Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 12 del 21-3-2012
Sentenza
nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 5, comma 6,
lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9
(Istituzione dell’Autorita’ idrica pugliese), nonche’ dell’art. 2,
comma 1, dell’art. 5 e dell’art. 9, comma 1, della legge della
Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico
integrato. Costituzione dell’Azienda pubblica regionale "Acquedotto
pugliese – AQP"), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri
con ricorsi notificati il 1°- 4 agosto 2011 e l’8-12 agosto 2011,
depositati in cancelleria il 10 ed il 17 agosto 2011 ed iscritti al
n. 81 (concernente la legge reg. n. 9 del 2011) ed al n. 83
(concernente la legge reg. n. 11 del 2011) del registro ricorsi 2011,
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, prima serie speciale, n. 42 del 5 ottobre 2011 e n. 43
del 12 ottobre 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia nel giudizio di
cui al ricorso n. 83 del 2011;
udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice
relatore Franco Gallo;
udito l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, spedito
il 1° agosto 2011, ricevuto il 4 agosto successivo e depositato il 10
agosto 2011 (registro ricorsi n. 81 del 2011), il Presidente del
Consiglio dei ministri ha promosso questioni principali di
legittimita’ costituzionale dell’art. 5, comma 6, lettera g), e
dell’art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio
2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorita’ idrica pugliese), pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 3 giugno 2011
ed entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione
1.1.− L’impugnato comma 6, lettera g), dell’art. 5 della legge
della Regione Puglia n. 9 del 2011, nel testo vigente al momento
della proposizione del ricorso, stabiliva che il Direttore generale
dell’«Autorita’ idrica pugliese» (autorita’ istituita dall’art. 1
della stessa legge regionale «per il governo pubblico dell’acqua» e
dotata di personalita’ giuridica di diritto pubblico) «predispone lo
schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra l’Autorita’ e
il gestore del servizio idrico integrato, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio direttivo».
Nel ricorso si denuncia il contrasto tra tale disposizione e la
legislazione statale, perche’ la norma impugnata, nel riservare al
Direttore generale del predetto ente pubblico regionale il compito di
"predisporre" l’indicata convenzione, gli attribuisce una funzione
che l’art. 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70 (Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per
l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, assegna invece all’«Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua», ente statale
istituito con il comma 11 del medesimo articolo 10. Infatti, prosegue
il ricorso, il citato comma 14, lettera b), dell’art. 10 stabilisce
che la menzionata Agenzia nazionale «predispone una o piu’
convenzioni tipo di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152», cioe’ le convenzioni tipo dirette a
disciplinare i rapporti tra Autorita’ d’ambito e gestori del servizio
idrico integrato. Del resto, aggiunge la difesa dello Stato, il comma
15 dell’art. 10 del decreto-legge n. 70 del 2011 precisa che alla
menzionata Agenzia nazionale «sono trasferite le funzioni gia’
attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche dall’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto» e, quindi, anche la funzione di
"predisporre" «con delibera una o piu’ convenzioni tipo di cui
all’articolo 151» dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006; delibera da
trasmettersi «al Ministro per l’ambiente e per la tutela del
territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano» (art. 161, comma 4, lettera
c).
Ad avviso del ricorrente, poiche’ la sopra citata vigente
normativa statale costituisce esercizio della competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema e, pertanto, non e’ derogabile dal legislatore
regionale, il rilevato contrasto tra la normativa regionale e quella
statale si risolve nella violazione dell’art. 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione.
1.2. – Il parimenti impugnato comma 1 dell’art. 11 della stessa
legge reg. Puglia n. 9 del 2011 stabiliva, nel testo vigente al
momento della proposizione del ricorso, che: «Il personale assunto a
tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia
e’ trasferito all’Autorita’ idrica pugliese, che provvede
all’inquadramento nello stesso profilo professionale e relative
attribuzioni economiche». Secondo l’Avvocatura generale dello Stato,
tale disposizione viola gli artt. 3, 51 e 97, terzo comma, Cost.
Il Presidente della Corte costituzionale ha disposto il rinvio
della trattazione di tale questione, separandola dall’altra, in
ragione dell’opportunita’ di esaminare in una stessa udienza, ancora
da stabilirsi, le censure prospettate avverso il predetto comma 1
dell’art. 11 della legge reg. Puglia n. 9 del 2011 sia nel testo
originario, impugnato con il ricorso n. 81 del 2011, sia nel testo
sostituito ad opera del comma 1 dell’art. 3 della legge della Regione
Puglia 13 ottobre 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 30
maggio 2011, n. 9 – Istituzione dell’Autorita’ idrica pugliese),
anch’esso impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso n. 170 del 2011.
2.− Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, spedito
l’8 agosto 2011, ricevuto il 12 agosto successivo e depositato il 17
agosto 2011 (registro ricorsi n. 83 del 2011), il Presidente del
Consiglio dei ministri ha promosso questioni principali di
legittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 1, dell’art. 5 e
dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno
2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione
dell’Azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese – AQP"),
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 20
giugno 2011 ed entrata in vigore il 5 luglio 2011.
2.1.− L’impugnato comma 1 dell’art. 2 della legge reg. Puglia n.
11 del 2011 stabilisce che «Il servizio idrico integrato della Puglia
e’ affidato a un’azienda pubblica regionale che realizza la parte
prevalente della propria attivita’ con l’ente pubblico che la
controlla, anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e
favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento del
servizio e con l’obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno
l’80 per cento degli avanzi netti di gestione. Ai fini della presente
legge, per avanzo netto di gestione si intende il risultato economico
di esercizio del soggetto di cui all’articolo 5 [cioe’ l’Azienda
pubblica regionale denominata «Acquedotto pugliese (AQP)», istituita
da tale articolo] al netto degli ammortamenti, accantonamenti,
interessi, imposte e tasse».
