Corte Costituzionale, Sentenza n. 78/2012, in tema di restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 15 del 11-4-2012

Sentenza

nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’articolo 2, comma 61,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie),
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
comma aggiunto dalla detta legge di conversione, promossi dal
Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza
del 10 marzo 2011; dal Tribunale di Benevento con ordinanza del 10
marzo 2011; dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con
ordinanza dell’8 aprile 2011; dal Tribunale di Potenza con tre
ordinanze del 13 aprile 2011; dal Tribunale di Catania con ordinanza
del 26 luglio 2011; dal Tribunale di Nicosia con ordinanza del 30
luglio 2011 e dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 13 aprile
2011, rispettivamente iscritte ai nn. 145, 166, 167, 221, 222, 223,
247, 252 e 258 del registro ordinanze 2011, e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28, 35, 45, 50, 51 e 52,
prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visti gli atti di costituzione della Banca Monte dei Paschi di
Siena s.p.a., quale incorporante della Banca Antonveneta s.p.a. (gia’
Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.), del San Paolo Banco di
Napoli s.p.a., di C.A., di B.A., dell’Unicredit s.p.a., quale
incorporante della Unicredit Banca di Roma s.p.a., della Unicredit
s.p.a., quale incorporante del Banco di Sicilia s.p.a. (fuori
termine), della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., della Banca Carime
s.p.a. (fuori termine) e del Banco Popolare soc. coop., quale
incorporante della Banca Popolare di Lodi (fuori termine), nonche’
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 14 febbraio 2012 e nella camera
di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Alessandro
Criscuolo;
uditi gli avvocati Antonio Renato Tanza e Astolfo Di Amato per
C.A., Antonio Renato Tanza per B.A., Massimo Luciani e Giorgio Tarzia
per Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Giorgio Tarzia per la
Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Massimo Luciani e Valerio
Tavormina per il San Paolo Banco di Napoli s.p.a., Massimo Luciani e
Michele Sesta per l’Unicredit s.p.a., e l’avvocato dello Stato Maria
Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con
ordinanza del 10 marzo 2011 (r.o. n. 145 del 2011), ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117 della
Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo
2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti
in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie),
convertito, con modificazioni, dalla legge, 26 febbraio 2011, n. 10,
comma aggiunto dalla detta legge di conversione.
1.1. – Il rimettente premette che S.C. aveva convenuto in
giudizio la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., chiedendo – sulla
base del consolidato indirizzo giurisprudenziale in ordine alla
nullita’ della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e
della commissione di massimo scoperto – la nuova determinazione del
saldo del conto corrente n. 2741/R, aperto l’11 aprile 1994, sino
alla data dell’ultima operazione del 29 dicembre 1998, con condanna
della banca alla restituzione dell’indebito versato; che,
costituitasi in giudizio, la banca convenuta aveva dedotto la
liceita’ della capitalizzazione trimestrale degli interessi ed
eccepito la prescrizione estintiva, chiedendo il rigetto della
domanda; che, disposta consulenza tecnica d’ufficio per il ricalcolo
del saldo, la causa era stata ritenuta matura per la decisione e
rinviata all’udienza per la discussione orale, ai sensi dell’ art.
281-sexies codice di procedura civile, con concessione alle parti dei
termini per il deposito di note conclusive.
1.2. – In punto di rilevanza, dopo avere riportato il testo della
norma denunziata, il giudice a quo osserva che la natura
dichiaratamente interpretativa della norma e l’eccezione di
prescrizione della parte convenuta ne impongono l’applicazione nel
giudizio principale.
1.3. – Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il
rimettente ravvisa la violazione dei limiti interni, individuati
dalla Corte costituzionale, alla ammissibilita’ di una norma
interpretativa, nonche’ la violazione degli artt. 3, 24, 101, 102,
104, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
liberta’ fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto
1955, n. 848.
Quanto alla assunta violazione dei limiti interni
all’ammissibilita’ di una norma di interpretazione autentica, il
giudice a quo deduce la irragionevolezza della norma censurata, sia
per l’inesistenza di una norma specifica da interpretare, quale
condizione dell’esercizio del potere di legislazione a fini
interpretativi, sia perche’ l’interpretazione prospettata non
potrebbe essere inclusa tra quelle legittimamente desumibili dalla
disciplina complessiva dell’istituto.
In relazione al primo rilievo, il rimettente osserva che l’art.
2935 del codice civile – secondo cui il dies a quo, ai fini della
prescrizione di un diritto, decorre dal momento in cui il suo
titolare e’ posto nelle condizioni di poterlo esercitare –
costituisce una regola di carattere generale, che necessita della
etero-integrazione della disciplina speciale prevista per i singoli
tipi contrattuali, nonche’ dei principi generali in materia di
adempimento delle obbligazioni e di ripetizione d’indebito. Nel caso
di specie, le norme etero-integratrici sarebbero da individuare nella
disciplina delle operazioni bancarie e nel conto corrente bancario.
Il giudicante rileva che una legge di interpretazione autentica
avrebbe dovuto avere ad oggetto una norma che disciplinasse di per
se’, in maniera specifica, la decorrenza della prescrizione con
riguardo al contratto di apertura di credito, regolato in conto
corrente, selezionandone una delle possibili opzioni. Invero,
l’inesistenza di una disciplina specifica aveva indotto gli
interpreti ad applicare un principio generale (desumibile dall’art.
2935 cod. civ.), adattato allo schema e alla funzione del singolo
contratto bancario.
Quanto al secondo rilievo, concernente l’impossibilita’
d’includere la soluzione interpretativa prospettata tra quelle
legittimamente desumibili dalla disciplina complessiva dell’istituto,
il rimettente osserva che, nel rapporto di conto corrente bancario,
in armonia con i principi generali in materia di adempimento, di
ripetizione d’indebito e con quelli relativi alla causa del contratto
medesimo, il decorso della prescrizione dell’azione di ripetizione –
come ritenuto dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella
sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418 – sarebbe da individuare : a)
nella data di un versamento (nell’ipotesi di conto passivo, senza
affidamento, oppure di superamento del limite affidato); b) nella
chiusura del rapporto (quando non siano effettuati versamenti, in
pendenza di rapporto, o quando il versamento effettuato in pendenza
di rapporto abbia funzione meramente ripristinatoria dell’affido
utilizzabile). Infatti, quando il passivo non abbia superato il
limite dell’affidamento concesso al cliente, i versamenti da questi
posti in essere avrebbero natura di atti ripristinatori della
provvista di cui il correntista puo’ ancora continuare a godere
(Corte di cassazione, sezioni unite, del 2 dicembre 2010, n. 24418;
Corte di cassazione, sezione prima civile, del 6 novembre 2007, n.
23107, del 23 novembre 2005, n. 24588 e del 18 ottobre 1982, n.
5413). In questo caso, la fattispecie dell’adempimento, sub specie di
pagamento, sarebbe configurabile soltanto dopo che, conclusosi il
rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia
preteso e ottenuto dal correntista la restituzione del saldo finale,
nel computo del quale risultino comprese somme e competenze non
dovute. Ad avviso del rimettente, il legislatore, con la norma
censurata, avendo fatto decorrere la prescrizione dei diritti
nascenti dall’annotazione dal giorno di questa, non avrebbe
attribuito alla norma interpretata un significato compatibile con il
novero delle possibili opzioni ermeneutiche. L’esclusione
dell’interpretazione della norma censurata dal novero di quelle
ammissibili si desumerebbe anche dalla individuazione, ad opera del
legislatore, del dies a quo della decorrenza della prescrizione in
una circostanza di fatto, quale l’annotazione in conto, esulante
dalla sfera conoscitiva del cliente, essendo quest’ultimo edotto
delle movimentazioni del conto soltanto con la ricezione
dell’estratto conto.
Con riferimento all’assunta violazione del principio di azione e
di indefettibilita’ della tutela giurisdizionale, di cui all’art. 24
Cost., il Tribunale censura sia la prima che la seconda parte del
citato art. 2, comma 61.
In particolare, in merito alla prima parte della disposizione
secondo cui «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto
corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso
che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in
conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa», il
rimettente denuncia la scelta del legislatore, diretta ad individuare
il dies a quo del decorso della prescrizione in una circostanza di
fatto, l’annotazione, esulante dalla sfera conoscitiva e di
conoscibilita’ del cliente. Allo stesso modo, assume la
illegittimita’ della seconda parte della disposizione, secondo cui
«In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia’
versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto», qualora sia letta – non nel senso di una clausola
di salvaguardia della posizione giuridica di chi abbia gia’ ricevuto
il rimborso, cui la prescrizione non puo’ essere piu’ eccepita – ma
nel senso di un divieto generalizzato di ripetizione in via
stragiudiziale e giudiziale delle somme indebitamente corrisposte dai
clienti del sistema bancario (come interessi superiori al tasso
legale o anatocistici).
In particolare, tale ultima opzione interpretativa – che, secondo
lo stesso rimettente, sarebbe probabilmente da escludere sulla base
di un’esegesi costituzionalmente orientata della norma –
contrasterebbe con il principio di "giustiziabilita’" delle posizioni
giuridiche.
Il dedotto profilo di illegittimita’ sarebbe aggravato dalla
portata retroattiva attribuita dal legislatore alla norma de qua, in
virtu’ della prima parte della stessa. Al riguardo, il rimettente
richiama una serie di pronunce della Corte costituzionale sulla
indefettibilita’ della tutela giurisdizionale, quale caposaldo dello
Stato di diritto (sentenze n. 325 del 1998, n. 381 del 1997, n. 152 e
n. 54 del 1996, nn. 232, 206 e 49 del 1994, n. 127 del 1977).
Con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost., sotto il
profilo del principio di uguaglianza e ragionevolezza, il Tribunale
lamenta, in primo luogo, l’introduzione di un’inammissibile
disparita’ di trattamento tra banche e utenti del sistema bancario,
in quanto la norma censurata, nello stabilire il dies a quo della
decorrenza della prescrizione dal giorno della annotazione,
assicurerebbe un ingiustificato privilegio per le banche, a danno del
contraente debole, qual e’ l’utente del sistema bancario. Ad avviso
del rimettente, una legge che avesse voluto perseguire l’attuazione
del principio di uguaglianza, sub specie di eliminazione degli
ostacoli all’esercizio dei diritti dell’utente del sistema bancario,
avrebbe dovuto far decorrere il dies a quo, in ogni caso, dalla
chiusura del conto.
Sempre con riferimento all’assunto contrasto con l’art. 3 Cost.,
il rimettente denuncia la violazione del principio di uguaglianza
anche sotto il profilo della introduzione di una disparita’ di
trattamento tra tipologie contrattuali assimilabili sotto il profilo
funzionale. Al riguardo, il Tribunale rileva come il cosiddetto
contratto di conto corrente di corrispondenza, qualificabile come
negozio complesso atipico o come forma di collegamento negoziale,
ricomprenderebbe delle fattispecie, quali, ad esempio, il mandato o
il deposito, la prescrizione dei cui diritti inizierebbe a decorrere
dalla cessazione dei rispettivi rapporti.
In ordine all’assunta violazione dell’art. 3 Cost., il giudice a
quo lamenta, inoltre, l’introduzione di un’inammissibile disparita’
di trattamento tra somme versate indebitamente, rispettivamente prima
e dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge n. 225 del 2010.
In particolare, in forza della seconda parte della disposizione
censurata, la paralisi dei poteri sostanziali e processuali di tutela
degli utenti del sistema bancario opererebbe per le sole somme gia’
versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
detto decreto-legge, con ingiustificata compressione del diritto di
ripetizione dell’indebito solo per chi abbia posto in essere
pagamenti fino alla suddetta soglia temporale.
