Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-02-2011, n. 2649 Brevetto; Uso del marchio

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Svolgimento del processo

La Srl BCM conveniva davanti al Tribunale di Lucca la S.r.l.

Versilcraft nonchè M.A. chiedendo che fossero condannati a risarcirla in solido, per i danni conseguiti alla pronuncia emessa nei suoi confronti e nei confronti del suo esportatore Marine Technic sarl dal tribunale di Grande Instance di Parigi, che l’aveva ritenuta responsabile della contraffazione di una lampada per imbarcazioni da essa prodotta e diffusa su autorizzazione del M., preteso autore del progetto nonchè socio e presidente della Versilcraft.

Il Tribunale di Lucca rigettava la domanda.

La corte d’appello di Firenze accoglieva parzialmente l’appello della soccombente.

Riteneva, per quanto rileva nella fase attuale, provato il contratto di produzione e commercializzazione della lampada, tra il M. e l’appellante società, benchè non formalizzato in un atto scritto.

Riteneva pure che il modello di lampada realizzato da BCM aveva posto in essere la contraffazione di una lampada prodotta da SA Ateliers Jean Perzel, come già affermato con sentenza dal tribunale parigino, e che di tale illecito dovessero rispondere tanto il M. quanto la stessa BCM che avrebbe potuto accertare la mancanza di originalità dell’idea in questione, prima di metterla in produzione e di diffonderne il modello attraverso la presentazione al Salone Internazionale della Nautica di (OMISSIS). Pertanto, ai sensi dell’art. 2055 c.c., riteneva di distribuire la gravità delle rispettive colpe in parti uguali tra BCM e M., e condannava quest’ultimo a rifondere a BCM la metà di quanto da essa pagato in base alla sentenza francese.

Bcm di Benedetto Giuliano sas, propone ricorso per cassazione articolato su due motivi.

Resiste M. e propone ricorso incidentale articolato su tre motivi.

Il ricorrente principale ha depositato una memoria

Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

2. Con il primo motivo di ricorso BCM ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 lamenta la motivazione erronea e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia. Rileva che la Corte di merito, dopo di avere esattamente individuato il ruolo dominante svolto da M. nella produzione della contraffazione, giunge poi in modo contraddittorio e compiendo salti logici a ritenere essa BCM responsabile del danno conseguente all’illecito suddetto. Invece, a dire della ricorrente, la ricostruzione dei fatti così come compiuta dalla sentenza impugnata esclude ogni responsabilità concorrente a quella del M..

2.a. Con il secondo motivo, che è connesso al primo,e deve pertanto essere esaminato insieme ad esso, BCM lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. Sostiene che oggetto del giudizio di merito era esclusivamente il suo affermato diritto di essere risarcita dei danni subiti per essere stata illegittimamente autorizzata dal M. a diffondere lampade da altri ideate. L’accertamento della sua presunta responsabilità dunque sarebbe stato, oltre che erroneo per le ragioni appena indicate, anche in violazione del divieto di extra petizione.

2.b. Osserva il collegio, con riferimento anzitutto alla seconda censura, che il giudice del merito, adito per accertare la responsabilità del M., ha ritenuto che essa non fosse esclusiva, come invece sostenuto da BCM. Ha ritenuto infatti che l’illecito in questione, ovvero la contraffazione della lampada francese, fosse stato commesso anche per colpa di BCM, tenuta, (foglio 13 della sentenza impugnata) ad un doveroso accertamento della possibilità di introdurre lecitamente il prodotto nel mercato internazionale, in considerazione della sua attività specifica nel campo delle luci. In sostanza la sentenza impugnata sostiene, senza alcun salto logico, che essendo BCM esperta del ramo, doveva compiere tutte le doverose attività di ricerca della legittimità della diffusione della lampada, ancorchè essa fosse stata asseverata come prodotto originale dal M..

Il giudice d’appello non ha in alcun modo violato il principio di cui all’art. 112 c.p.c., come sostenuto nel primo mezzo di ricorso, ma invece ha rilevato all’interno del thema decidendum, accertarsi la responsabilità del M.), di doverla quantificare alla luce di una individuata colpa concorrente.

Conclusione questa che oltre a non essere affatto esclusa dal principio di cui all’art. 112 c.p.c., è assolutamente coerente con tutta la ricostruzione del fatto. Giacchè, vale la pena di sottolineare, anche a ritenere fondamentale l’attività del M. nel determinare in capo a BCM una sorta di buona fede, tale situazione soggettiva non esclude il rilievo della qualità di esperto del ramo, valorizzata, appunto, dalla impugnata sentenza.