Tale comma, secondo il ricorrente, nell’affidare direttamente,
mediante una norma di legge, la gestione del «servizio idrico
integrato» (SII) ad un ente pubblico regionale controllato dalla
Regione Puglia (AQP), viola: a) l’art. 117, primo comma, Cost.,
perche’ si pone in contrasto con i principi del diritto dell’Unione
europea vigenti in materia di «servizio di interesse economico
generale» (SIEG), direttamente applicabili nell’ordinamento italiano,
a seguito dell’abrogazione, con referendum popolare, dell’art. 23-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
riguardante, in particolare, le forme di gestione dei servizi
pubblici locali (SPL) di rilevanza economica; b) l’art. 117, secondo
comma, lettere e) ed s), Cost., perche’, pur avendo rango di fonte
legislativa regionale, statuisce nelle materie tutela della
concorrenza e tutela dell’ambiente, riservate alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato.
Con riguardo alla censura sub a), l’Avvocatura generale dello
Stato premette che il SII costituisce un «servizio pubblico locale»
(SPL) di rilevanza economica e, quindi, rientra nella nozione
(caratteristica del diritto dell’Unione europea) di SIEG, che, in
base all’art. 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE), e’ soggetto alle regole di concorrenza fissate nei trattati
dell’Unione e, in particolare, alla regola dell’affidamento della sua
gestione a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, salvo che lo
Stato membro ritenga che l’applicazione di tali regole possa
ostacolare la «speciale missione» attribuita al servizio
dall’ordinamento giuridico (vengono citate le sentenze della Corte
costituzionale n. 187 del 2011, n. 325 del 2010, n. 246 del 2009 e le
sentenze della Corte di giustizia UE 10 settembre 2009, in causa
C-573/07, Sea s.r.l., e 11 gennaio 2005, in causa C-26/03, Stadt
Halle, punti 48 e 49). Da tale premessa e dalla conseguente «natura
derogatoria ed eccezionale degli affidamenti» della gestione dei
SIEG, mediante l’in house providing, «ad aziende pubbliche
controllate», l’Avvocatura fa derivare la necessita’ che tali
eccezionali affidamenti avvengano «mediante provvedimenti
suscettibili di controllo giurisdizionale e sorretti da congrua e
logica motivazione sulle ragioni che giustificano una tale scelta,
secondo canoni di ragionevolezza, di proporzionalita’ e di
adeguatezza». Ne segue, per il ricorrente, che la disposizione
denunciata, individuando mediante non un atto amministrativo, ma un
atto legislativo – cioe’ con un atto di volonta’ politica, per sua
natura privo di una formale motivazione – il soggetto affidatario
della gestione del SII, impedisce il sindacato giurisdizionale sulla
correttezza delle ragioni che giustificano la deroga all’ordinaria
regola pro concorrenziale, posta dal diritto dell’Unione, di
affidamento mediante gara ad evidenza pubblica.
Con riguardo alla censura sub b), il ricorrente osserva che
l’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2
(Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha inserito
nell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2010), il comma 186-bis, il quale: 1) da un lato,
sopprime le Autorita’ d’ambito territoriale ottimale (AATO) di cui
agli articoli 148 e 201 del d.lgs. n. 152 del 2006 (e successive
modificazioni), enti originariamente competenti a provvedere
sull’affidamento della gestione del SII; 2) dall’altro, stabilisce
che «le regioni attribuiscono con legge le funzioni gia’ esercitate»
dalle AATO, «nel rispetto dei principi di sussidiarieta’,
differenziazione e adeguatezza». In forza di tale normativa, secondo
l’interpretazione del ricorrente (il quale valorizza l’uso, da parte
del legislatore statale, delle espressioni "attribuzione delle
funzioni" e "principi di sussidiarieta’, differenziazione e
adeguatezza"), le Regioni debbono limitarsi ad individuare con legge
gli enti e gli organi ai quali devolvere le funzioni gia’ esercitate
dalle AATO ed ai quali spetta il compito di determinare in via
amministrativa le forme della gestione e le modalita’ di affidamento
del SII, ferma restando – attenendo alle materie tutela della
concorrenza e tutela dell’ambiente − la competenza legislativa
esclusiva statale ad individuare le suddette funzioni ed a
disciplinarne l’esercizio. La difesa dello Stato conclude nel senso
che la disposizione impugnata − affidando direttamente, mediante una
norma di legge, ed a tempo indeterminato la gestione del SII ad un
ente regionale e consentendo la revoca di tale gestione in ogni tempo
mediante uncontrarius actus legislativo – si pone in contrasto con la
predetta normativa statale e viola gli evocati parametri
costituzionali.
2.2. – E’ impugnato anche l’art. 5 della stessa legge reg. Puglia
n. 11 del 2011, il quale istituisce l’Azienda pubblica regionale
«Acquedotto pugliese (AQP)» e stabilisce il subentro di tale azienda
nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese, a suo
tempo costituita, quale successore nei rapporti del disciolto «Ente
autonomo per l’acquedotto pugliese», con d.lgs. 11 maggio 1999, n.
141 (Trasformazione dell’Ente autonomo acquedotto pugliese in
societa’ per azioni, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera b,
della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, tale disposizione, pur
non incidendo formalmente sulla normativa statale e pur non
provocando l’estinzione della s.p.a. Acquedotto pugliese (operante,
in forza di detto decreto legislativo, fino al 31 dicembre 2018, per
l’esercizio delle attivita’ di captazione, adduzione,
potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, nonche’ di
fognatura e depurazione delle acque reflue, cioe’ per l’esercizio
delle attivita’ in cui si articola il SII), viola ugualmente l’art.
