Legge Regionale n. 4 del 11-03-2009 Regione Puglia.

Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive in attuazione
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 40
del 13 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTAREGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive)

1. La Regione Puglia promuove la formazione e l’aggiornamento
professionale degli operatori del settore forestale e delle sistemazioni
idraulico forestali al fine di qualificarne la professionalità.

2. La Regione Puglia istituisce l’albo delle imprese per l’esecuzione dei
lavori, opere e servizi in ambito forestale e delle sistemazioni idraulico
forestali.

3. All’albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi
stabili di imprese e i consorzi tra società cooperative, che operano nel
settore agroforestale e ambientale in via continuativa o comunque prevalente.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, stabilisce, con regolamento, le modalità e i
requisiti per l’iscrizione delle imprese all’albo, per la loro cancellazione e
per l’aggiornamento dell’albo medesimo.

5. Gli interventi pubblici forestali se non attuati per amministrazione
diretta sono affidati, dall’ente pubblico competente, alle imprese iscritte
all’albo di cui al comma 2.

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Fonte: http://camera.ancitel.it

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