Il Tribunale assume anche il contrasto della citata disposizione
con l’art. 111 Cost., in tema di giusto processo, sub specie della
parita’ delle armi, in quanto, supportata da una previsione di
retroattivita’, verrebbe a sancire – se non altro nelle ipotesi in
cui dalle indebite annotazioni della banca sia decorso un decennio –
la paralisi dei poteri sostanziali e processuali di chi abbia agito
in giudizio esperendo un’azione di ripetizione dell’indebito.
Il rimettente deduce, altresi’, la violazione dell’art. 117,
primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 della Convezione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’
fondamentali (CEDU). Tale norma convenzionale, nell’interpretazione
datane dalla Corte EDU, imporrebbe al legislatore di uno Stato
contraente di non interferire nell’amministrazione della giustizia,
allo scopo di influire sulla singola causa o su di una determinata
categoria di controversie, attraverso norme interpretative che,
violando il principio di «parita’ delle armi», assegnino alla
disposizione interpretata un significato vantaggioso per una parte
del procedimento, salvo il caso di «ragioni imperative di interesse
generale» (sentenza della citata Corte 21 giugno 2007, Scanner de
L’Ouest Lyonnais e altri contro Francia; 28 ottobre 1999, Zielinski e
altri contro Francia). In alcuni casi, la Corte EDU avrebbe ritenuto
legittimo l’intervento del legislatore, che, per porre rimedio ad una
imperfezione tecnica della norma interpretata, avrebbe inteso, con la
legge retroattiva, ristabilire un’interpretazione piu’ aderente
all’originaria volonta’ del legislatore (sentenza della citata Corte
23 ottobre 1997, National & Provincial Building Society e altri
contro Regno Unito; nello stesso solco, si pone la sentenza 27 maggio
2004, Ogis-Institut Stanislas e altri contro Francia). Nel caso di
specie, mancherebbe una specifica norma da interpretare e il
legislatore avrebbe omesso di regolare in modo espresso la
prescrizione di diritti connessi ai rapporti bancari, cosi’
indirettamente rinviando alla norma di carattere generale, ai
principi regolativi della materia delle obbligazioni, nonche’ alla
funzione e struttura delle singole operazioni bancarie.
Infine, il Tribunale deduce il contrasto con gli artt. 101, 102 e
104 Cost. sotto il profilo della possibile incidenza della norma
censurata su concrete fattispecie "sub iudice", a vantaggio di una
delle due parti del giudizio (ex plurimis: sentenze n. 397 e n. 6 del
1994; n. 429, n. 283 e n. 39 del 1993).
2. – Con memoria depositata in data 18 luglio 2011, si e’
costituita nel giudizio di legittimita’ costituzionale la Banca Monte
dei Paschi di Siena s.p.a., quale incorporante la Banca Antoveneta
s.p.a. (gia’ Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.), in persona del
legale rappresentante pro tempore, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.
2.1. – In primo luogo, l’istituto di credito deduce la
sinteticita’ della motivazione del rimettente sulla rilevanza in
ordine alla prima parte del censurato art. 2, comma 61, e l’assenza
di motivazione sulla rilevanza in ordine alla seconda parte di detta
norma, concernente la ripetizione di importi gia’ versati e non gia’
la prescrizione dei diritti nascenti dalla annotazione nel conto
corrente bancario, sulla cui eccezione il Tribunale e’ chiamato a
pronunciarsi.
In particolare, qualora dalla consulenza tecnica risultasse che
la banca non deve restituire alcunche’ perche’ il conto corrente
dell’attrice si e’ chiuso con un saldo passivo, non potrebbe esservi
rilevanza della questione sulla seconda parte della norma, in quanto
la pretesa restitutoria sarebbe priva di oggetto e, dunque,
inesistente.
2.2. – L’istituto di credito rileva, altresi’, che la motivazione
dell’ordinanza di rimessione sulla non manifesta infondatezza della
questione si fonda sull’erroneo presupposto del carattere innovativo
della norma censurata.
Invero, alla luce di due possibili chiavi di lettura
costituzionalmente orientate della disposizione in esame, emergerebbe
il carattere della norma effettivamente di interpretazione autentica.
Secondo una prima possibile lettura del citato art. 2, comma 61,
la norma in questione avrebbe codificato l’interpretazione espressa
dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza del 2
dicembre 2010, n. 24418.
In particolare, nella detta pronuncia, la Corte di cassazione –
dopo avere premesso che, ai sensi dell’art. 1422 cod. civ., il
diritto "prescrittibile", derivante da un’annotazione nel conto
corrente bancario, altro non potrebbe essere se non il diritto alla
ripetizione da parte del correntista di addebiti operati dalla banca
per una causale affetta da nullita’ – preciserebbe che, in tal caso,
il termine di prescrizione inizia a decorrere, non gia’ dalla data
della sentenza di accertamento della nullita’ del titolo
giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento, ovvero, nel
caso di operazioni bancarie, dal giorno in cui la rimessa che ha
ripianato un illegittimo addebito viene annotata nel conto. La Corte
distinguerebbe tra rimesse "solutorie", costituenti pagamenti
ripetibili, se non dovuti, e quelle "ripristinatorie" della
disponibilita’ accordata dalla banca al correntista mediante apertura
di credito.
Nel primo caso, la prescrizione della condictio indebiti
decorrerebbe dalla data della annotazione "a credito" successiva
all’illegittimo addebito da parte della banca; nel secondo caso la
solutio avverrebbe solo al termine del rapporto e la prescrizione del
diritto nascente da un’annotazione in conto inizierebbe a decorrere
dalla chiusura del conto (sulla nozione di "pagamenti" del
correntista nello svolgimento del conto corrente bancario e’
richiamata anche la giurisprudenza di legittimita’ sulla
identificazione di pagamenti suscettibili di revoca ai sensi
dell’art. 67, secondo comma, legge fallimentare, ante riforma,
perche’ eseguiti da un imprenditore in stato di insolvenza,
conosciuto dalla banca).
Pertanto, con la norma censurata, il legislatore avrebbe reso
vincolante la soluzione ermeneutica espressa dalla giurisprudenza di
legittimita’, individuando nella data della annotazione "a credito",
costituente rimessa "solutoria" e dunque pagamento "ripetibile", la
data della decorrenza del termine di prescrizione della condictio
indebiti.
Secondo un’altra possibile lettura della giurisprudenza di
merito, il censurato art. 2, comma 61, potrebbe essere inteso con
riferimento al disposto dell’art. 1827 cod. civ. e, dunque, al
diritto del correntista di fare espellere dal conto l’annotazione di
crediti della banca basati su titoli dichiarati nulli, annullati,
rescissi o risoluti (Tribunale di Milano, sentenza del 7 aprile
2011). In particolare, dovendosi considerare il disposto dell’art.
1827 cod. civ. come norma applicativa, nella specifica materia, dei
principi generali di cui all’art. 1422 cod. civ., l’azione
ripristinatoria del corretto saldo del conto corrente, con esclusione
delle partite basate su titoli nulli, andrebbe ricompresa tra le
azioni soggette a prescrizione ordinaria.
In questa chiave di lettura, il termine "annotazioni in conto" di
cui alla norma censurata si riferirebbe agli "addebiti" che la banca
annota in conto, dai quali, ove basati su titoli viziati,
decorrerebbe il termine di prescrizione dell’azione esperibile dal
correntista per ottenerne la cancellazione.
La richiamata giurisprudenza di merito ha dichiarato
manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalita’ della
norma in questione, non essendo stato ravvisato, nel detto intervento
legislativo, alcun contenuto innovativo, bensi’, nei termini di cui
sopra, di interpretazione autentica dell’art. 2935 cod. civ., letto
in combinato disposto con gli artt. 1832 e 1422 cod. civ.
La natura di norma di interpretazione autentica della
disposizione in esame comporterebbe, ad avviso dell’istituto di
credito, la infondatezza delle censure di cui all’ordinanza di
rimessione.
In particolare, non sarebbe ravvisabile alcuna violazione delle
attribuzioni del potere giudiziario, con esclusione dell’assunto
contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 6
della CEDU.
In considerazione delle interpretazioni rese plausibili dalla
norma censurata, difetterebbe ogni elemento da cui desumere la
incidenza sui giudizi in corso.
Invero, una indicazione interpretativa sul computo del termine di
prescrizione entro il quale vanno fatti valere eventuali diritti in
una particolare fattispecie non inciderebbe sul principio di azione
ex art. 24 Cost., ne’ tantomeno sul principio di uguaglianza ai sensi
dell’art. 3 Cost. In particolare, sotto il profilo della assunta
disparita’ di trattamento, l’istituto di credito osserva che
mancherebbero le fattispecie diverse a confronto, trattandosi di due
contraenti di un medesimo rapporto negoziale. Inoltre, la decorrenza
della prescrizione della condictio indebiti varrebbe ugualmente per i
versamenti indebiti del correntista e della banca.
3. – Con atto depositato in data 19 luglio 2011, e’ intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata
questione di legittimita’ costituzionale sia dichiarata inammissibile
o, comunque, infondata.
3.1. – In primo luogo, la difesa erariale deduce la
inammissibilita’ della questione, in quanto il Tribunale avrebbe
omesso di valutare i profili di rilevanza delle eccezioni formulate,
essendosi limitato a svolgere astratte considerazioni sulla
legittimita’ della norma censurata, senza spiegare se ed in quali
termini la sua applicazione possa incidere concretamente sull’esito
della causa pendente dinanzi a se’.
Al riguardo, il rimettente assumerebbe che la norma censurata,
nel far decorrere, in ordine alle operazioni bancarie in conto
corrente, la prescrizione del diritto a ripetere le somme
indebitamente versate (ad esempio, a titolo di interessi anatocistici
contabilizzati trimestralmente) dalla data di annotazione in conto,
violerebbe i principi sull’indebito pagamento espressi dalla Corte di
cassazione a sezioni unite, secondo cui la prescrizione inizia a
decorrere dalla data dei singoli pagamenti ovvero dalla chiusura del
conto a seconda che i versamenti effettuati abbiano natura solutoria
o ripristinatoria. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei
ministri, il giudice a quo avrebbe descritto genericamente la
fattispecie del giudizio principale, non specificando se la domanda
formulata nel detto giudizio possa trovare accoglimento in base ai
principi espressi dalla Corte di cassazione e, quindi, se sia
rilevante e decisivo, ai fini del decidere, lo ius superveniens, che
individua una diversa decorrenza dei termini prescrizionali. In
particolare, il rimettente non avrebbe precisato quando sarebbero
stati effettuati i versamenti delle somme richieste in ripetizione, a
quale credito siano stati imputati, se si sia trattato di pagamenti
di carattere "solutorio" o "ripristinatorio", in quanto inerenti a
situazioni extra-fido o eccedenti il massimo scoperto ovvero a
passivita’ rientranti nell’ambito della provvista.
3.2. – La difesa erariale deduce, inoltre, una lettura
indifferenziata e confusa della norma censurata da parte del
Tribunale, non essendo stata operata la necessaria differenziazione
tra le diverse disposizioni della prima e della seconda parte di
essa, attinenti rispettivamente alla interpretazione della disciplina
della prescrizione in relazione ai contratti di conto corrente
bancario e all’esercizio delle azioni restitutorie. In particolare,
avendo il Tribunale interpretato la seconda parte della norma
denunciata nel senso di una generale e radicale preclusione del
diritto di agire per la restituzione delle somme versate, sarebbe
irrilevante e, dunque, inammissibile la questione di
costituzionalita’ riferita alla prima parte di essa, relativa al tema
della prescrizione.