117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perche’ finisce «per
privare di qualsiasi funzione la societa’» e, quindi, «per svuotare
di qualsiasi efficacia» il predetto decreto legislativo, dettato in
materie ascrivibili alla tutela della concorrenza ed alla tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, appartenenti alla sfera di
competenza legislativa esclusiva dello Stato.
2.3. – In base al parimenti impugnato comma 1 dell’art. 9 della
medesima legge reg. Puglia n. 11 del 2011, «Il personale in servizio
presso l’Acquedotto pugliese S.p.A. alla data di costituzione
dell’AQP transita nell’organico dell’AQP alla data della costituzione
della medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici
acquisiti, senza ulteriori e maggiori oneri. Nell’attuazione di tale
progetto sono assicurate le relazioni sindacali».
Ad avviso del ricorrente, la suddetta disposizione, nel prevedere
il trasferimento del personale dalla s.p.a. Acquedotto pugliese
all’Azienda pubblica regionale AQP, a prescindere dalla circostanza
che il personale sia inquadrato nel comparto pubblico con procedura
selettiva concorsuale, viola: a) l’art. 3 Cost., perche’
irragionevolmente consente al solo personale in servizio presso la
s.p.a. Acquedotto pugliese di essere inquadrato nei ruoli dell’AQP,
prescindendo dalla regola della selezione concorsuale che si impone
invece per la generalita’ dei pubblici dipendenti; b) l’art. 51
Cost., perche’, privilegiando il personale gia’ in servizio presso la
s.p.a. Acquedotto pugliese rispetto ad altri possibili aspiranti
all’assunzione presso l’AQP, non permette a tutti i cittadini di
accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge; c) l’art. 97, terzo comma, Cost.,
perche’ il generalizzato ed automatico inquadramento di tutti i
dipendenti in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese nei ruoli
dell’AQP contrasta con la regola di accesso agli impieghi pubblici
tramite concorso pubblico, posta a tutela non solo dei potenziali
aspiranti, ma anche dell’interesse pubblico alla scelta dei candidati
migliori, nonche’ all’imparzialita’ ed al buon andamento della
pubblica amministrazione (vengono citate le sentenze della Corte
costituzionale n. 52 del 2011; n. 81 del 2006; n. 159 del 2005; n.
205 e n. 34 del 2004); d) l’art. 117, terzo comma, Cost., perche’ si
pone in contrasto con l’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di
termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, il quale, con norma integrante un principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica, preclude alle amministrazioni
pubbliche, a decorrere dal gennaio 2010, ogni procedura di
stabilizzazione del personale non di ruolo diversa dalla
valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita attraverso
l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti.
3. – Nel giudizio di cui al ricorso n. 83 del 2011 si e’
costituita la Regione Puglia chiedendo la dichiarazione di
inammissibilita’ e di infondatezza del ricorso.
3.1. – Con riferimento all’impugnato comma 1 dell’art. 2 della
legge reg. Puglia n. 11 del 2011, la difesa della resistente
eccepisce l’inammissibilita’ della censura prospettata, perche’ il
ricorrente non ha esperito alcun tentativo di fornire una
interpretazione secundum Constitutionem della disposizione denunciata
(vengono richiamate le pronunce della Corte costituzionale n. 177 del
2006; n. 89 del 2005; n. 356 del 1996). La Regione osserva, al
riguardo, che tale disposizione puo’ essere interpretata – in
coerenza con l’art. 2, comma 2, lettera f), della legge reg. Puglia
n. 9 del 2011, secondo cui all’Autorita’ idrica pugliese e’
attribuita, tra le altre, la funzione concernente «l’affidamento
della gestione del servizio idrico integrato» – nel senso che il SII
e’ affidato non necessariamente all’azienda pubblica regionale
denominata AQP (istituita dall’art. 5 della stessa legge regionale),
ma ad una qualunque «azienda pubblica regionale che realizza la parte
prevalente della propria attivita’ con l’ente pubblico che la
controlla, […] con l’obbligo del reinvestimento nel servizio di
almeno l’80 per cento degli avanzi netti di gestione». Da cio’
deriva, per la resistente, che: a) la disposizione impugnata non
prevede l’affidamento diretto della gestione del SII all’AQP e,
pertanto, non puo’ essere qualificata come legge-provvedimento; b)
per l’affidamento di tale servizio e’ necessaria, invece, l’adozione
– all’esito «di una valutazione comparativa dell’offerta dell’azienda
pubblica regionale e di eventuali imprese private concorrenti» – di
un provvedimento amministrativo da parte dell’Autorita’ idrica
pugliese, motivato e pienamente sindacabile in via giudiziale; c) la
suddetta disposizione si limita ad orientare l’autorita’ idrica (con
una norma di mero indirizzo, inidonea a vincolarne la
discrezionalita’), nel senso di indurla a valorizzare,
nell’affidamento del SII, la «speciale missione» che, in base
all’art. 106 del TFUE, consente l’eccezionale affidamento in house
della gestione del servizio stesso, al fine di favorire il
soddisfacimento – non sempre sufficientemente garantito dagli
automatismi del mercato – dei bisogni vitali incomprimibili connessi
all’uso del bene comune "acqua" (art. 1 della medesima legge reg. n.
