Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 71 del 24-3-2012
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, sulla disciplina del fallimento, del concordato
preventivo e della liquidazione coatta amministrativa e, in
particolare, l’articolo 39, primo comma, il quale prevede che,
mediante decreto del Ministro della giustizia, sono stabilite le
norme per la liquidazione dei compensi ai curatori di fallimento,
nonche’ gli articoli 165 e l’abrogato articolo 188 dello stesso
decreto;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza dell’8 novembre 2011;
Vista la nota del 12 dicembre 2011, con la quale lo schema di
regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Il compenso al curatore di fallimento e’ liquidato dal tribunale
a norma dell’articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
tenendo conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti,
dell’importanza del fallimento, nonche’ della sollecitudine con cui
sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una
percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato non superiore alle
misure seguenti:
a) dal 12% al 14% quando l’attivo non superi i 16.227,08 euro;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a
24.340,62 euro;
c) dall’8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro
fino a 40.567,68 euro;
d) dal 7% all’8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a
81.135,38 euro;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a
405.676,89 euro;
f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a
811.353,79 euro;
g) dallo 0,90% all’1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro
fino a 2.434.061,37 euro;
h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37
euro.
2. Al curatore e’ inoltre corrisposto, sull’ammontare del passivo
accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi
81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale
cifra.
Art. 2 1. Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso e’ liquidato al termine della procedura, in base ai parametri indicati nell’articolo 1, tenuto conto dell’opera prestata e in applicazione di criteri di cui all’articolo 39, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni. 2. Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore e’ liquidato in proporzione all’opera prestata, in modo pero’ da non eccedere in nessun caso le percentuali sull’ammontare dell’attivo, previste dall’articolo 1, comma 1, calcolate sull’ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore e’ inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui all’articolo 1, comma 2.
Art. 3 1. Qualora sia autorizzata la continuazione dell’attivita’ economica dell’impresa fallita al curatore e’ corrisposto, oltre ai compensi di cui agli articoli 1 e 2, un ulteriore compenso dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25% sull’ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante l’esercizio provvisorio.
Art. 4 1. Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non puo’ essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro, salvo il caso previsto dall’articolo 2, comma 1. 2. Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull’importo del compenso liquidato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e del comma 1 del presente articolo, nonche’ il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso o indennita’. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente.
Art. 5
1. Nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste
forme di liquidazione dei beni spetta al commissario giudiziale,
anche per l’opera prestata successivamente all’omologazione, il
compenso determinato con le percentuali di cui all’articolo 1, comma
1, sull’ammontare dell’attivo realizzato dalla liquidazione e di cui
all’articolo 1, comma 2, sull’ammontare del passivo risultante
dall’inventario redatto ai sensi dell’articolo 172 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Si applica l’articolo 4, comma 1.
2. Nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di
cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche per l’opera
prestata successivamente all’omologazione, il compenso determinato
con le percentuali di cui all’articolo1, sull’ammontare dell’attivo e
del passivo risultanti dall’inventario redatto ai sensi dell’articolo
172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l’articolo 4,
comma 1.
3. Per il compenso del liquidatore dei beni, nominato ai sensi
dell’articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica
l’articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto
compatibile. Al liquidatore spetta un compenso determinato ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, sull’ammontare dell’attivo realizzato dalla
liquidazione, nonche’ un compenso determinato ai sensi dell’articolo
1, comma 2, calcolato sull’ammontare del passivo risultante
dall’inventario redatto ai sensi dell’articolo 172 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Si applica l’articolo 4, comma 1.
4. Al commissario giudiziale e al liquidatore competono, inoltre, i
rimborsi e il trattamento previsto all’articolo 4, comma 2.
5. Qualora il commissario giudiziale o il liquidatore cessino dalle
funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso e’
liquidato, al termine della procedura, secondo i parametri fissati,
rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e
conformemente ai criteri previsti dall’articolo 2, comma 1.
Art. 6
1. Nel corso della procedura possono essere disposti acconti sul
compenso, ai sensi dell’articolo 109, comma 2 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, tenendo conto dei risultati ottenuti e
dell’attivita’ prestata.
Art. 7
1. Nelle procedure di amministrazione controllata che continuano ad
essere disciplinate dal Titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, abrogato dall’articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 9
gennaio 2006, n. 5, spettano al commissario giudiziale i compensi
determinati con le percentuali di cui all’articolo 1, sull’ammontare
dell’attivo e del passivo risultanti dall’inventario redatto ai sensi
dell’articolo 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Nei casi di gestione dell’impresa o di amministrazione dei beni,
previsti dall’articolo 191 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
oltre ai compensi previsti dal comma 1, spetta allo stesso
commissario il compenso aggiuntivo di cui all’articolo 3.
3. Si applica l’articolo 5, commi 4 e 5.
Art. 8 1. Il presente decreto si applica a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all’entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli concernenti le procedure concorsuali ancora pendenti a tale data.
Art. 9 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e abroga, dalla medesima data, i decreti del Ministero di Grazia e Giustizia 30 novembre 1930, 1° gennaio 1945, 4 giugno 1949, 16 luglio 1965, 27 novembre 1976, 17 aprile 1987 e del 28 luglio 1992, n. 570. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, 25 gennaio 2012 Il Ministro: Severino Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012 Giustizia, registro n. 2, foglio n. 180
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