3.3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce la
inammissibilita’ della questione anche sotto il profilo della mancata
sperimentazione da parte del rimettente di una interpretazione della
norma censurata conforme a Costituzione (ordinanze n. 139, n. 101 e
n. 15 del 2011; n. 205 del 2008).
La difesa erariale sottolinea come molti giudici di merito,
abbiano optato per un’interpretazione costituzionalmente orientata
della norma, alcuni riconoscendo ad essa natura innovativa ed
escludendone l’applicazione per il passato (Corte di appello di
Ancona, sentenza del 3 marzo 2011), altri considerando la norma di
interpretazione autentica, con conseguente necessita’ di fare
decorrere la prescrizione decennale dalla data delle singole
annotazioni in conto (Tribunale di Milano, ordinanze del 4 e 7 aprile
2011).
In particolare, ad avviso del Presidente del Consiglio dei
ministri, la mancanza di una chiara opzione interpretativa sarebbe
particolarmente evidente con riguardo alla seconda parte della
disposizione censurata, concernente il divieto di azioni
restitutorie, in quanto il Tribunale, sia pure ipotizzando una
lettura in chiave di clausola di salvaguardia della posizione
giuridica di chi abbia gia’ ricevuto il rimborso cui la prescrizione
non puo’ essere piu’ eccepita, opterebbe per una diversa
interpretazione a sfavore del cliente, nel senso di una preclusione
assoluta all’esercizio del diritto di ripetizione dell’indebito,
omettendo di verificare se il divieto di cui trattasi possa essere
riferito solo ai diritti che si debbano ritenere prescritti in base
alla prospettata interpretazione autentica dell’art. 2935 cod. civ.
3.4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene,
altresi’, nel merito la questione non fondata.
Al riguardo – dopo avere richiamato le disposizioni del codice
civile in tema di contratto di conto corrente ordinario di cui agli
artt. 1823 (in base al quale i crediti derivanti dalle reciproche
rimesse sono inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del
conto), 1827 (secondo cui le annotazioni in conto non precludono
l’esercizio delle azioni ed eccezioni relative all’atto da cui deriva
il credito), 1832 (secondo cui l’estratto conto si intende approvato
se non e’ contestato nel termine pattuito, o in quello usuale, o
altrimenti nel termine che puo’ ritenersi congruo secondo le
circostanze, fatto salvo il diritto di impugnare il conto entro il
piu’ ampio termine decadenziale di sei mesi dalla ricezione
dell’estratto, nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, di
omissioni o duplicazioni) – la difesa erariale sottolinea come,
secondo consolidata giurisprudenza, l’approvazione e
l’incontestabilita’ dell’estratto conto si riferiscano soltanto a
profili di ordine contabile, fermo restando il diritto di accertare
la nullita’, annullabilita’, rescissione, risoluzione delle singole
clausole contrattuali o degli atti da cui siano derivate le
specifiche annotazioni in conto.
In base ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, le norme in
tema di contratto di conto corrente ordinario sarebbero applicabili
allo specifico contratto di conto corrente bancario, di cui agli
artt. 1852 e seguenti cod. civ., per i quali, anche per questa
fattispecie contrattuale, varrebbe la regola secondo cui, in caso di
mancata contestazione entro il termine decadenziale, le annotazioni
in conto si intendono approvate sotto il profilo contabile, fermo
restando il diritto di contestare, secondo la disciplina propria dei
singoli rapporti, la legittimita’ delle ragioni da cui derivano le
reciproche posizioni debitorie e creditorie.
Sul punto, ad avviso di una gran parte della giurisprudenza, in
caso di annotazioni derivanti da clausole negoziali nulle,
troverebbero applicazione i principi di cui all’art. 1422 cod. civ.,
secondo il quale l’azione di nullita’ puo’ essere esercitata in ogni
tempo, fatti salvi gli effetti della prescrizione dell’azione di
ripetizione, con la conseguenza che solo dalla chiusura del conto,
momento in cui diventano esigibili i crediti derivanti dal rapporto e
si realizzano le operazioni di pagamento, inizierebbe a decorrere il
termine di prescrizione per la ripetizione di quanto indebitamente
versato per effetto delle clausole nulle (questo indirizzo
giurisprudenziale sarebbe stato sostanzialmente avallato dalla
sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 24418 del 2
dicembre 2010, che ha individuato un termine anteriore costituito dal
momento del singolo versamento con riferimento alla sola ipotesi in
cui il cliente provveda a coprire un passivo eccedente i limiti del
proprio accreditamento).
La difesa erariale sottolinea come una diversa giurisprudenza
minoritaria non condivida l’estensione generalizzata al conto
corrente bancario della stessa disciplina prevista per il conto
corrente ordinario in quanto: a) nel contratto di conto corrente
ordinario la regola della decorrenza della prescrizione delle
reciproche pretese dal momento della chiusura del conto troverebbe
razionale giustificazione nella breve durata del rapporto (ai sensi
dell’art. 1831 cod. civ. ordinariamente pari ad un semestre), mentre
la disciplina codicistica del contratto di conto corrente bancario
non prevedrebbe alcun termine di durata, prolungandosi quest’ultimo
per un indeterminato periodo di tempo, con la conseguenza che la
chiusura del conto e l’esercizio delle azioni derivanti dalle
annotazioni da clausole o atti viziati rischierebbero di essere
differiti per tempi estremamente lunghi, con pregiudizio delle
esigenze di certezza e stabilita’ dei rapporti giuridici; b) sotto un
profilo strettamente ermeneutico, l’art.1857 cod. civ. si limiterebbe
a dichiarare applicabile al conto corrente bancario le sole
disposizioni di cui agli artt. 1826, 1829, 1832 cod. civ., con la
conseguenza che – atteso il mancato richiamo degli artt. 1823 e 1827
cod. civ. – non risulterebbe certa l’estensione della regola secondo
cui l’approvazione dell’estratto conto redatto periodicamente si
riferisce ai soli aspetti contabili del rapporto, lasciando
impregiudicata la possibilita’ di contestare la legittimita’
sostanziale delle singole annotazioni.
Il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia come il
censurato art. 2, comma 61, si sia inserito in questo complesso
scenario normativo e giurisprudenziale, attraverso una ragionevole
soluzione interpretativa.
Con riferimento alla prima parte della citata disposizione,
escluso che il legislatore abbia assunto l’annotazione come termine
per l’esercizio dell’azione di ripetizione – essendo pacifico che
tale azione e’ esperibile solo per effetto di un pagamento indebito –
o che l’annotazione sia la fonte costitutiva del credito riportato
nel conto, secondo una possibile interpretazione la norma si
inserirebbe nel solco della disposizione dell’art. 1832 cod. civ.
completandone la disciplina con specifico riferimento ai contratti di
conto corrente bancario. In questa prospettiva, il legislatore si
sarebbe limitato ad aggiungere al termine decadenziale previsto
dall’art. 1832 cod. civ. un ulteriore termine prescrizionale per
l’esercizio dell’azione diretta a contestare, sempre ed
esclusivamente sul piano contabile, l’esattezza delle annotazioni
eseguite. Ma tale interpretazione, ad avviso della difesa statale,
sarebbe poco convincente perche’ la norma sarebbe sostanzialmente
priva di efficacia, non avendo senso affermare che sia prescritta
l’azione dalla quale si sia gia’ decaduti.
Piu’ convincente sarebbe la tesi secondo cui il legislatore, nel
riferirsi ai «diritti nascenti dalle annotazioni», abbia inteso
richiamare il diritto di contestare giudizialmente non solo i profili
contabili, ma anche le ragioni sostanziali dalle quali e’ derivata
l’annotazione in conto e, percio’, il diritto di accertare la
mancanza di un valido titolo giustificativo della posta creditoria,
annotata in quanto derivante da una clausola negoziale o da un atto
invalido (ad esempio, applicazione di interessi ultra-legali;
indebita capitalizzazione di interessi, fonte di interessi
anatocistici)
In particolare, il legislatore avrebbe voluto affermare che sono
soggette a prescrizione non solo le azioni di ripetizione di quanto
eventualmente pagato in base ad una clausola nulla, ai sensi
dell’art. 1422 cod. civ., ma anche le azioni di accertamento della
illegittimita’ delle annotazioni eseguite in base alle predette
clausole. In tal modo, si sarebbe chiarito che, nel contratto di
conto corrente bancario, le annotazioni hanno la funzione di rendere
definitivi, se non contestati entro un termine prescrizionale
ordinario, i crediti ed i debiti annotati nel conto sia pure in base
ad una disposizione contrattuale viziata.
Pertanto, ad avviso della difesa erariale, nell’ottica di
un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma
censurata, si potrebbe ritenere che con essa il legislatore abbia
voluto precisare la portata dell’art. 2935 cod. civ., individuando
nella annotazione, cui le parti hanno inteso dare una particolare
valenza in base al sinallagma contrattuale, il momento di decorrenza
della prescrizione del diritto nascente da quella operazione.
Quanto alla seconda parte del censurato art. 2, comma 61, il
Presidente del Consiglio dei ministri afferma che debba essere letta
ed interpretata in correlazione con la prima parte di essa, di cui
costituisce corollario. In particolare, con detta disposizione, il
legislatore non avrebbe inteso precludere qualsiasi azione
restitutoria derivante dal contratto di conto corrente bancario,
bensi’ chiarire che non e’ possibile proporre azioni di ripetizione
di indebito qualora risulti ormai prescritta l’azione per fare valere
l’illegittimita’ delle annotazioni in conto.
La difesa erariale ricorda come la Corte costituzionale abbia
piu’ volte affermato che il legislatore puo’ adottare norme che
precisano il significato di altre disposizioni legislative non solo
quando sussista una situazione di incertezza nell’applicazione del
diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza
di un indirizzo omogeneo giurisprudenziale, quando la scelta imposta
dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo
originario, con cio’ vincolando un significato ascrivibile alla norma
anteriore (sentenze n. 209 del 2010; n. 311 del 1995; n. 397 del
1994; n. 480 del 1992).
Con riferimento alla portata retroattiva della norma
interpretativa, sono stati, inoltre, individuati una serie di limiti
che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali, tra cui i
principi di ragionevolezza, uguaglianza, quello dell’affidamento
legittimamente posto sulla certezza dell’ordinamento giuridico e del
rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario (sentenze n.
525 del 2000 e n. 397 del 1994).
Nella fattispecie, il Presidente del Consiglio dei ministri
sottolinea che, pur dovendosi riconoscere la prevalenza dell’opzione
interpretativa favorevole alla tesi della cosiddetta unitarieta’ del
rapporto di conto corrente, sia pure con taluni distinguo nell’ambito
della stessa (versamenti ripristinatori e solutori), non puo’
escludersi la possibilita’ di altre diverse soluzioni ermeneutiche,
sostenute dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che, operando una
valutazione del contratto di conto corrente in termini
sostanzialmente autonomi rispetto ai collegati contratti di
apprestamento della provvista, valorizzano la facolta’ del
correntista di disporre in qualunque momento del relativo saldo o di
richiedere un estratto conto. In questa ottica, si configurerebbe la
possibilita’ di accertare l’indebita apposizione di interessi,
competenze e spese e di richiederne la restituzione, con conseguente
decorrenza del termine prescrizionale dal momento in cui la banca ha
provveduto all’annotazione della posta in contestazione, in quanto
ciascuna di queste somme costituirebbe autonomamente un indebito,
oggetto di specifica domanda di restituzione (Corte d’appello di
Torino, sentenza del 7 maggio 2004, n. 741; Tribunale di Mantova,
sentenza del 2 febbraio 2009; Tribunale di Roma, sentenze del 26
maggio 1999, del 14 aprile 1999 e del 20 settembre 1996, con
riferimento all’ipotesi di libretti di deposito bancario, Corte di
Cassazione, sezione prima civile, sentenza del 3 maggio1999, n.