11 del 2011). La difesa della Regione aggiunge che comunque, al fine
di dissipare ogni equivoco interpretativo e far venir meno
l’interesse dello Stato a ricorrere, e’ intenzione della Giunta
regionale di modificare nel senso seguente la prima parte della
disposizione impugnata, prima ancora che questa trovi applicazione:
«Il servizio idrico integrato della Puglia e’ affidato dall’autorita’
idrica pugliese, nel rispetto della normativa comunitaria, a
un’azienda pubblica regionale […]».
3.2. – Con riferimento alle censure relative all’art. 5 della
legge reg. Puglia n. 11 del 2011, istitutivo dell’Azienda pubblica
regionale «Acquedotto pugliese (AQP)», la difesa della resistente
osserva che la trasformazione in societa’ per azioni dell’Ente
autonomo per l’acquedotto pugliese era stata disposta dal d.lgs. n.
141 del 1999 ben prima della riforma del Titolo V della Parte II
della Costituzione ed a fini non gia’ di tutela della concorrenza e
dell’ambiente, ma solo di riordino degli enti pubblici nazionali (ai
sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b, della legge 15 marzo 1997, n.
59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»), per
favorire la privatizzazione, evitare aggravi per la finanza pubblica,
favorire il riassetto funzionale ed organizzativo, migliorare
l’efficienza della gestione (ai sensi dell’art. 1, comma 83, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica»), cosi’ da incidere, se mai, nella materia,
di competenza legislativa concorrente, armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo
comma, Cost., nel testo vigente). Il rispetto, da parte della
Regione, dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale
nelle suddette materie di competenza legislativa concorrente fa
concludere la resistente per l’inammissibilita’ o la non fondatezza
della questione in esame.
3.3. – Con riferimento, infine, all’art. 9 della legge reg.
Puglia n. 11 del 2011, la difesa della resistente afferma che e’
intenzione della Giunta regionale di modificare tale disposizione «in
senso aderente alla giurisprudenza costituzionale formatasi sull’art.
97, comma terzo, della Costituzione», al fine di far venir meno
l’interesse dello Stato al ricorso.
Considerato in diritto
1. − Con il ricorso n. 81 del 2011, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha promosso due questioni principali di legittimita’
costituzionale aventi ad oggetto, la prima, l’art. 5, comma 6,
lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9
(Istituzione dell’Autorita’ idrica pugliese); la seconda, l’art. 11,
comma 1, della stessa legge.
Con il ricorso n. 83 del 2001, il medesimo ricorrente ha promosso
tre questioni principali di legittimita’ costituzionale della legge
della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio
idrico integrato. Costituzione dell’Azienda pubblica regionale
"Acquedotto pugliese – AQP"), aventi ad oggetto, rispettivamente,
l’art. 2, comma 1, l’art. 5 e l’art. 9, comma 1, di tale legge.
Il Presidente della Corte costituzionale ha successivamente
disposto il rinvio della trattazione della questione riguardante
l’art. 11, comma 1, della legge reg. n. 9 del 2011, promossa con il
ricorso n. 81 del 2011. Ne deriva che il thema decidendum e’ limitato
alla questione riguardante l’art. 5, comma 6, lettera g), della legge
reg. Puglia n. 9 del 2011, promossa con il ricorso n. 81 del 2011, ed
a quelle promosse con il ricorso n. 83 del 2011.
Cosi’ precisato l’oggetto del decidere, va ulteriormente rilevato
che le questioni da esaminare riguardano leggi della Regione Puglia
in tema di servizio idrico integrato (SII). L’identita’ del tema e
delle parti ricorrenti e resistenti (Stato e Regione Puglia) rende
opportuna la riunione dei giudizi, affinche’ questi siano
congiuntamente trattati e decisi.
2. − La questione promossa con il ricorso n. 81 del 2011 ha ad
oggetto, come visto, l’art. 5, comma 6, lettera g), della legge reg.
Puglia n. 9 del 2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 87 del 3 giugno 2011 ed entrata in vigore lo stesso
giorno della pubblicazione. Tale lettera g) stabiliva – nel testo
vigente al momento della proposizione del ricorso – che il Direttore
generale dell’«Autorita’ idrica pugliese» (autorita’ dotata di
personalita’ giuridica di diritto pubblico ed istituita dall’art. 1
della medesima legge regionale «per il governo pubblico dell’acqua»)
«predispone lo schema di convenzione diretto a regolare i rapporti
tra l’Autorita’ e il gestore del servizio idrico integrato, da
sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo». La disposizione
impugnata, secondo il ricorrente, si pone in contrasto con l’art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, perche’
attribuisce al Direttore generale dell’Autorita’ idrica pugliese una
funzione che la normativa emessa dallo Stato nell’esercizio della sua
competenza legislativa esclusiva nella materia tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema – cioe’ l’art. 10, comma 14, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo. Prime
disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 – assegna invece all’ente statale
«Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di
acqua», prevedendo che tale Agenzia «predispone una o piu’
convenzioni tipo di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152», ossia (sempre ad avviso del ricorrente) le
convenzioni tipo dirette a disciplinare i rapporti tra Autorita’
d’ambito e gestori del servizio idrico integrato.
In ordine alla questione deve essere dichiarata la cessazione
della materia del contendere. Dopo la proposizione del ricorso, il
comma 1 dell’art. 2 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011,
n. 27 (Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 –
Istituzione dell’Autorita’ idrica pugliese), pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 21 ottobre 2011
ed entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione, ha
soppresso la disposizione impugnata, la quale e’ rimasta in vigore,
pertanto, soltanto dal 3 giugno 2011 al 21 ottobre dello stesso anno.
