica o del
governo del territorio.
Occorre, infatti, in proposito precisare che, per definire la
materia oggetto delle disposizioni censurate, assume rilievo non la
qualificazione che ne da’ il legislatore regionale, bensi’ la natura
dell’oggetto ed il significato sostanziale delle medesime, tenendo
conto della loro ratio e tralasciando profili marginali e riflessi
(sentenza n. 168 del 2009).
Tanto premesso, la Corte ha specificamente negato che la Regione
disponga di poteri in campo ambientale alla stregua del titolo di
competenza rappresentato dalla «protezione civile», in presenza della
competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost. (sentenze n. 62 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto, e
n. 278 del 2010, punto 12 del Considerato in diritto).
Nel medesimo contesto ha escluso la competenza concorrente della
Regione in materia di «salute pubblica», affermando che i poteri
regionali «non possono consentire, sia pure in nome di una protezione
piu’ rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima,
interventi preclusivi suscettibili, come nella specie, di
pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il
medesimo interesse della salute in un ambito territoriale piu’ ampio,
come avverrebbe in caso di impossibilita’ o difficolta’ a provvedere
correttamente allo smaltimento di rifiuti radioattivi» (sentenza n.
62 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto). In quest’ultima
pronuncia e’ stato infatti affermato, con particolare riferimento a
rifiuti pericolosi come quelli radioattivi, che il problema dello
smaltimento – e, piu’ in generale, del loro deposito e di quello di
materiali nucleari, considerate le analoghe esigenze di cautela che
pongono – non puo’ essere risolto, alla luce della rilevanza
nazionale degli interessi in gioco, sulla base di un criterio di
"autosufficienza" delle singole Regioni (principi conformi si
rinvengono nelle sentenze n. 281 del 2000, n. 505 del 2002 e n. 247
del 2006), poiche’ occorre tener conto quantomeno della necessita’ di
trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e
possibilita’ di collocamento in sicurezza.
Infine, quanto al «governo del territorio», l’incidenza della
potenziale installazione dei depositi sul territorio regionale
determina effettivamente l’intreccio dell’intervento statale con
detta materia di concorrente competenza regionale; cio’ comporta,
tuttavia, il semplice coinvolgimento, attraverso opportune forme di
collaborazione, della Regione interessata (sentenze n. 62 del 2005,
punto 16 del Considerato in diritto, n. 247 del 2006, n. 278 del
2010, punto 12 del Considerato in diritto, e n. 33 del 2011, punto
6.8. del Considerato in diritto).
Peraltro, il doveroso coinvolgimento regionale e la previsione
dell’intesa nella norma qui impugnata non sono elementi sufficienti
ad impedire l’invasione della competenza statale realizzata da parte
della disposizione in esame, atteso che le idonee modalita’ di
collaborazione devono essere individuate e disciplinate dal
legislatore cui spetta la competenza in base all’art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost., ossia dal legislatore statale, il cui
operato, ove si riveli lesivo dell’autonomia regionale, potra’
soltanto essere sottoposto dalla Regione interessata al vaglio di
costituzionalita’ della Corte (cosi’ la sentenza n. 310 del 2010,
punto 7 del Considerato in diritto).
Alla luce delle esposte considerazioni va, pertanto, dichiarata
l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge
della Regione Molise n. 7 del 2011, nella parte in cui prevede il
divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di
materiali e rifiuti radioattivi.
4. – Resta assorbita la censura svolta in riferimento all’art.
120, primo comma, Cost.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 1, comma
3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7
(Disposizioni in materia di produzione di energia), nella parte in
cui prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di
depositi di materiali e rifiuti radioattivi.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012.
Il Presidente: Quaranta
Il redattore: Carosi
Il cancelliere: Melatti
Depositata in cancelleria il 9 marzo 2012.
Il direttore della cancelleria: Melatti
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.