4389).
Infine, ad avviso della difesa erariale, non avrebbe pregio
l’osservazione del Tribunale secondo cui l’annotazione e’ circostanza
di fatto che esula dalla sfera conoscitiva del cliente, il quale
sarebbe edotto delle movimentazioni del proprio conto con la
ricezione dell’estratto conto, in quanto rilevante ai fini della
prescrizione non sarebbe tanto il concreto esercizio del diritto ma
l’astratta possibilita’ di esercitarlo (Corte di cassazione, sezione
prima civile, sentenza del 22 aprile 2010, n. 9620). Ai sensi
dell’art. 1852 cod. civ., il cliente avrebbe certamente la
possibilita’ di disporre del saldo in qualunque momento, dato che,
ancora prima della scadenza del termine per l’invio dell’estratto,
potrebbe avere certezza della esistenza sul conto delle somme di cui
intende disporre nonche’ delle annotazioni in esso contenute.
La norma in questione, limitandosi ad esplicitare regole gia’
desumibili dal sistema, non lederebbe ne’ l’effettivita’ del diritto
dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi, di cui all’art. 24 Cost., ne’ l’integrita’ delle
attribuzioni costituzionali dell’autorita’ giudiziaria, di cui
all’art. 102 Cost., ne’ tantomeno l’art. 117 Cost., in relazione
all’art. 6 CEDU.
4. – In data 13 gennaio 2012, la Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore ha depositato
atto di costituzione di nuovo di nuovo difensore, in aggiunta a
quelli gia’ costituiti.
5. – In data 17 gennaio 2012 la detta banca ha depositato memoria
illustrativa, nella quale, in primo luogo, ribadisce
l’inammissibilita’ della questione, in quanto: a) sarebbe carente la
motivazione sulla rilevanza; b) sarebbe del pari carente la
descrizione dei fatti di causa, perche’ il rimettente, in presenza di
una norma come quella censurata (recante due disposizioni tra loro
connesse, ma con distinto contenuto precettivo), non avrebbe tenuto
conto di tale complessita’ normativa, articolando le sue censure in
maniera indistinta rispetto ai due periodi che compongono la norma
stessa. Inoltre, il giudice a quo, prendendo le mosse per le sue
argomentazioni dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni
unite civili, n. 24418 del 2010, non avrebbe considerato le ragioni
complessive svolte dalla Corte di legittimita’, cosi’ incorrendo
ancora in omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza; c) il
rimettente si sarebbe sottratto all’onere di sperimentare la
possibilita’ di pervenire ad una doverosa interpretazione
costituzionalmente orientata, peraltro individuata anche in alcune
pronunzie di Corti territoriali.
Nel merito, l’istituto di credito ribadisce e sviluppa le
argomentazioni gia’ svolte nell’atto di costituzione.
6. – In data 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei
ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle
conclusioni di cui alla memoria di intervento.
7. – Il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 10 marzo 2011
(r.o. n. 166 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3,
24, 41, 47, 102, Cost., questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma aggiunto da detta
legge di conversione).
7.1. – Il rimettente premette che U.M. aveva convenuto in
giudizio la San Paolo Banco di Napoli s.p.a. – filiale di Benevento –
chiedendo la rideterminazione del saldo del conto corrente bancario
n. 7073 (poi corretto in quello n. 27/90), aperto il 14-21 settembre
1992 e chiuso il 31 dicembre 2006, con condanna della banca alla
restituzione dell’indebito versato, stante l’addebito, nel corso del
rapporto bancario, di interessi anatocistici e commissioni di massimo
scoperto non dovuti; che, costituitasi in giudizio, la banca
convenuta aveva dedotto la nullita’ dell’atto di citazione per
genericita’ e indeterminatezza dei fatti costitutivi posti alla base
della domanda ed aveva eccepito la prescrizione decennale dell’azione
di ripetizione dell’indebito, in quanto decorrente dalla data di
annotazione di ogni singola posta contestata, nonche’ la decadenza
dalla contestazione degli estratti conto, chiedendo il rigetto della
domanda; che, disposta CTU per il ricalcolo del saldo con
applicazione del criterio della capitalizzazione annuale degli stessi
(dalla quale era emerso un saldo reale a favore dell’attore di euro
26.832,87 al 31 dicembre 2006), la causa veniva riservata in
decisione; che, in considerazione dell’intervenuta sentenza della
Corte di cassazione, sezioni unite civili n. 24418 del 2010, la causa
era rimessa in istruttoria, fissando l’udienza del 10 marzo 2011 per
la comparizione del CTU al fine di incaricare quest’ultimo della
ricostruzione del rapporto bancario alla luce dei principi giuridici
affermati nella detta sentenza, con ricalcolo epurato integralmente
dall’interesse anatocistico (criterio cosiddetto dell’interesse
semplice); che, nelle more del giudizio, in data 27 febbraio 2011,
entrava in vigore il citato art. 2, comma 61.
7.2. – In punto di rilevanza, dopo avere riportato il testo della
norma censurata, il giudice a quo osserva di non potere prescindere
dalla sua applicazione ai fini della decisione in ordine al se ed in
quali termini conferire al CTU un incarico integrativo di ricalcolo
del rapporto bancario, avendo la banca convenuta tempestivamente
eccepito nella comparsa di costituzione la prescrizione dell’azione
di ripetizione dell’indebito proposta dall’attore.
Infatti, ad avviso del rimettente, se la nuova norma dovesse
interpretarsi nel senso che la prescrizione del diritto alla
ripetizione dell’indebito decorre non gia’ dalla data di estinzione
del rapporto di conto corrente (come affermato da Corte di
cassazione, sezioni unite civili, n. 2448 del 2010), ma dal giorno
della singola annotazione, sarebbe prescritto il diritto dell’attore
alla ripetizione degli importi versati a titolo solutorio ed annotati
in data anteriore al 5 marzo 1997, ovvero oltre dieci anni prima
della data di notificazione della richiesta stragiudiziale di
restituzione dell’indebito (con raccomandata notificata alla banca in
data 5 marzo 2007).
Inoltre, se la seconda parte della norma dovesse interpretarsi
nel senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente
ciascuna delle parti puo’ non restituire gli importi, anche non
dovuti, gia’ versati alla data dell’entrata in vigore della legge di
conversione n. 10 del 2011, la conseguenza sarebbe il rigetto totale
della domanda di restituzione dell’indebito, essendo stato il
rapporto consensualmente chiuso in data 31 dicembre 2006.
7.3. – Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il
rimettente assume la violazione dei limiti interni, individuati dalla
Corte costituzionale, alla ammissibilita’ di una norma interpretativa
nonche’ degli artt. 3, 24, 41, 47, 102, Cost.
Riguardo alla prima parte della norma censurata, rileva la
violazione dei limiti interni all’ammissibilita’ delle norme
interpretative ed in generale alla efficacia retroattiva delle leggi,
sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto: 1) non vi era
alcun dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza della
prescrizione dei diritti nascenti dall’annotazione delle operazioni
bancarie in conto corrente, perche’ la Corte di cassazione, nella
sentenza n. 24418 del 2010, «per la particolare importanza delle
questioni sollevate», ha ribadito che, nei contratti bancari in conto
corrente, il termine di prescrizione decennale dell’azione di
ripetizione dell’indebito (ad esempio per nullita’ della clausola di
capitalizzazione degli interessi) decorre, qualora i versamenti
eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto
funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione
del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono
stati registrati; 2) la norma in questione sotto forma asseritamente
interpretativa, di fatto innova, scontrandosi con la disciplina
normativa e la natura giuridica delle operazioni bancarie in conto
corrente, di cui agli artt. 1852-1857 cod. civ., nonche’ con il
principio generale di cui all’art. 2935 cod. civ. in tema di
decorrenza della prescrizione, poiche’ la dottrina e la
giurisprudenza hanno sempre ritenuto che nei contratti bancari, quali
contratti unitari, fonti di un unico rapporto giuridico, anche se
articolati in una pluralita’ di atti esecutivi, solo con il conto
finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle
parti e se ne determina l’esigibilita’.
Inoltre, ove la norma censurata si applicasse anche per il
passato e ai giudizi in corso, si avrebbe non soltanto una violazione
del principio di uguaglianza e un’ingiustificata disparita’ di
trattamento, ma anche la violazione dell’art. 24 Cost. (in quanto le
norme sulla prescrizione, pur avendo natura sostanziale, producono
effetti sul piano processuale, perche’, invocando l’effetto estintivo
delle stesse, e’ possibile impedire ai titolari di diritti di
ottenerne la realizzazione in via giudiziaria) e dell’art. 102 Cost.,
stante la invasione ingiustificata delle prerogative giudiziarie.
Il giudice a quo ritiene che la norma censurata violi anche gli
artt. 41 e 47 Cost., frustrando i principi di tutela del risparmio
delle famiglie e delle imprese e, dunque, la libera iniziativa
economica. Infatti, la norma in questione, sebbene inserita in una
legge titolata «Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di
sostegno alle imprese e alle famiglie», inciderebbe negativamente
sulle legittime aspettative di esse, volte ad ottenere in
restituzione ingenti somme indebitamente contabilizzate dalla
controparte durante lo svolgimento di rapporti in conto corrente e
percepite in violazione di norme di ordine pubblico. Inoltre, detta
norma rischierebbe di pregiudicare anche il diritto delle banche ad
ottenere in restituzione somme date a mutuo ai correntisti in regime
di apertura di credito in conto corrente, se annotate prima di dieci
anni dalla formale richiesta di rientro o di pagamento del saldo
finale di chiusura del conto.
Ad avviso del rimettente, la seconda parte della norma censurata,
nel disporre che «In ogni caso non si fa luogo alla restituzione
degli importi gia’ versati alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge», in violazione non solo
delle principali regole giuridiche e costituzionali sopra richiamate,
ma anche dei canoni di logica e avvedutezza elementari,
irragionevolmente determinerebbe che chi (anche una banca) abbia
versato alla data del 27 febbraio 2011 (data di entrata in vigore
della legge di conversione n. 10 del 2011) degli importi a credito in
un rapporto regolato in conto corrente non potrebbe ottenerli "in
ogni caso" in restituzione dal suo debitore.
8. – Con memoria depositata in data 14 luglio 2011, si e’
costituita in giudizio il Banco di Napoli s.p.a. (gia’ San Paolo
Banco di Napoli s.p.a.), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, chiedendo, previa riunione con i procedimenti r.o. n.
145 del 2011 e n. 167 del 2011 e con quegli altri che dovessero
essere in tempo utile promossi in via incidentale, che la sollevata
questione di legittimita’ costituzionale sia dichiarata inammissibile
e, comunque, infondata.
8.1. – In primo luogo, l’istituto di credito eccepisce la
inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale per
mancata dimostrazione da parte del rimettente di avere sperimentato
interpretazioni "adeguatrici" ovvero costituzionalmente orientate
(sentenza n. 217 del 2010), nonche’ per indeterminatezza ed oscurita’
del petitum dell’ordinanza di rimessione (sentenza n. 91 del 2010).