Durante tale periodo di vigenza non risulta predisposta, da parte del
Direttore generale dell’Autorita’ idrica pugliese, alcuna convenzione
tipo diretta a disciplinare i rapporti tra Autorita’ d’ambito e
gestori del servizio idrico integrato. Ne deriva che l’abrogazione
disposta dal citato ius superveniens e’ idonea a superare le censure
prospettate dal ricorrente ed e’ intervenuta quando la norma abrogata
non aveva ancora avuto applicazione. Di qui la cessazione della
materia del contendere.
3. − Con la prima questione promossa con il ricorso n. 83 del
2011 viene impugnato l’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 11
del 2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
96 del 20 giugno 2011 ed entrata in vigore il 5 luglio 2011, in forza
del quale «Il servizio idrico integrato della Puglia e’ affidato a
un’azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della
propria attivita’ con l’ente pubblico che la controlla, anche per
beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una
maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento del servizio e con
l’obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l’80 per cento
degli avanzi netti di gestione. Ai fini della presente legge, per
avanzo netto di gestione si intende il risultato economico di
esercizio del soggetto di cui all’articolo 5 [cioe’ l’Azienda
pubblica regionale denominata «Acquedotto pugliese (AQP)», istituita
da tale articolo] al netto degli ammortamenti, accantonamenti,
interessi, imposte e tasse».
Per il ricorrente, tale comma viola, in primo luogo, l’art. 117,
primo comma, Cost., perche’ si pone in contrasto con i principi del
diritto dell’Unione europea vigenti in materia di «servizio di
interesse economico generale» (SIEG), che sono direttamente
applicabili nell’ordinamento italiano a seguito dell’abrogazione, con
referendum popolare, dell’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante, in
particolare, le forme di gestione dei SPL di rilevanza economica.
Secondo la difesa dello Stato, detto parametro e’ violato in base
alle seguenti considerazioni: a) il servizio idrico integrato (SII)
costituisce un «servizio pubblico locale» (SPL) di rilevanza
economica e, quindi, rientra nella nozione (caratteristica del
diritto dell’Unione europea) di SIEG, che, in base all’art. 106 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e’ soggetto
alle regole di concorrenza fissate nei trattati dell’Unione e,
quindi, alla regola dell’affidamento della sua gestione a terzi
mediante gara ad evidenza pubblica, salvo che lo Stato membro ritenga
che l’applicazione di tali regole possa ostacolare la «speciale
missione» attribuita al servizio dall’ordinamento giuridico; b) la
conseguente «natura derogatoria ed eccezionale degli affidamenti»
della gestione dei SIEG, mediante l’in house providing, «ad aziende
pubbliche controllate», esige che tali eccezionali affidamenti
avvengano «mediante provvedimenti suscettibili di controllo
giurisdizionale e sorretti da congrua e logica motivazione sulle
ragioni che giustificano una tale scelta, secondo canoni di
ragionevolezza, di proporzionalita’ e di adeguatezza»; c) la
disposizione denunciata, individuando mediante non un atto
amministrativo ma un atto legislativo – cioe’ mediante un atto di
volonta’ politica, per sua natura privo di una formale motivazione –
il soggetto affidatario della gestione del SII, impedisce il
sindacato giurisdizionale sulla correttezza delle ragioni che
giustificano la deroga all’ordinaria regola pro concorrenziale, posta
dal diritto dell’Unione, di affidamento mediante gara ad evidenza
pubblica. In secondo luogo, viene dedotta la violazione dell’art.
117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perche’ la disposizione
impugnata, pur avendo rango di fonte legislativa regionale, statuisce
nelle materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente,
riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in
quanto affida la gestione del SII, direttamente ed a tempo
indeterminato, ad uno specifico ente regionale, tanto da porsi in
contrasto con il vigente comma 186-bis dell’art. 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), in base
al quale le Regioni debbono limitarsi ad individuare con legge gli
enti e gli organi ai quali devolvere le funzioni gia’ esercitate
dalle AATO (Autorita’ d’ambito territoriale ottimale) ed ai quali
soltanto spetta il compito di determinare in via amministrativa le
forme della gestione e le modalita’ di affidamento del SII, ferma
restando – attenendo alle indicate materie tutela della concorrenza e
tutela dell’ambiente − la competenza legislativa esclusiva statale ad
individuare le suddette funzioni ed a disciplinarne l’esercizio.
La questione e’ fondata in riferimento all’evocato art. 117,
secondo comma, lettere e) ed s), Cost., assorbito ogni altro profilo.
3.1. – Al riguardo, la Regione resistente eccepisce
preliminarmente l’inammissibilita’ della censura, perche’ il
ricorrente non avrebbe esperito alcun tentativo di fornire una
interpretazione conforme a Costituzione della disposizione
denunciata. Questa, secondo la Regione, sarebbe interpretabile nel
senso che non sancisce l’affidamento diretto della gestione del SII
all’AQP, ma si limita ad imporre all’Autorita’ idrica pugliese di
provvedere all’affidamento ad un’azienda pubblica regionale (anche
diversa dall’AQP), la quale possieda il duplice requisito di
realizzare «la parte prevalente della propria attivita’ con l’ente
pubblico che la controlla» e di reinvestire «nel servizio […]
almeno l’80 per cento degli avanzi netti di gestione». Solo in tal
modo, soggiunge la resistente, la normativa impugnata sarebbe
coerente con l’art. 2, comma 2, lettera f), della precedente legge
reg. Puglia n. 9 del 2011, il quale riserva all’Autorita’ idrica
pugliese la funzione di provvedere con un proprio atto
all’«affidamento della gestione del servizio idrico integrato».