2.c. I due motivi pertanto sono in parte infondati ed in altra parte inammissibili laddove tentano di riesaminare i fatti di causa.

3. E’ inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale il quale pur con obiettivi opposti a quelli del ricorrente, mette in discussione l’accertata circostanza dell’avvenuta conclusione di un contratto tra M. e BCM. In sostanza il ricorrente incidentale sostiene che il contratto fu concluso tra Versilcraft e BCM e che il M. agì solamente come rappresentante legale della società di cui era amministratore. Ed afferma che la mancanza di prova scritta del contratto è stata disinvoltamente superata dalla corte di merito, senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di far ricorso all’art. 2721 c.c., comma 2 con l’utilizzo esclusivo dei testi.

3.a. Osserva il collegio che la sentenza di appello ha rilevato come il contrasto processuale non si è sviluppato tanto sul contratto di produzione di sei lampade da collocare su natanti della Versilcraft, giacchè ciò è sostanzialmente ammesso ed è provato adeguatamente dalla consegna al legale rappresentante di BCM dei disegni del progetto esecutivo e dalla individuazione del M. quale ideatore del progetto (foglio sei della sentenza impugnata). Il contrasto piuttosto si è sviluppato sulla ulteriore circostanza dell’accordo di produzione per il lancio del prodotto sul mercato internazionale. Prodromo del quale lancio doveva essere la presentazione delle lampade al Salone internazionale della nautica di (OMISSIS). Va rilevato sul punto che la corte di appello, esaminando in modo compiuto e dettagliato tutti gli elementi emersi nell’istruttoria, si sofferma sulla lettera in data 18 febbraio 1992 nella quale si cenna al compenso dovuto al M. in quanto ideatore del prodotto ed all’accertamento tecnico eseguito in (OMISSIS) ad istanza della società rivendicante; quindi sulle collimanti deposizioni di tutti i testi ascoltati i quali riferiscono di un accordo con il quale M. autorizzava BCM a produrre in serie le lampade e non soltanto le sei di occorrevano alla Versilkraft. Quindi ancora sulle dichiarazione dell’esecutore tecnico della lampada,sulla la corrispondenza mediante fax tra BCM ed il rappresentante francese della Marine Tecniche, ed infine sull’incarico dato a quest’ultimo, con consegna di un assegno personale del M. per la somma di Fr. 20.000, di tentare un accordo con la società rivendicante francese prima della sentenza del tribunale di Grande Istance.

Il giudice di merito pertanto non ha basato la sua decisione esclusivamente su alcune, pur ritenute precise testimonianze, ma ha valutato una serie complessiva di indizi e di prove e nell’ambito di queste anche le testimonianze.

La censura in realtà mira a sostituire alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito con piena adeguatezza di motivazione, un’altra contrastante. Essa è inammissibile.

4. Inammissibile è anche il secondo motivo del ricorso incidentale con il quale M. sostiene che negli atti non vi è la prova Che BCM è espose a (OMISSIS) proprio la lampada corrispondente ai disegni da lui consegnati e che il giudice avrebbe dovuto disporre una CTU. Premesso infatti che il giudice non ha l’obbligo di fare ricorso alla Consulenza Tecnica, la circostanza è stata accertata è di tale accertamento la sentenza impugnata da conto in modo adeguato soprattutto nella parte in cui si espone l’avvenuto esame del depliant illustrativo del prodotto esposto al salone parigino:alla manifestazione fu presentato proprio il prodotto offerto dal M. a BCM, e non certo una terza lampada.

5. E’ infondato il terzo motivo con il quale la ricorrente incidentale lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. sostenendo che erroneamente M. è stato ritenuto responsabile di una contraffazione accertata dal giudice francese, in un giudizio quale egli non partecipò.

Osserva infatti il collegio che il giudice italiano è stato adito per accertare anche la responsabilità del M. nel proporre la produzione di una lampada la cui idea apparteneva ad altri. La sentenza di secondo grado ha compiuto il suo autonomo accertamento della contraffazione rilevando, (foglio 11 e seguenti in particolare), l’identità della fisionomia della lampada esposta al salone parigino con quella proposta nei disegni dal M. a BCM. 6.1 due ricorsi vanno respinti. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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