Inoltre, la banca deduce la inammissibilita’ della questione per
contraddittorieta’ ed insufficienza della motivazione sulla
rilevanza, atteso che il rimettente avrebbe attribuito
all’applicazione della norma censurata conseguenze che, viceversa,
discendono dai principi innovativi dettati dalla Corte di cassazione,
a sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010. In particolare, la
questione di legittimita’ costituzionale sarebbe stata sollevata
sull’erroneo presupposto che solo la norma censurata consentirebbe
alla banca di opporre l’eccezione di prescrizione, prima della "data
di estinzione del rapporto di conto corrente", mentre anche la Corte
di cassazione, a sezioni unite, ha ammesso questa possibilita’ in
tutti i casi di «importi versati a titolo solutorio». Peraltro,
l’istituto di credito evidenzia le scarne indicazioni in ordine al
caso concreto, con conseguente manifesta irrilevanza della questione.
La Banco di Napoli s.p.a. deduce, altresi’, che il rimettente,
nell’esporre le ragioni per le quali la norma "interpretativa"
determinerebbe conseguenze irragionevoli o lesive di principi
costituzionali, avrebbe innanzitutto lamentato l’intervento del
legislatore con una "norma interpretativa" in assenza di un dubbio
ermeneutico. Invero, come evidenziato dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 71 del 2010), la norma interpretativa non richiederebbe
alcun contrasto giurisprudenziale in ordine alla norma da
interpretare. Peraltro, nel caso di specie, prima dell’intervento
della Cassazione, vi sarebbero state in materia due sole pronunce di
legittimita’ (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze del
14 maggio 2005, n. 10127 e del 9 aprile 1984, n. 2262), rispetto alle
quali la Corte avrebbe affermato nuovi principi. Il legislatore,
dunque, ad avviso dell’istituto di credito, sarebbe intervenuto per
prevenire nuovi contrasti sulla materia, indicando una chiave di
lettura della normativa, alla luce dei principi affermati dalla Corte
di cassazione.
L’Istituto di credito sottolinea, poi, come, diversamente da
quanto ritenuto dal rimettente, la norma censurata non innoverebbe
ne’ modificherebbe la normativa in materia, limitandosi ad assegnare
alla disposizione interpretata un significato gia’ in essa contenuto,
come una delle possibili letture del testo originario.
Invero, a detta del Banco di Napoli s.p.a., con la norma
censurata il legislatore, coerentemente con i principi affermati in
materia dalla Corte di cassazione, sezioni unite, nella sentenza n.
24418 del 2010, avrebbe previsto (ferma l’imprescrittibilita’
dell’azione di nullita’ del negozio che genera l’addebito o
l’accredito sul conto), la decorrenza dalla annotazione della
prescrizione relativa all’azione di rettifica della posta contabile,
considerato che l’unitarieta’ del rapporto derivante dal contratto
bancario non renderebbe necessaria la chiusura del conto per
stabilire l’esatto ammontare dei crediti e debiti delle parti tra
loro.
Pertanto, la norma censurata non comporterebbe una deroga
all’art. 2935 cod. civ., in quanto la decorrenza della prescrizione
dalla annotazione non potrebbe riferirsi ai crediti della banca
nascenti dall’apertura di credito in conto corrente (non potendo la
banca esigere il rientro da parte del correntista fino alla revoca o
scadenza dell’apertura di credito), bensi’ al diritto di contestare
gli eventuali accrediti o addebiti privi di causa.
Il Banco di Napoli s.p.a. eccepisce, altresi’, l’inammissibilita’
(per mancata motivazione) e, comunque, la infondatezza delle censure
relative agli artt. 3, 24 e 102 Cost., concernenti il primo capoverso
del censurato art. 2, comma 61.
Inoltre, l’istituto di credito deduce la inammissibilita’ e/o
infondatezza della censura relativa agli artt. 41 e 47 Cost., in
quanto sarebbe illogico interpretare la norma censurata nel senso che
il diritto della banca al rimborso del finanziamento possa essere
fatto valere dall’annotazione dei singoli utilizzi, poiche’ il
diritto al rimborso dell’apertura di credito concessa al cliente e’
esercitabile solo alla chiusura della linea di credito per scadenza o
revoca.
Infine, il Banco di Napoli s.p.a. eccepisce la inammissibilita’
della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 61,
secondo capoverso, stante la assoluta mancanza di motivazione ad essa
sottesa.
8.2. – Con atto depositato in data 6 settembre 2011 e’
intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio del ministri,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la sollevata questione di legittimita’ costituzionale
sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
8.3. – In primo luogo, la difesa erariale deduce la
inammissibilita’ della questione con riguardo alla seconda parte
della norma censurata secondo cui «non si fa luogo alla restituzione
degli importi gia’ versati», essendosi il rimettente limitato a
formulare l’ipotesi che essa impedisca la restituzione di quanto
pagato in eccesso, senza sperimentare altre possibili soluzioni
ermeneutiche conformi al dettato costituzionale.
8.4. – Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri
svolge le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della
questione, di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo
al giudizio r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio.
In particolare, con riferimento ai giudizi in esame, la difesa
erariale sottolinea che non risultano violati il principio di
uguaglianza e il diritto di agire in giudizio, essendo evidente che
la norma interpretativa di cui si tratta si applica in ugual modo ad
entrambe le parti del rapporto e che la norma sulla prescrizione,
avendo natura sostanziale e non processuale, non comporta alcuna
lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 102 Cost.
8.5. – In data 13 gennaio 2012, il Banco di Napoli s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro-tempore, ha depositato atto di
costituzione di nuovo difensore, in aggiunta a quelli gia’
costituiti.
8.6. – Il 17 gennaio 2012, l’ente ora detto ha depositato memoria
illustrativa, ribadendo e sviluppando le conclusioni di cui alla
memoria di costituzione.
8.7. – In data 17 gennaio 2012, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle
conclusioni di cui alla memoria di intervento.
9. – Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con
ordinanza dell’8 aprile 2011 (r.o. n. 167 del 2011), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 23, 24, 47, 111, 117 Cost., questione di
legittimita’ costituzionale della stessa norma gia’ censurata con le
ordinanze sopra richiamate.
9.1. – In punto di rilevanza, il rimettente deduce che, alla luce
del primo capoverso della norma censurata, qualificato dal
legislatore di natura interpretativa, dovrebbero essere dichiarate
prescritte tutte le somme illegittimamente addebitate oltre dieci
anni prima della notifica dell’atto di citazione. Inoltre, in
applicazione del secondo capoverso della norma censurata, tutte le
somme indebitamente iscritte nel conto dell’attore non potrebbero
essere ripetute, trattandosi di operazioni anteriori alla data di
entrata in vigore della citata legge di conversione (27 febbraio
2011).
9.2. – Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il
rimettente esamina distintamente i due periodi della norma censurata.
Quanto al primo, concernente l’interpretazione dell’art. 2935
cod. civ., il giudice a quo sostiene che detta norma si porrebbe in
contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 47 e 117 Cost.
In primo luogo, il rimettente assume la violazione dell’art. 3
Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della norma stessa, in
quanto: 1) facendo decorrere la prescrizione dell’azione di
ripetizione dell’indebito dall’annotazione, attribuirebbe a
quest’ultima un effetto "solutorio" che l’annotazione non potrebbe
per se stessa avere, non essendovi stato il pagamento, e cio’ in
contrasto con la ricostruzione operata dalla Corte di cassazione, da
ultimo, a sezioni unite, con la sentenza n. 24418 del 2010, secondo
cui il termine di prescrizione decennale cui tale azione di
ripetizione e’ soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal
correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto funzione
ripristinatoria della provvista, dalla data in cui e’ stato estinto
il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono
stati registrati; 2) se la norma dovesse invece interpretarsi nel
senso che si riferisca all’azione volta a fare dichiarare la nullita’
della previsione contrattuale in base alla quale e’ stata effettuata
l’annotazione, si sarebbe in presenza di una disposizione di
carattere eccezionale priva di qualsiasi giustificazione, essendo
principio generale, non suscettibile di eccezioni, quello secondo cui
l’azione di nullita’ e’ imprescrittibile; 3) la norma violerebbe
tutti i limiti interni all’ammissibilita’ delle norme interpretative
e all’efficacia retroattiva della legge, perche’ introdurrebbe una
deroga al principio generale stabilito dall’art. 2935 cod. civ., che
non trova alcuna ragionevole giustificazione e sarebbe, altresi’,
lesiva dell’affidamento dei risparmiatori ingenerato dalla legge
vigente e da consolidata giurisprudenza circa l’aspettativa di
ottenere la ripetizione di quanto illegittimamente addebitato dalle
banche, minando la certezza dei rapporti giuridici e la coerenza del
sistema.
Il rimettente assume anche la violazione degli artt. 24 e 111
Cost., in quanto 1) la norma censurata consentirebbe alla banca,
attraverso l’annotazione, di precostituire la prova del dies a quo
del termine di prescrizione, cosi’ sovvertendo i principi generali in
materia di prova di cui agli artt. 2709 e seguenti cod. civ., che
riconoscono efficacia probatoria alle scritture dell’imprenditore
solo "contro" di lui, e di cui all’art. 634 cod. proc. civ. in
materia di procedimento di ingiunzione, che attribuisce alle
scritture contabili in favore dell’imprenditore rilevanza solo ai
fini di una tutela sommaria; 2) la norma si risolverebbe
nell’attribuzione alla banca di un potere di attestazione, attraverso
l’annotazione, in contrasto con la marcata natura privatistica che la
piu’ recente legislazione in materia bancaria ha attribuito agli
istituti di credito; 3) la norma consentirebbe ad una delle parti di
godere di una posizione privilegiata nella costituzione della prova,
in contrasto con l’esigenza che la difesa in giudizio si svolga in
modo adeguato e con parita’ delle armi tra i contendenti, non solo
con riguardo al potere di allegazione, ma anche al diritto alla
prova.
Il giudice a quo sospetta la illegittimita’ costituzionale del
primo capoverso anche in riferimento all’art. 47 Cost., sotto il
profilo della tutela dei risparmiatori, in quanto la norma censurata
introdurrebbe una disciplina di privilegio per le banche e quindi di
svantaggio per i singoli risparmiatori.
Infine, il rimettente lamenta la violazione dell’art.117, primo
comma, Cost., in relazione all’art. 12 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in quanto la norma censurata, introducendo una
disciplina palesemente di favore per le banche e sfavorevole ai
consumatori, violerebbe il fondamentale principio cui deve essere
improntata l’attivita’ legislativa dell’Unione e degli Stati che vi
aderiscono, secondo il quale, nei rapporti contrattuali con le
imprese, deve essere assicurata particolare tutela e protezione al
consumatore, in quanto contraente debole, nell’ottica di un
necessario riassetto degli equilibri di fatto esistenti.
Il secondo periodo della norma censurata – che, secondo il
rimettente, si presterebbe a due possibili interpretazioni, quella
secondo cui per «importi gia’ versati» si dovrebbero intendere gli
importi gia’ annotati, e quella secondo cui per «importi gia’
versati» si dovrebbero intendere gli importi che, a chiusura del
conto, siano stati determinati ed eventualmente anche corrisposti –
sarebbe invece in contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 111 e 117 Cost.
In particolare, il giudice a quo lamenta la violazione dell’art.