L’eccezione non puo’ essere accolta sia perche’ nel giudizio di
legittimita’ costituzionale promosso in via principale il ricorrente
– a differenza del giudice rimettente nell’incidente di
costituzionalita’ – non ha l’onere di esperire, a pena di
inammissibilita’ della questione, un tentativo di interpretazione
conforme a Costituzione della disposizione impugnata, sia perche’ il
denunciato art. 2, comma 1, della legge reg. n. 11 del 2011 non e’
interpretabile nel senso indicato dalla Regione.
Sotto il primo aspetto, e’ sufficiente ricordare che, per
costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimita’
costituzionale promossa in via principale, pur non potendo avere per
oggetto la definizione di un mero contrasto sulla interpretazione
della norma (sentenza n. 19 del 1956), e’ ammissibile anche quando la
richiesta di dichiarazione di illegittimita’ costituzionale di una
norma di legge, accompagnata dall’indicazione del vizio denunciato,
sia prospettata in base alla tesi interpretativa prescelta dal
ricorrente (ex multis, sentenze n. 412 del 2001; n. 244 del 1997 e n.
482 del 1991), senza il previo esperimento del tentativo di giungere
ad una interpretazione alternativa, idonea a superare i dubbi di
costituzionalita’. Questa conclusione si giustifica in ragione della
radicale differenza delle questioni promosse in via principale
rispetto a quelle sollevate in via incidentale: nelle prime e’ lo
stesso ricorrente (Stato o Regione), parte nel giudizio di
costituzionalita’, ad avanzare una propria interpretazione della
norma denunciata, con riferimento all’astratta possibilita’ di
applicazione della norma stessa; nelle seconde, cioe’ in quelle
sollevate in via incidentale, e’ il giudice rimettente a dover
fornire la dimostrazione della rilevanza del dubbio di
costituzionalita’, cioe’ del fatto che, in concreto, il giudizio a
quo «non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione
della questione di legittimita’ costituzionale» (art. 23, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale») e
quindi, in particolare, che il dubbio di costituzionalita’ non possa
essere risolto facendo uso degli strumenti interpretativi a
disposizione dell’autorita’ giurisdizionale. Solo per l’incidente di
costituzionalita’ dunque – e non per il giudizio di legittimita’
costituzionale promosso in via di azione – e’ richiesto al
rimettente, a pena di inammissibilita’ della questione, un previo
tentativo di interpretazione conforme a Costituzione, nel senso che
«la risoluzione dell’eventuale dubbio interpretativo in ordine alla
norma impugnata e’ lasciata alla preliminare valutazione del
rimettente, vuoi ai fini della richiesta motivazione sulla rilevanza
della questione di legittimita’ costituzionale nel giudizio a quo
vuoi in ossequio all’obbligo, pure posto a carico dello stesso
giudice, della interpretazione adeguatrice, ove possibile, alla
Costituzione» (citata sentenza n. 412 del 2001).
Sotto il secondo aspetto, va rilevato che, contrariamente a
quanto sostenuto dalla resistente, la legge regionale n. 11 del 2011
puo’ essere interpretata solo nel senso che essa stessa provvede
all’affidamento diretto della gestione del SII all’AQP. Infatti detta
legge, nel disporre che la gestione del SII e’ affidata ad un’azienda
pubblica regionale con particolari caratteristiche e nell’istituire
contestualmente una specifica azienda con tali caratteristiche (a
quanto consta, l’unica del genere) con il fine di gestire il SII,
individua proprio in tale azienda (l’AQP) l’affidataria della
gestione del servizio e – attraverso la determinazione delle
caratteristiche generali degli affidatari – anche le forme di
gestione utilizzabili, inibendo cosi’ all’Autorita’ idrica pugliese
di procedere alla scelta, previa valutazione comparativa delle
modalita’ di gestione e degli affidatari. In tal modo la legge reg.
n. 11 del 2011 risulta incompatibile con il citato art. 2, comma 2,
lettera f), della legge reg. Puglia n. 9 del 2011 – secondo il quale
e’, invece, l’Autorita’ idrica pugliese a provvedere all’affidamento
della gestione del SII – e ne ha percio’ determinato, in quanto lex
posterior incompatibile, l’abrogazione tacita.
3.2. – Nel merito, occorre sottolineare che la disciplina
dell’affidamento della gestione del SII attiene, come piu’ volte
affermato da questa Corte, alle materie tutela della concorrenza e
tutela dell’ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011;
n. 325 del 2010; n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009).
Nella specie, anche dopo l’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis
del decreto-legge n. 112 del 2008 (con effetto dal 21 luglio 2011, ad
opera dell’art. 1, commi 1 e 2, del d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113,
recante «Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell’articolo
23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive
modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalita’ di
affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica»), resta vigente il disposto del terzo periodo del comma
186-bis dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009 (inserito dall’art.
1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42), in
forza del quale alla legge regionale spetta soltanto disporre
l’attribuzione delle funzioni delle soppresse Autorita’ d’ambito
territoriale ottimale (AATO), «nel rispetto dei principi di
sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza», e non spetta, di
conseguenza, provvedere direttamente all’esercizio di tali funzioni
affidando la gestione ad un soggetto determinato. Da cio’ deriva, in
particolare, che, in base alla normativa statale, la legge regionale
deve limitarsi ad individuare l’ente od il soggetto che eserciti le
competenze gia’ spettanti all’AATO e, quindi, anche la competenza di
deliberare la forma di gestione del servizio idrico integrato e di
aggiudicare la gestione di detto servizio. Queste funzioni, infatti,
erano attribuite all’AATO dai commi 1 e 2 dell’art. 150 del d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i quali
aggiungevano, rispettivamente, che la forma di gestione era
deliberata «fra quelle di cui all’articolo 113, comma 5, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267», recante «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali» (comma 1) e che l’aggiudicazione
avveniva «mediante gara […] in conformita’ ai criteri di cui
all’articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 […]» (comma 2). Va precisato che la disciplina di cui ai
richiamati commi 5 e 7 dell’art. 113 e’ stata delegificata ed
abrogata dal combinato disposto dell’art. 23-bis del decreto-legge n.
