T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 11-01-2011, n. 118

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente impugna il provvedimento dell’11/08/10 con cui il Consolato Generale d’Italia a Casablanca ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata dal predetto;

Rilevato che il diniego dell’amministrazione risulta motivato in ragione dell’accertato inserimento -nel Sistema Informativo Schengen (di seguito S.I.S.) – del nominativo del ricorrente tra i soggetti inammissibili, ai sensi dell’art. 96 della Convenzione di Schengen, nel territorio dei Paesi aderenti alla stessa (tra cui l’Italia);

Motivi della decisione

che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Rilevato che a fondamento del gravame il ricorrente prospetta l’esistenza dei vizi di difetto d’istruttoria e motivazione e violazione dell’art. 25 della Convenzione di Schengen deducendo, in particolare, che l’amministrazione non avrebbe indicato le ragioni poste a fondamento del diniego né avrebbe valutato ulteriori circostanze favorevoli all’istante non potendosi riconoscere alla segnalazione nel S.I.S. l’effetto di precludere automaticamente l’ingresso dello straniero in Italia;

Considerato che le censure in esame sono infondate e debbono essere respinte;

Rilevato, che, contrariamente a quanto deduce il ricorrente con le censure di cui si è dato atto, la segnalazione nel S.I.S. comporta un effetto preclusivo automatico in relazione al rilascio del visto d’ingresso con esclusione, pertanto, di ogni discrezionalità in capo all’amministrazione come, del resto, già statuito da questo Tribunale in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa (tra le altre Cons. Stato sez. VI n. 4560/10; Cons. Stato sez. VI n. 3559/09; TAR Lazio – Roma n. 12799/09);

Rilevato che l’opzione ermeneutica in esame risulta confermata dagli artt. 5 comma 1° lettera b) della Convenzione di Schengen e 5 comma 1° lettera d) del Regolamento CE n. 562/06 secondo cui l’ingresso nel territorio dei Paesi aderenti è concesso allo straniero a condizione che lo stesso non sia segnalato ai fini della non ammissione;

Rilevato che, ai sensi degli artt. 5 comma 2° della Convenzione di Schengen e 13 comma 1° del Regolamento CE n. 562/06, deve essere obbligatoriamente rifiutato l’ingresso dello straniero che non soddisfi le condizioni richieste dalla Convenzione (tra cui figura l’assenza di segnalazione nel sistema S.I.S.) a meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio "per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali";

Considerato che i presupposti per la deroga in esame non ricorrono nella fattispecie oggetto di causa né ciò è stato almeno dedotto dal ricorrente;

Rilevato che le disposizioni del d. lgs. n. 286/98 debbono essere interpretate in conformità alla disciplina della Convenzione di Schengen in quanto quest’ultima, essendo stata ratificata dall’Italia con la l. n. 388/93, costituisce per il nostro Paese un obbligo internazionale al cui rispetto è tenuta la legislazione statale, secondo quanto statuito dall’art. 117 comma 1° Cost. come riformulato dalla legge costituzionale n. 3/01;

Considerata, in ogni caso, l’immediata applicabilità delle citate disposizioni previste dal Regolamento CE n. 562/06;

Considerato, pertanto, che la segnalazione nel sistema S.I.S. – specificamente indicata nel provvedimento impugnato quale presupposto del diniego – costituisce, secondo la Convenzione di Schengen, ragione necessaria e sufficiente per negare il visto d’ingresso allo straniero che sia interessato dalla stessa;

Considerato, per altro, che eventuali diritti dell’interessato all’accertamento della correttezza dell’inserimento del suo nominativo nel S.I.S. possono essere fatti valere nell’ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione prevista dall’art. 111 della Convenzione di Schengen;

Osservato, ancora, che il ricorrente non è in condizione di godere della tutela già riconosciuta dalla direttiva n. 64/221, in quanto non risulta coniuge o familiare di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea;

Ritenuto, pertanto, non rilevante, ai fini della valutazione della fondatezza del ricorso, il richiamo – ivi presente – alla sentenza della Corte di Giustizia del 31/01/06 resa nella causa n. C503/03 ed emessa in applicazione della citata direttiva CE;

Rilevato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato, infine, che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Ministero degli Esteri, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro settecentocinquanta/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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