3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della norma
censurata, in quanto: 1) sia che si voglia considerare il versamento
come annotazione, sia che lo si voglia intendere come riferito alla
chiusura del conto, verrebbero cancellati i diritti delle parti
scaturenti da un eventuale errore di calcolo o da nullita’ delle
clausole sulla base delle quali i calcoli stessi sono stati
effettuati; 2) si tratterebbe di una norma irragionevolmente
retroattiva, con incidenza su posizioni giuridiche gia’ formatesi,
anche se non ancora accertate giudizialmente; 3) la norma, operando
retroattivamente, lederebbe l’affidamento dei cittadini nella legge,
lacerando la coerenza dell’ordinamento stesso; 4) il fatto stesso che
si introduca una norma che regola anche per il passato in modo
diverso i rapporti patrimoniali, arrecherebbe un vulnus evidente al
principio della certezza del diritto. Inoltre, ad avviso del
rimettente, la disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 23
Cost., stante il sostanziale effetto ablativo nei confronti di chi
sia stato vittima di un errore di annotazione ovvero di
un’annotazione in forza di una clausola nulla, senza che sussista
alcuna ragione di interesse pubblico che ne giustifichi il contenuto
ablatorio.
Ancora, il secondo capoverso della norma censurata violerebbe
l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del
Protocollo numero 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali – come interpretato
dalla Corte EDU nel senso che la nozione di "beni" puo’ ricomprendere
sia dei "beni effettivi" che dei valori patrimoniali compresi i
crediti, in virtu’ dei quali il ricorrente puo’ pretendere di avere
almeno una speranza legittima di ottenere l’effettivo godimento di un
diritto di proprieta’ – in quanto la norma censurata si risolverebbe
in una ingiustificata ablazione di un diritto di credito.
9.3. – Con memoria depositata il 30 giugno 2011, si e’ costituito
nel giudizio di legittimita’ costituzionale A.C. chiedendo
l’accoglimento della questione di legittimita’ costituzionale del
citato art. 2, comma 61, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 47,
77, 102, 111 e 117, Cost., parametro quest’ultimo evocato in
relazione all’art. 6 della CEDU.
In primo luogo, la parte privata sostiene il contrasto della
norma censurata con l’art. 77 Cost., mancando, nel caso di specie, i
requisiti di validita’ costituzionale relativi alla preesistenza dei
presupposti di necessita’ e urgenza (sentenza n. 29 del 1995). In
particolare, non sarebbe indicato, ne’ individuabile il collegamento
formale delle tematiche urgenti di cui alla premessa del decreto
(misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie) con la norma de qua, oggetto di eccezione.
La detta parte, poi, deduce la violazione dell’art. 117, primo
comma, Cost. in relazione all’art. 6 della CEDU, sul diritto all’equo
processo, trattandosi di un intervento legislativo che trova
applicazione, stante l’efficacia retroattiva, anche nei processi in
corso, con incidenza sull’amministrazione della giustizia, in
mancanza di motivi imperativi di carattere generale (ad esempio, come
per i motivi di carattere storico epocale o imperfezioni tecniche
della legge interpretata).
Il deducente lamenta anche la violazione dell’art. 3 Cost. sotto
il profilo del principio di uguaglianza (per disparita’ di
trattamento tra titolari di diritti restitutori nascenti da rapporti
bancari di conto corrente e titolari di analoghe posizioni soggettive
regolate da conto corrente ordinario; tra correntisti che abbiano
chiuso il conto prima del 27 febbraio 2011 e dopo tale data; tra i
versamenti del cliente e gli accrediti della banca); del principio di
ragionevolezza (in quanto irrazionalmente si sarebbe voluto
anticipare alla data dell’annotazione la decorrenza della
prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito ed, altresi’,
precludere l’azione giudiziaria per le somme gia’ versate,
discriminando i cittadini sulla base del solo dato temporale);
nonche’ del principio di affidamento connaturato allo Stato di
diritto.
La parte privata assume il contrasto della norma in questione
anche con l’art. 23 Cost., in quanto non sarebbe dato rinvenire
alcuna ragione di interesse pubblico che possa legittimare il
contenuto ablatorio della previsione.
La norma de qua violerebbe poi: 1) l’art. 24 Cost., in quanto la
preclusione del diritto di ripetizione delle somme versate
inciderebbe sul diritto dell’individuo alla tutela giurisdizionale;
2) l’art. 102 Cost., in quanto il carattere retroattivo della norma
comporterebbe una incidenza sulla integrita’ delle attribuzioni del
potere giurisdizionale; 3) l’art. 111 Cost. , come diritto ad un
giusto processo.
E’ addotta, altresi’, la violazione dell’art. 47 Cost., in quanto
la norma in questione, impedendo la ripetizione di somme versate (sia
dal correntista che dagli istituti di credito), non sarebbe conforme
al principio della tutela giurisdizionale del risparmio.
Infine, la norma censurata comporterebbe la violazione dell’art.
2 Cost. in quanto, negando il diritto alla ripetizione di somme
versate e comportando il decorso del termine di prescrizione del
diritto alla ripetizione dell’indebito dall’annotazione, quale atto
compiuto dalla banca (che e’ la sola a "tenere il conto") anche
nell’ignoranza del correntista, contrasterebbe con il principio di
solidarieta’ tra le parti del rapporto contrattuale, sancito anche
dalla Corte di cassazione.
9.4.- Con memoria depositata in data 6 settembre 2011, si e’
costituita in giudizio la Unicredit s.p.a. – in qualita’ di societa’
incorporante la Unicredit Banca di Roma s.p.a. – in persona del
legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che la sollevata
questione di legittimita’ costituzionale sia dichiarata inammissibile
o infondata.
In primo luogo, l’istituto di credito eccepisce la
inammissibilita’ della questione per difetto di motivazione sulla
rilevanza e violazione del principio di autosufficienza
dell’ordinanza di rimessione, non avendo il rimettente affatto
illustrato la materia del contendere del giudizio principale.
In secondo luogo, la questione sollevata sarebbe inammissibile
per mancata sperimentazione di un’interpretazione costituzionalmente
orientata della norma censurata, tanto piu’ che la giurisprudenza di
merito avrebbe gia’ messo in luce come una corretta interpretazione
della detta disposizione sia compatibile con il dettato
costituzionale.
In particolare, il Tribunale di Milano, con ordinanze del 4 e 7
aprile 2011, avrebbe ritenuto come, con la norma censurata, il
legislatore abbia precisato i limiti prescrizionali del diritto
nascente dall’annotazione a seguito dell’accertamento della nullita’
dell’atto sottostante da cui deriva il credito annotato, in
conformita’ a quanto disposto dall’art. 1422 cod. civ.
Nel merito, ad avviso dell’istituto di credito, la questione non
sarebbe fondata, in quanto la disposizione avrebbe valenza meramente
interpretativa, tenuto anche conto che l’imprescrittibilita’
dell’azione di nullita’ non osta alla salvezza di determinati atti
(pagamenti, annotamenti) compiuti da oltre dieci anni, alla stregua
di quanto disposto dall’art. 1422 cod. civ.
9.5. – Con atto depositato in data 6 settembre 2011, e’
intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
sollevata questione di legittimita’ costituzionale sia dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata.
In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilita’
della questione, per omessa descrizione dei fatti di causa nonche’ di
motivazione sulla rilevanza, essendosi limitato il rimettente a
svolgere astratte considerazioni sulla legittimita’ della norma
censurata, senza spiegare in quali termini la sua applicazione incida
concretamente sulla decisione della fattispecie del giudizio
principale.
Ugualmente inammissibile risulterebbe la questione di
legittimita’ costituzionale relativa alla seconda parte della norma
censurata, avendo il rimettente fornito due diverse interpretazioni
di tale disposizione, tra loro incompatibili, impedendo di
comprendere in quali termini essa contrasterebbe con gli invocati
principi costituzionali.
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge in
sostanza le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della
questione di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo
al giudizio r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio.
9.6. – In data 15 dicembre 2011, A.C. ha depositato istanza di
trattazione congiunta del procedimento r.o. n. 167 del 2011 con
quello n. 252 del 2011 per ragioni di connessione oggettiva.
Il 13 gennaio 2012 Unicredit s.p.a., quale incorporante Unicredit
Banca di Roma s.p.a., ha depositato atto di costituzione di nuovo
difensore, in aggiunta a quelli gia’ costituiti.
Il 16 gennaio 2012 A.C. ha depositato atto di costituzione di
nuovo difensore e memoria illustrativa riportandosi alle conclusioni
di cui alla memoria di costituzione.
Il 17 gennaio 2012 Unicredit s.p.a., quale incorporante Unicredit
Banca di Roma s.p.a., ha depositato memoria illustrativa,
riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di intervento.
Il 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha
depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui
alla memoria di costituzione.
9.7.- Il Tribunale di Nicosia, con ordinanza del 30 luglio 2011
(r. o. n. 252 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
24, 102, 117, primo comma, Cost., questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 2, comma 61, secondo periodo, del d.l. n.
225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del
2011 (comma aggiunto da detta legge di conversione).
In punto di fatto, il rimettente espone che, con atto di
citazione notificato in data 8 ottobre 2008, A.B. aveva convenuto in
giudizio il Banco di Sicilia s.p.a., chiedendo, previa
rideterminazione del saldo dei diversi rapporti bancari intrattenuti
con l’istituto di credito, la condanna di quest’ultimo alla
restituzione delle somme indebitamente versate, stante l’addebito,
nel corso del rapporto bancario, di interessi anatocistici e
commissioni di massimo scoperto non dovuti; che il Banco di Sicilia,
nel costituirsi, aveva dedotto, in primo luogo, la validita’ delle
pattuizioni relative agli interessi contabilizzati e la legittimita’
dell’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi,
in subordine il versamento da parte del correntista delle somme in
adempimento di un’obbligazione naturale, ed, in ogni caso, la
prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito; che,
disposta CTU contabile, era risultato un saldo in favore della
correntista; che, entrato in vigore, nelle more del processo, il
citato art. 2, comma 61, mentre il Banco di Sicilia aveva insistito
sulla richiesta di prescrizione dell’azione di ripetizione, l’attrice
aveva chiesto di non applicare detta norma al giudizio ovvero, in
subordine, di sollevare questione di legittimita’ costituzionale
della stessa.
In punto di rilevanza, il rimettente ritiene di dovere applicare
al giudizio principale solo il secondo periodo dell’art. 2, comma 61,
nei cui confronti avanza i dubbi di legittimita’ costituzionale. In
particolare, lo stesso osserva che, applicando la disposizione in
questione, la domanda dovrebbe essere rigettata, atteso che, al
momento dell’entrata in vigore della legge di conversione, le somme,
oggetto di indebito, erano gia’ state versate dal correntista.
Diversamente, quanto al primo periodo dell’art. 2, comma 61, il
giudice a quo (come anche gia’ il Tribunale di Milano con ordinanza
del 7 aprile 2011) ritiene che non debba porsi un problema di
legittimita’ costituzionale, in quanto, in una lettura
costituzionalmente orientata della norma, per «diritti nascenti
dall’annotazione in conto» si dovrebbero intendere i diritti
derivanti dall’art. 1832, secondo comma, cod. civ., ovvero quelli
volti ad ottenere la rettifica sul piano cartolare delle annotazioni
sul conto basate su titoli invalidi. Questa lettura renderebbe la
norma in questione non in contrasto con quanto affermato dalla Corte
di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010,
relativamente alla decorrenza della diversa azione di ripetizione
dell’indebito dalla chiusura del conto o dalla data del pagamento
"solutorio" (cui non potrebbe essere equiparata l’annotazione in
conto).
In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente premette
che il tenore letterale del secondo periodo dell’art. 2, comma 61,
risulterebbe chiaramente volto a paralizzare il diritto
all’ottenimento della restituzione di somme indebitamente versate,
non consentendo un’interpretazione costituzionalmente orientata tale
da impedire la rimessione alla Corte (sentenze nn. 315, 270 e 26 del
2010).
