ARTICOLO 1
Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario
1. Ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2006, n.
11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della
Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio
1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e della legge
regionale 9 giugno 1999, n. 23), è autorizzato, nell’anno 2009, il ricorso ad
uno o più mutui o in alternativa il ricorso a prestiti obbligazionari,
dall’Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo
complessivo di euro 500.000.000 a copertura delle spese elencate nella tabella
E.
2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2008, stimato in euro
1.413.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a
pareggio dalle precedenti leggi finanziarie, si provvede mediante rinnovo,
anche per quote parte, nell’anno 2009, delle predette autorizzazioni:
a) euro 165.759.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge
regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2006);
b) euro 568.000.000 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge
regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2005);
c) euro 389.724.782,70 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge
regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 11 maggio 2004, n. 6 – legge finanziaria 2004);
d) euro 289.516.217,30 ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge
regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Disposizioni varie in materia di entrate,
riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo).
3. La contrazione dei mutui di cui ai commi 1 e 2 è effettuata sulla base
delle esigenze di cassa per una durata rispettivamente non superiore a cinque
anni e a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello
applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in
euro 118.698.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 e in euro 87.746.000
per ciascuno degli anni dal 2010 al 2039 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).
4. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 maggio
2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione – legge finanziaria 2007), è abrogata.
5. Nelle tabelle A e B sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali
per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati
nel corso dell’esercizio 2009; i relativi stanziamenti sono determinati come
segue:
a) Fondo speciale per spese correnti
(UPB S08.01.002)
Fondi regionali (cap. SC08.0024)
2009 euro 28.679.000
2010 euro 108.641.000
2011 euro 132.641.000
2012 euro 132.641.000
b) Fondo speciale per spese in conto capitale
(UPB S08.01.003)
Fondi regionali (cap. SC08.0034)
2009 euro 17.127.000
2010 euro 109.950.000
2011 euro 109.950.000
2012 euro 119.950.000
6. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano
alla legge finanziaria la loro quantificazione, a’ termini dell’articolo 4,
comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate,
per gli anni 2009-2012, nella misura indicata nell’allegata tabella C.
7. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un
incremento, a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge
regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2009-2012, nella
misura indicata nell’allegata tabella D.
8. Agli oneri persistenti in capo all’Amministrazione regionale a seguito
della chiusura dei conti correnti aperti ai sensi della legge regionale 7
gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure
amministrative e l’acceleramento della spesa), si provvede secondo le modalitÃ
e le procedure previste dall’articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006.
9. Per l’anno 2008 la conservazione nel conto dei residui prevista
dall’articolo 60 della legge regionale n. 11 del 2006 trova applicazione nella
misura necessaria al rispetto del patto di stabilità interno, al netto della
maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per
gli interventi inclusi nella programmazione comunitaria e coperti con quote di
cofinanziamento nazionale, dando priorità alle conservazioni diverse da quelle
previste dal comma 10 del medesimo articolo. L’accertamento della posta di
entrata correlata ai capitoli di spesa interessati dalle suddette
conservazioni è rideterminato, in sede di consuntivo, dalla Ragioneria
regionale, tenendo conto anche dell’applicazione della presente disposizione.
Il termine previsto dall’articolo 58, comma 1, punto 2, della legge regionale
n. 11 del 2006 è prorogato nell’anno 2009 al 30 giugno.
10. Al fine del risanamento del bilancio regionale, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, l’Amministrazione regionale
presenta al Consiglio un’analisi dei residui passivi che verifichi:
a) i residui passivi per i quali sussiste un’obbligazione giuridicamente
perfezionata;
b) i residui di stanziamento correlati a finanziamenti statali e
comunitari aventi specifica destinazione;
c) i residui passivi, non correlati a finanziamenti statali e comunitari
aventi specifica destinazione, per i quali non sussiste un’obbligazione
giuridicamente perfezionata.
11. Ai sensi del comma 10, l’obbligazione si intende giuridicamente
perfezionata allorché sia determinata la somma da pagare, determinato il
soggetto creditore, indicata la ragione.
12. Per l’attuazione del comma 10, è autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di
euro 200.000 per l’eventuale conferimento di incarichi individuali ad esperti
secondo le modalità di cui all’articolo 6 bis della legge regionale 13
novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione) (UPB S01.04.002).
Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/