112 del 2008 (in quanto «incompatibili» con tale art. 23-bis) e
dell’art. 12, comma 1, lettera a), del d.P.R. 7 settembre 2010, n.
168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza
economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133) e che, prima ancora, questa Corte, con sentenza
n. 272 del 2004, aveva dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del
secondo e del terzo periodo del comma 7. Tuttavia tale abrogazione e
l’indicata dichiarazione di illegittimita’ costituzionale hanno fatto
venir meno soltanto il vincolo che i due commi abrogati imponevano
alle AATO (e, pertanto, anche ai successori di queste, individuati
con legge regionale) di adottare esclusivamente alcune specifiche
forme di gestione e di rispettare particolari criteri e, percio’, non
hanno soppresso la funzione propria delle AATO medesime di deliberare
le forme di gestione del SII e di aggiudicare tale gestione, nel
rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti nel diritto
dell’Unione europea. In proposito, e’ appena il caso di sottolineare
che i piu’ volte menzionati commi 5 e 7 dell’art. 113 del d.lgs. n.
267 del 2000 non hanno ripreso vigore a seguito della dichiarazione
dell’avvenuta abrogazione dell’intero art. 23-bis del decreto-legge
n. 112 del 2008 per effetto dell’esito del referendum indetto con
d.P.R. 23 marzo 2011. Come questa Corte ha piu’ volte affermato,
infatti, dall’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis del
decreto-legge n. 112 del 2008, non consegue la reviviscenza delle
norme abrogate da tale articolo (sentenze n. 320 e n. 24 del 2011;
sull’esclusione, di regola, dell’effetto retroattivo dell’abrogazione
referendaria, ordinanza n. 48 del 2012).
Nella specie, la norma regionale impugnata si pone in contrasto
con la suddetta normativa statale, perche’ – disponendo che la
gestione del SII e’ affidata ad un’azienda pubblica regionale avente
determinate caratteristiche – da un lato esclude che l’ente regionale
successore delle competenze dell’AATO (ossia l’Autorita’ idrica
pugliese) deliberi con un proprio atto le forme di gestione del SII e
provveda all’aggiudicazione della gestione del servizio al soggetto
affidatario e dall’altro, con disposizione che tiene luogo di un
provvedimento, stabilisce essa stessa che il SII sia affidato ad
un’azienda pubblica regionale, da identificarsi necessariamente
nell’unica (a quanto consta) azienda pubblica regionale istituita al
fine di detta gestione, cioe’ nell’azienda denominata «Acquedotto
pugliese – AQP», prevista dalla medesima legge reg. Puglia n. 11 del
2011 (artt. da 5 a 14). Poiche’, come gia’ rilevato, la normativa
statale non consente che la legge regionale individui direttamente il
soggetto affidatario della gestione del SII e che stabilisca i
requisiti generali dei soggetti affidatari di tale gestione (cosi’
determinando, indirettamente, anche le forme di gestione), appare
evidente la violazione dell’evocato art. 117, secondo comma, lettere
e) ed s), Cost., con la conseguente illegittimita’ costituzionale
dell’impugnata normativa regionale (sulla legittimita’ costituzionale
delle leggi statali, emesse nell’esercizio della competenza
legislativa esclusiva dello Stato, che vietino l’esercizio in via
legislativa della funzione amministrativa regionale, ex plurimis,
sentenze n. 20 del 2012; n. 44 del 2010; n. 271 e n. 250 del 2008;
ordinanza n. 405 del 2008).
4. − La seconda questione promossa con il ricorso n. 83 del 2011
ha ad oggetto l’art. 5 della suddetta legge reg. Puglia n. 11 del
2011, che istituisce – come sopra ricordato − l’Azienda pubblica
regionale «Acquedotto pugliese (AQP)» e stabilisce il subentro di
tale azienda nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto
pugliese, a suo tempo costituita, mediante trasformazione del
preesistente «Ente autonomo per l’acquedotto pugliese», con il d.lgs.
11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell’Ente autonomo acquedotto
pugliese in societa’ per azioni, a norma dell’articolo 11, comma 1,
lettera b, della legge 15 marzo 1997, n. 59). L’articolo e’ impugnato
per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.,
perche’ – pur non incidendo formalmente sulla normativa statale e pur
non provocando l’estinzione della s.p.a. Acquedotto pugliese (la
quale e’ destinata ad operare, in base al predetto decreto
legislativo, fino al 31 dicembre 2018, per l’esercizio delle
attivita’ di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione
di acqua ad usi civili, nonche’ di fognatura e depurazione delle
acque reflue, cioe’ per l’esercizio delle attivita’ in cui si
articola il SII) – finisce «per privare di qualsiasi funzione» la
s.p.a. Acquedotto pugliese e, quindi, finisce «per svuotare di
qualsiasi efficacia» il predetto decreto legislativo n. 141 del 1999,
riconducibile alle materie tutela della concorrenza e tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, appartenenti alla sfera di
competenza legislativa esclusiva dello Stato.
La questione e’ fondata.
