Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-01-2011, n. 76 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha rigettato un ricorso proposto in quella sede dall’attuale appellante avverso il provvedimento dell’Amministrazione provinciale di Siena di decadenza dal contributo e di restituzione di Lire 207.808.075, somma contenente tutti gli aiuti ricevuti più gli interessi.

Questi i motivi dell’appello:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del Regolamento CEE n. 1272 del 29 aprile 1988, dell’art. 9 del d.m.16 gennaio 1989, n. 34, dell’art. 10 del d.m. 8 febbraio 1990, n. 35, dell’art. 12 del d.m. 19 febbraio 1991, n. 63, dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n, 898, dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché carenza di presupposto, violazione del giusto procedimento ed illogicità manifesta; in quanto, "ratione temporis", era applicabile alla fattispecie la normativa in vigore all’epoca (art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898) e non il d..m. n. 281 del 1992 (che è intervenuto successivamente), per cui la sanzione da irrogare all’appellante era solo quella dell’indebito, e non dell’intera somma percepita, né appare condivisibile la tesi del primo giudice circa l’applicabilità della normativa vigente al momento dell’accertamento dell’abuso; comunque, anche nell’ipotesi che non si voglia considerare la unitarietà dell’impegno, ma una verifica delle irregolarità anno per anno, in nessuno di essi è superata la misura del 10% di irregolarità;

Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché illogicità manifesta, violazione del giusto procedimento e carenza di motivazione del provvedimento e della sentenza di primo grado; essendo stato individuato un termine più breve (30 giorni), rispetto a quello previsto (90 giorni) e per essere stato indicato un doppio ordine giurisdizionale per le eventuali impugnazioni,

L’Amministrazione provinciale si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione, rilevando, tra l’altro, come il regime delle sanzioni e quello della decadenza siano tra loro nettamente distinti.

L’appellante presenta una successiva memoria illustrativa, con la quale, ulteriormente argomentando, insiste per l’accoglimento dell’appello.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 19 novembre 2010.

Motivi della decisione

L’appello è fondato relativamente al primo motivo indicato in narrativa in ordine alla normativa da applicare all’abuso riscontrato.

Va rilevato, infatti, che la ricorrente, che aveva usufruito di un contributo per la messa a riposo di superfici agrarie con rotazione nella propria azienda agricola per un totale di ha. 329.54.071, ha inserito in esso anche ha. 11.04.50 che non avevano i requisiti per la messa a riposo suddetta, e ciò era avvenuto con domanda del 31 marzo 1989.

Senonché con sopralluogo del Corpo forestale dello Stato, operato in data 3 settembre 1992 (durante il quinquennio di valenza del contributo per le operazioni suddette) è stato riscontrato che tale ultima frazione dell’azienda agricola era stata messa a coltura, non avendo i requisiti per godere del contributo.

E’ evidente, quindi, che l’infrazione (nel senso di infedele dichiarazione) è intervenuta in una data – 31 marzo 1989 -, all’epoca della quale era vigente il disposto normativo (discendente dal regolamento comunitario) di cui all’art. 9 del d.m. Agricoltura e foreste n. 34 del 1989 e all’art. 3 della legge 23 dicembre 1985, n. 898 che prescriveva che in caso di violazione, il soggetto era tenuto alla restituzione di quella parte del contributo indebitamente percetta, mentre evidentemente è errata l’interpretazione fornita dall’Amministrazione che individua la data dell’abuso non al momento della domanda (dove effettivamente la dichiarazione inveritiera è stata resa) ma al momento del sopralluogo, allorquando era in vigore una diversa normativa (d.m. n. 281 del 1992), che prevedeva invece la decadenza dall’intero contributo, con la restituzione dell’intera somma percepita, comprensiva degli interessi maturati.

E ciò per la fondamentale ragione del principio per cui "tempus regit actum", per cui la sanzione va applicata al momento in cui l’abuso si è consumato e nella specie, l’abuso è consistito non nel non avere messo a riposo alcuni ettari, ma nell’aver indicato nella domanda di contributo alcuni ettari da mettere a riposo che non potevano rientrare nella richiesta fattispecie, per cui l’abuso medesimo si è consumato nel momento della presentazione della domanda, mentre la successiva inutilizzazione ha rappresentato solo una conseguenza necessitata di quella dichiarazione inveritiera.

L’appella va dunque accolto, con assorbimento delle altre censure, relativamente alla sanzione da applicare, da limitarsi soltanto a quella parte del contributo destinata alle superfici che non potevano rientrare nella domanda a suo tempo presentata.

Le spese di giudizio, stante la non completa evidenza della fattispecie applicata, possono però essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così provvede:

1) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi indicati in motivazione:

2) spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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