In primo luogo, il giudice a quo lamenta la violazione dell’art.
3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione
censurata, in quanto: 1) differenziando le posizioni dei correntisti,
a seconda che abbiano effettuato versamenti indebiti prima o dopo
l’entrata in vigore della norma censurata, la norma ammetterebbe o
escluderebbe la restituzione dell’indebito unicamente ed
irragionevolmente in base al dato temporale; 2) essa differenzierebbe
irragionevolmente i rapporti regolati in conto corrente bancario dai
rapporti regolati in conto corrente ordinario o maturati in rapporti
di altra natura.
Il giudice a quo assume, altresi’, la violazione dell’art. 24
Cost., in quanto la norma, nel disporre che non si fa luogo alla
restituzione delle somme gia’ versate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione, impedirebbe di fatto la tutela
giurisdizionale del diritto (sia del correntista che dell’istituto di
credito) alla restituzione di somme indebite ed inciderebbe
retroattivamente sul diritto all’effettivita’ della tutela
giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive.
Ad avviso del rimettente, la disposizione sarebbe in contrasto
anche con l’art. 102 Cost., in quanto, data la sua valenza
retroattiva, violerebbe l’integrita’ delle attribuzioni del potere
giurisdizionale, incidendo sulle pronunce di condanna alla
ripetizione dell’indebito cui l’obbligato non abbia ancora adempiuto
e sui giudizi ancora pendenti.
Infine, il rimettente ritiene che la disposizione censurata violi
l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU,
come diritto ad un giusto processo, nell’interpretazione datane dalla
Corte EDU, in quanto essendo destinata ad incidere retroattivamente
su diritti gia’ maturati in base all’ordinamento preesistente,
interferirebbe, determinando un vantaggio per una delle parti del
giudizio, su singole cause o su determinate tipologie di controversie
gia’ pendenti, in assenza di ragioni imperative di interesse
generale.
9.8. – Con memoria depositata in data 18 novembre 2011 si e’
costituita in giudizio A.B. chiedendo che il citato art. 2, comma 61,
sia dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli
artt. 2, 3, 23, 24, 47, 77, 102, 111 e 117, Cost., parametro,
quest’ultimo, evocato in relazione all’art. 6 della CEDU.
Le argomentazioni sottese alle singole censure risultano nella
sostanza analoghe a quelle svolte nella comparsa di costituzione
della parte privata A.C. relativamente al giudizio r.o. n. 167 del
2011. Pertanto, si rinvia in merito a quanto esposto con riferimento
a tale giudizio.
Il 15 dicembre 2011 A.B. ha depositato istanza di trattazione
congiunta del procedimento iscritto al r.o. n. 252 del 2011 con
quello n. 167 del 2011 per ragioni di connessione oggettiva.
Con atto depositato in data 20 dicembre 2011, e’ intervenuto il
Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione
di legittimita’ costituzionale sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata.
In primo luogo, la difesa erariale osserva come il rimettente
abbia erroneamente omesso di dare una lettura del secondo periodo in
correlazione con il primo, finendo per interpretare la norma in senso
puramente letterale, senza coglierne l’effettivo significato. Al
riguardo, la prima disposizione sulla prescrizione si riferirebbe al
diritto di fare valere sotto ogni profilo – sia contabile che
sostanziale – l’erroneita’ delle annotazioni in conto e la
disposizione che preclude la ripetizione degli importi gia’ versati
andrebbe letta in stretta correlazione con la prima, in modo tale da
sottrarsi alle eccezioni di incostituzionalita’.
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge
sostanzialmente le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della
questione, di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011 relativo
al giudizio iscritto al r.o. n. 145 del 2011, al quale si fa rinvio.
In data 17 gennaio 2012 e, dunque, fuori termine, Unicredit
s.p.a., quale incorporante il Banco di Sicilia, ha depositato memoria
di costituzione, chiedendo che la questione di legittimita’
costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Il 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha
depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui
alla memoria di intervento.
9.9. – Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 13 aprile 2011
(r.o. n. 258 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3,
24, 47, 101, 102, 104, 111, 117, primo comma, Cost., questione di
legittimita’ costituzionale della medesima norma censurata dalle
ordinanze precedentemente illustrate.
In punto di fatto, il rimettente espone che Adria Trading.
s.r.l., in liquidazione, aveva convenuto in giudizio la Banca
Nazionale del Lavoro, s.p.a., agenzia di Mestre, chiedendo, previa
declaratoria di nullita’ delle clausole di capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni di massimo
scoperto, delle spese e degli interessi ultralegali, la condanna
della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite in
ordine ai diversi rapporti bancari intercorsi tra le parti dal 1993
al 2003; che, costituitasi in giudizio, la banca aveva eccepito la
genericita’ della domanda e la prescrizione decennale dell’azione di
ripetizione dell’indebito, in quanto decorrente dalla data di
annotazione di ogni singola posta; che era stata disposta CTU
contabile, considerando sia l’ipotesi della capitalizzazione annuale
che quella senza capitalizzazione, con scorporo della commissione di
massimo scoperto; che, nelle more del giudizio, era entrata in vigore
la legge di conversione n. 10 del 2011, con introduzione dell’art. 2,
comma 61.
In punto di rilevanza, il rimettente osserva che, se la nuova
norma dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione del diritto
alla ripetizione dell’indebito decorre non gia’ dalla data di
estinzione del rapporto di conto corrente (come affermato dalla
Cassazione con la sentenza n. 24418 del 2010), ma dal giorno della
singola annotazione, sarebbe prescritto il diritto dell’attore alla
ripetizione degli importi versati a titolo solutorio ed annotati in
data anteriore al 1997, ovvero oltre dieci anni prima della data di
notificazione della richiesta stragiudiziale di restituzione
dell’indebito (con raccomandata notificata alla banca il 19 dicembre
2007). Inoltre, se la seconda parte della norma dovesse interpretarsi
nel senso che, nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente,
ciascuna delle parti puo’ non restituire gli importi, anche non
dovuti, gia’ versati alla data dell’entrata in vigore della legge di
conversione n. 10 del 2011, la conseguenza sarebbe il rigetto totale
della domanda di restituzione dell’indebito, essendo stato il
rapporto consensualmente chiuso in data 31 dicembre 2003.
In via preliminare, il rimettente osserva che, quanto alla prima
parte dell’art. 2, comma 61, la decorrenza della prescrizione dalla
data dell’annotazione sarebbe riferita ai «diritti nascenti
dall’annotazione in conto» e non gia’ all’azione di ripetizione
dell’indebito, che presupporrebbe un atto "solutorio", non
ravvisabile nell’annotazione in conto. Pertanto, la norma non
contrasterebbe con quanto affermato dalla Corte di cassazione,
sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010, sulla decorrenza
della prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito dalla
chiusura del conto, se ci siano stati solo versamenti
"ripristinatori", in quanto l’art. 2, comma 61, concernerebbe la
decorrenza della prescrizione dei diversi «diritti nascenti
dall’annotazione in conto».
In ordine alla seconda parte dell’art. 2, comma 61, il rimettente
osserva che la norma non assumerebbe alcun carattere interpretativo,
perche’ essa derogherebbe, con riferimento ai soli rapporti di conto
corrente bancario, all’art. 2033 cod. civ. e, conseguentemente, non
potrebbe avere alcuna valenza retroattiva.
Inoltre, la sua formulazione lessicale non consentirebbe
l’applicazione alle ipotesi riguardanti la tutela dei diritti alla
ripetizione nascenti da "pagamenti" su conto (e non da annotazioni su
conto).
Il rimettente solleva, quindi, la questione di legittimita’
costituzionale «in ipotesi di ritenuta applicabilita’ tout court
della duplice nuova norma anche alle questioni in esame».
In primo luogo, il giudice a quo assume la violazione dei limiti
costituzionali all’ammissibilita’ delle norme interpretative.
Infatti, la norma censurata si porrebbe, in riferimento all’art. 2935
cod. civ., in funzione "derogativa ed innovativa" – in aperto
contrasto con l’orientamento giurisprudenziale in materia confermato
dalla Corte di cassazione, nella sentenza n. 24418 del 2010 – e, in
riferimento all’art. 2033 cod. civ., in funzione "derogativa".
In particolare, il rimettente ritiene la norma in contrasto con
il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto si porrebbe
come norma "particolare" in deroga, senza adeguata giustificazione, a
disposizioni dell’ordinamento di carattere generale, annullando del
tutto (con l’esclusione del diritto alla ripetizione) i diritti che
sarebbero conseguiti a tutela degli interessi lesi in danno del
contraente debole e salvando soltanto e paradossalmente il contraente
forte, con incisione, peraltro, sui soli conti correnti bancari.
Il giudice a quo assume, altresi’, la violazione dell’art. 3
Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza, in quanto la
preclusione di ogni azione di ripetizione delle somme indebitamente
versate, alla data della entrata in vigore della legge di
conversione, comporterebbe una ingiustificata compressione del
diritto di ripetere l’indebito, per chi abbia posto in essere
pagamenti fino alla menzionata soglia temporale e non anche per chi
non versi ancora nella predetta situazione giuridica.
Ad avviso del rimettente sarebbero violati anche gli artt. 24 e
111 Cost., con riferimento al principio inderogabile della
effettivita’ della tutela giudiziaria e del giusto processo, nonche’
gli artt. 101, 102 e 104 Cost., sotto il profilo della
invulnerabilita’ delle funzioni proprie, costituzionalmente riservate
al potere giudiziario, in quanto: 1) il legislatore, mediante
l’introduzione di una norma intenzionalmente diretta ad incidere su
concrete fattispecie gia’ sub iudice, porrebbe nel nulla le funzioni
giurisdizionali, intervenendo per annullare gli effetti del
giudicato; 2) la norma censurata, lungi dall’introdurre una
disciplina organica diretta a regolare una molteplicita’ di rapporti
e situazioni, sarebbe manifestamente diretta ad incidere sul
contenzioso pendente tra correntisti e banche, al fine di
sterilizzare i risultati della giurisprudenza di legittimita’.
Il giudice a quo denuncia, altresi’, la violazione dell’art. 47
Cost., in quanto la riscossione e ritenzione di somme indebite (data
l’applicazione di tassi di interesse ultralegali, illegittimi ed
anatocistici), illegittimamente sottratte ai patrimoni e ai risparmi
dei cittadini, implicherebbe grave violazione e compromissione del
principio del risparmio, idoneo ad incidere per le sue proporzioni
sull’economia e sul reddito dell’intera collettivita’.
Il Tribunale di Venezia deduce, infine, la violazione dell’art.
117, primo comma, Cost., attraverso la violazione dell’art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
liberta’ fondamentali (CEDU), in quanto la norma censurata verrebbe
ad interferire con l’amministrazione della giustizia, in assenza di
motivi imperativi di interesse generale, modificando
retroattivamente, in senso sfavorevole agli interessati, le
disposizioni di legge attributive di diritti, la cui lesione abbia
dato luogo ad azioni giudiziarie ancora pendenti all’epoca della
modifica.
9.10. – Con memoria depositata il 25 novembre 2011, si e’
costituita nel giudizio di legittimita’ costituzionale la Banca
Nazionale del Lavoro s.p.a., chiedendo che la sollevata questione di
legittimita’ costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque,
infondata.
