Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-10-2010) 10-01-2011, n. 236

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di L’Aquila, in data 28 giugno 2010, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal difensore di C. C., per la mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con l’immediata scarcerazione dell’indagato, avverso l’ordinanza emessa in data 3 maggio 2010 dal Gip presso il tribunale di Pescara per il reato di rapina aggravata.

A sostegno dell’impugnazione il p.m. ricorrente ha dedotto:

a) Violazione e/o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il P.M. ricorrente lamenta che la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia stata operata unicamente sulla base del riconoscimento dell’indagato C. da parte del sovr.

L., della squadra Mobile di Torino, operato su fotogrammi estratti dalla ripresa della telecamera installata sul luogo della rapina.

Tale riconoscimento sarebbe insufficiente, in quanto dalle testimonianze in atti emergerebbe che i rapinatori all’interno dei locali della banca erano incappucciati.

Secondo il P.M. ricorrente la ripresa della telecamera, su cui è stato operato poi il riconoscimento da parte del sovr. L., ha riguardato i rapinatori al momento dell’ingresso nell’istituto di credito e non all’interno dei locali dell’istituto bancario.

Nella prima fase i fotogrammi evidenziano che i rapinatori entrarono nella Banca a volto scoperto, in modo tale da essere chiaramente riconoscibili; il travisamento venne posto in essere all’interno dell’istituto di credito.

L’indagato era dunque individuabile con precisione in base ai fotogrammi acquisiti e proprio sulla base degli stessi, il sovr.

L., che già stava effettuando indagini relative ad altre rapine analoghe, riconobbe il C..

Vi sarebbe dunque una incoerenza logica nella motivazione nel momento in cui rapporta l’insufficienza del riconoscimento alla circostanza del tempo e del luogo del travisamento dei rapinatori riferito dagli altri testimoni.

L’ordinanza inoltre, non avrebbe valutato in alcun modo i fotogrammi originali in atti.

Alla luce di queste considerazioni doveva essere ritenuto sufficiente ad integrare il regime della gravità indiziaria il riconoscimento effettuato dal sovr. L..

Soprattutto se fosse stato valorizzato attraverso le verifiche dirette dei fotogrammi presenti negli atti.

Il ricorso appare fondato.

Il Tribunale di l’Aquila reputa insufficiente il riconoscimento operato dal sovr. L. per ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza tali da giustificare l’adozione della misura cautelare impugnata.

In particolare, nella breve ricostruzione degli indizi di colpevolezza acquisiti nel corso delle indagini il collegio svaluta il riconoscimento fotografico dall’agente di P.G., in base alla circostanza che la visione del teste ha potuto riguardare esclusivamente alcuni fotogrammi raffiguranti i malviventi al momento dell’ingresso nell’istituto di credito; doveva, in realtà essere considerato che le altre emergenze istruttorie evidenziano come all’interno dei locali della banca i malviventi agirono con il volto travisato.

L’atto istruttorio, sul quale è stata basata l’adozione della misura cautelare, non sarebbe quindi da solo univocamente idoneo a fissare le condizioni richieste dalla legge.

Osserva il collegio che le valutazioni operate dal Tribunale del riesame non possono essere condivise.

Le considerazioni svolte non appaiono infatti esenti da censure logico – giuridiche con riferimento al parallelismo effettuato tra l’accertata condizione di travisamento dei rapinatori all’interno della banca e la altrettanto accertata assenza di travisamento al momento dell’ingresso nell’istituto di credito.

In particolare non vi è alcun riferimento all’esecuzione di una analisi comparativa delle risultanze istruttorie e, soprattutto, non vi è alcun giudizio che si riferisca alla valutazione dei fotogrammi in originale acquisiti agli atti rispetto alla capacità di rendere possibile l’identificazione del C..

Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere annullata l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di L’Aquila per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di l’Aquila per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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