Va premesso, al riguardo, che la normativa regionale denunciata
deve essere valutata in riferimento al quadro costituzionale vigente
al momento della sua emanazione, cioe’ a quello successivo alla
riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, e non (come
invece pare adombrare la resistente Regione Puglia) alle norme
costituzionali esistenti al momento dell’entrata in vigore del d.lgs.
n. 141 del 1999, il quale ha direttamente costituito la s.p.a.
Acquedotto pugliese, il cui patrimonio ed i cui rapporti sono oggetto
del censurato "subentro" in favore dell’AQP. Di qui la pertinenza dei
parametri costituzionali evocati dal ricorrente.
Cio’ posto, non e’ dubbio che detta normativa regionale incide
sul patrimonio e sui rapporti attivi e passivi di una societa’ per
azioni costituita con legge statale; societa’ nel cui oggetto sociale
rientra la «gestione del ciclo integrato dell’acqua» e che e’
destinata ad operare (in base al citato d.lgs. n. 141 del 1999)
almeno fino al 31 dicembre 2018. In considerazione di tale contenuto
e, in particolare, della sua attinenza (proprio perche’ trasferisce
le risorse ed i rapporti dell’indicata societa’ per azioni) alla
gestione del servizio idrico integrato, la norma regionale impugnata
e’ riconducibile – oltre che alla materia ordinamento civile – alle
materie tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, entrambe
riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base
agli evocati parametri costituzionali (come evidenziato dalle sopra
citate sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010; n.
142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009). La previsione del
subentro dell’AQP nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a.
Acquedotto pugliese, ponendosi in palese contrasto con la suddetta
disciplina statale (che non prevede tale subentro), integra, percio’,
la denunciata illegittimita’ costituzionale.
5. − La terza questione promossa con il ricorso n. 83 del 2011 ha
ad oggetto l’art. 9, comma 1, della medesima legge reg. Puglia n. 11
del 2011, in base al quale «Il personale in servizio presso
l’Acquedotto pugliese S.p.A. alla data di costituzione dell’AQP
transita nell’organico dell’AQP alla data della costituzione della
medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici
acquisiti, senza ulteriori e maggiori oneri. Nell’attuazione di tale
progetto sono assicurate le relazioni sindacali». Per il ricorrente,
tale normativa, nel prevedere il trasferimento del personale dalla
s.p.a. Acquedotto pugliese all’Azienda pubblica regionale AQP, a
prescindere dalla circostanza che il personale sia inquadrato nel
comparto pubblico con procedura selettiva concorsuale, viola: a)
l’art. 3 Cost., perche’ irragionevolmente consente al solo personale
in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese di essere inquadrato
nei ruoli dell’AQP, prescindendo dalla regola della selezione
concorsuale che si impone invece per la generalita’ dei pubblici
dipendenti; b) l’art. 51 Cost., perche’, privilegiando il personale
gia’ in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese rispetto ad
altri possibili aspiranti all’assunzione presso l’AQP, non permette a
tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge; c) l’art. 97,
terzo comma, Cost., perche’ il generalizzato ed automatico
inquadramento di tutti i dipendenti in servizio presso la s.p.a.
Acquedotto pugliese nei ruoli dell’AQP contrasta con la regola di
accesso agli impieghi pubblici tramite concorso pubblico, posta a
tutela non solo dei potenziali aspiranti, ma anche dell’interesse
pubblico alla scelta dei candidati migliori, nonche’
all’imparzialita’ ed al buon andamento della pubblica
amministrazione; d) l’art. 117, terzo comma, Cost., perche’ si pone
in contrasto con l’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di
termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, il quale, con norma integrante un principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica, preclude alle amministrazioni
pubbliche, a decorrere dal gennaio 2010, ogni procedura di
stabilizzazione del personale non di ruolo diversa dalla
valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita attraverso
l’espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti.
Anche tale questione e’ fondata.
La normativa impugnata dispone un generale ed automatico transito
del personale di una persona giuridica di diritto privato, la s.p.a.
Acquedotto pugliese, nell’organico di un soggetto pubblico regionale,
l’Azienda pubblica regionale denominata AQP, senza il previo
espletamento di alcuna procedura selettiva. Le modalita’ di tale
transito costituiscono, pertanto, una palese deroga al principio del
concorso pubblico, al quale debbono conformarsi − come piu’ volte
affermato da questa Corte – le procedure di assunzione del personale
delle pubbliche amministrazioni (ex plurimis, sentenza n. 190 del
2005). Il mancato ricorso a tale forma generale e ordinaria di
reclutamento del personale della pubblica amministrazione non trova,
nella specie, alcuna peculiare e straordinaria ragione
giustificatrice (che non risulta dal testo della legge regionale, non
e’ indicata dalla Regione resistente e, allo stato degli atti,
neppure appare ricavabile aliunde), tanto da risolversi in un
privilegio indebito per i soggetti che possono beneficiare della
norma impugnata (sulla necessita’ che le eccezioni alla regola di cui
all’art. 97 Cost. rispondano a peculiari e straordinarie esigenze di
servizio, ex plurimis, sentenze n. 363, n. 205 e n. 81 del 2006).
Risulta, dunque, violato l’art. 97 Cost. Le ulteriori censure restano
assorbite.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 1,
dell’art. 5 e dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia
20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato.
Costituzione dell’Azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese –
AQP"), oggetto delle questioni di legittimita’ costituzionale
promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n.
83 del 2011, indicato in epigrafe;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 5, comma 6,
lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9
(Istituzione dell’Autorita’ idrica pugliese), promossa dal Presidente
del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso n. 81 del 2011,
indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012.
Il Presidente: Quaranta
Il Redattore: Gallo
Il Cancelliere: Melatti
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria: Melatti
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.