L’istituto di credito eccepisce, in primo luogo, il difetto di
motivazione sulla rilevanza della questione, non essendosi il
rimettente espresso in modo chiaro e puntuale sulla necessita’ o meno
di applicazione della norma censurata ai fini della decisione della
controversia sottoposta al suo esame. Invero, il giudice a quo, dopo
avere prospettato delle interpretazioni sul primo e sul secondo
capoverso della norma in questione che avrebbero dovuto portare a
concludere per l’irrilevanza dell’art. 2, comma 61, ai fini della
decisione della causa, ha sollevato la questione «in ipotesi di
ritenuta applicabilita’ tout court della duplice nuova norma anche
alle questioni in esame».
Sul piano della non manifesta infondatezza, la Banca Nazionale
del Lavoro s.p.a. osserva che la natura autenticamente interpretativa
della prima parte della norma censurata risulterebbe da due possibili
chiavi di lettura costituzionalmente orientate della stessa.
L’istituto di credito prospetta una prima possibile lettura,
prendendo le mosse dall’iter logico sviluppato dalla Corte di
cassazione nella sentenza n. 24418 del 2010. Dopo avere riassunto il
percorso argomentativo di tale decisione, la banca sostiene che la
norma censurata si sarebbe posta nel solco interpretativo tracciato
da detta sentenza: «la "prescrizione relativa ai diritti nascenti da
un’annotazione in conto" non puo’ che riferirsi alla prescrizione
della condictio indebiti, che presuppone che nello svolgimento del
conto corrente bancario vi sia stato da parte della banca un addebito
illegittimo, e il correntista lo abbia ripianato attraverso la
progressiva compensazione che si verifica con gli annotamenti "in
dare" e "in avere" nel conto corrente bancario, con la annotazione "a
credito" successiva all’illegittimo addebito: sempre sul presupposto
che quell’annotazione "a credito" non fosse invece "ripristinatoria
di provvista" nell’ambito di un’apertura di credito, perche’, allora,
il "diritto prescrittibile nascente da un’annotazione in conto" sara’
quello che avviene al termine del rapporto, allorquando il
correntista paghi un saldo passivo che, in ipotesi, fosse stato
determinato o almeno influenzato da precedenti addebiti illegittimi».
In questo quadro, la norma in esame avrebbe codificato
un’interpretazione espressa dal giudice di legittimita’, «sulla base
del diritto vigente, nell’individuare il dies a quo della
prescrizione del diritto di ripetere indebiti pagamenti effettuati
nello svolgimento di un contratto di conto corrente bancario; ed
allora non puo’ dubitarsi che si sia trattato di norma autenticamente
interpretativa che ha reso vincolante la ragionevole ed equilibrata
soluzione ermeneutica espressa dalla Magistratura al suo piu’ alto
livello».
Secondo altra possibile lettura della norma censurata, in
combinato con gli artt. 1422 cod. civ. (di cui costituirebbe norma
applicativa nella materia bancaria l’art. 1827 cod. civ.), per
prescrizione relativa ai «diritti nascenti da un’annotazione in
conto» si dovrebbe intendere la prescrizione decennale di un’azione
ripristinatoria del corretto saldo del conto corrente, con esclusione
di partite basate su titoli nulli.
In ogni caso, l’interpretazione data dal legislatore a regole
gia’ esistenti nell’ordinamento non potrebbe contrastare con valori
costituzionali.
Infine, quanto alla seconda parte della norma censurata, la Banca
Nazionale del Lavoro sottolinea come, ammesso che tale disposizione
sia destinata ad incidere su situazioni pregresse, non sarebbero lesi
i principi di uguaglianza, considerato che l’esclusione della
ripetizione di pregressi pagamenti riguarderebbe entrambi i
contraenti e che il rapporto di un conto corrente bancario ha una sua
specificita’, tale da giustificare una diversita’ di trattamento sul
piano della condictio indebiti rispetto ad altri rapporti negoziali,
anche se di durata, nonche’ comportanti un legittimo affidamento.
10. – Con atto depositato in data 27 dicembre 2011 e’ intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
sollevata questione di legittimita’ costituzionale sia dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata.
Al riguardo, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge le
medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione, di cui
all’atto di intervento del 19 luglio 2011 relativo al giudizio r.o.
n. 145 del 2011, cui si fa rinvio.
In data 13 gennaio 2012 la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, ha depositato atto di
costituzione di nuovo difensore in aggiunta a quelli gia’ costituiti.
Il 17 gennaio 2012 la Banca suddetta ha depositato memoria
illustrativa, richiamando gli argomenti gia’ svolti e riportandosi
alle conclusioni di cui alla memoria di intervento.
Infine, in data 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei
ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle
conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
11. – Il Tribunale di Potenza, con tre ordinanze del 13 aprile
2011 (r.o. n. 221, 222 e 223 del 2011), ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 2, comma 61, gia’ censurato dalle ordinanze che precedono.
11.1. – In punto di fatto, nella ordinanza relativa al giudizio
r.o. n. 221 del 2011, il rimettente premette che, con atto di
citazione ritualmente notificato, SA.CA. Costruzioni di A.
Santarsiere e C. s.n.c., in persona dei legali rappresentanti,
nonche’ i signori A.S. e A.R.C., avevano convenuto in giudizio la
Banca Carime s.p.a. (Credem), chiedendo: 1) la rideterminazione del
saldo – risultato passivo – del conto corrente intrattenuto con la
banca, avendo quest’ultima, nel corso del rapporto, applicato la
capitalizzazione trimestrale degli interessi, interessi a tasso
usurario, nonche’ conteggiato commissioni su massimo scoperto,
attribuzioni di valuta e spese non corrispondenti a quelle pattuite;
2) la condanna della banca alla restituzione dell’indebito percepito;
che la Banca Carime s.p.a. si era costituita in giudizio, eccependo
la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell’indebito
e contestando nel merito le domande degli attori; che, disposta CTU
per il ricalcolo del saldo, all’udienza del 25 marzo 2011 la
convenuta, nel contestare le risultanze della consulenza contabile,
aveva chiesto l’espletamento di nuovi conteggi, stante l’intervenuta
prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate alla
banca in applicazione dell’art. 2, comma 61, della legge n. 10 del
2011.
11.2. – Nella ordinanza relativa al giudizio iscritto al r.o. n.
222 del 2011, il rimettente espone che, con atto di citazione
ritualmente notificato, C.I., titolare di un’impresa individuale,
aveva convenuto in giudizio la Bancapulia s.p.a. e – premesso che la
banca, nel corso di quattro rapporti di conto corrente intrattenuti
tra le parti, aveva applicato interessi ultralegali non pattuiti per
iscritto, interessi usurari, la capitalizzazione trimestrale degli
interessi stessi, addebitato costi, oneri e commissioni di massimo
scoperto senza effettiva causa e specifica pattuizione scritta,
gravato i conti sia attraverso il meccanismo dei cosiddetti giorni
valuta, con gli addebiti al correntista in tempo reale o anticipato e
gli accrediti in tempo posticipato, sia attraverso il sistema di
calcolo in linea banca anziche’ in linea capitale; che dall’analisi,
ad opera di un consulente, della situazione dei quattro conti, era
risultato, per ognuno di essi, un saldo attivo in favore dell’attrice
– aveva chiesto la condanna dell’istituto di credito al pagamento dei
saldi effettivi finali dei quattro conti correnti, ovvero alla
restituzione dell’indebito versato, nonche’ al pagamento
dell’indennizzo per arricchimento senza causa.
Il giudice a quo aggiunge che Bancapulia s.p.a. si era costituita
in giudizio, eccependo la prescrizione del diritto per il periodo
precedente al quinquennio o al decennio dalla data di notificazione
dell’atto di citazione e deducendo, nel merito, la pattuizione per
iscritto del tasso di interesse, la legittimita’ della
capitalizzazione degli interessi e il mancato superamento dei tassi
soglia usurari.
Disposta CTU contabile, all’udienza del 30 marzo 2011, fissata
per chiarimenti al CTU, parte convenuta, contestando le risultanze
della perizia contabile, aveva chiesto, in punto di prescrizione,
l’applicazione dell’art. 2, comma 61, della legge n. 10 del 2011
nonche’ della sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n.
24418 del 2010.
11.3. – Nell’ordinanza relativa al giudizio r.o. n. 223 del 2011,
il rimettente espone che, con atto di citazione ritualmente
notificato, la societa’ Franco Vito & C., s.n.c., aveva convenuto in
giudizio la Banca Credito Emiliano s.p.a. (Credem) e – premesso che
la banca, nel corso nel rapporto di conto corrente di corrispondenza,
con apertura di credito, acceso prima del marzo del 1994, aveva
applicato interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, interessi
usurari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, addebitato
costi, oneri e commissioni di massimo scoperto senza effettiva causa
e specifica pattuizione scritta, gravato i conti sia attraverso il
meccanismo dei cosiddetti giorni valuta, con gli addebiti al
correntista in tempo reale o anticipato e gli accrediti in tempo
posticipato, sia attraverso il sistema di calcolo in linea banca
anziche’ in linea capitale; che l’attrice aveva analizzato la
situazione del conto corrente dal 30 giugno 1995 al 30 settembre
2008, conteggiando un saldo attivo in suo favore di euro 164.851,36 –
aveva chiesto la condanna dell’istituto di credito al pagamento del
saldo effettivo finale del conto corrente, ovvero alla restituzione
dell’indebito versato, nonche’ al pagamento dell’indennizzo per
arricchimento senza causa.
Il giudice a quo aggiunge che, costituitasi in giudizio, la Banca
Credito Emiliano s.p.a., aveva eccepito, sul presupposto che il
contratto oggetto di causa fosse stato stipulato il 2 maggio 1995 ed
estinto il 21 ottobre 2008 e che la notifica dell’atto di citazione
fosse avvenuta in data 9 febbraio 2009, la avvenuta prescrizione
quinquennale (per il periodo anteriore all’8 febbraio 2004) o
decennale (per il periodo anteriore all’8 febbraio 1999) del diritto;
che, nel merito, aveva dedotto la pattuizione per iscritto del tasso
di interesse, la legittimita’ della capitalizzazione degli interessi
e il mancato superamento dei tassi soglia usurari.
Disposta CTU contabile, all’udienza del 30 marzo 2011 la
convenuta, contestando le risultanze della consulenza, aveva chiesto
l’applicazione del censurato art. 2, comma 61, della legge n. 10 del
2011 e la conseguente riconvocazione del CTU per l’espletamento di
nuovi conteggi che tenessero conto dell’intervenuta prescrizione del
diritto alla ripetizione delle somme versate alla banca. Di contro,
l’attrice aveva chiesto di rinviare la causa per la precisazione
delle conclusioni e, in subordine, sostenendo la illegittimita’
costituzionale della norma invocata da controparte, aveva invitato il
giudice a sollevare la questione di legittimita’ costituzionale.
11.4. – In punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza, il
rimettente svolge nelle tre ordinanze (r.o. n. 221, 222 e 223 del
2011) le medesime argomentazioni.
Quanto alla rilevanza, dopo avere riportato il testo della norma
censurata, il giudice a quo osserva che, al fine di decidere se e in
quali termini affidare al consulente l’incarico di effettuare un
nuovo conteggio delle somme movimentate sul conto corrente oggetto di
causa, ovvero rinviare la causa per la precisazione delle
conclusioni, non si puo’ prescindere dall’esame della citata norma.
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente
assume la violazione dei limiti interni, individuati dalla Corte
costituzionale, alla ammissibilita’ di una norma interpretativa,
nonche’ degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo, al citato art. 2, comma 61, non puo’
essere attribuita natura di norma di interpretazione autentica
dell’art. 2935 cod. civ., ne’ tantomeno efficacia retroattiva. E,
invero, la norma censurata violerebbe tutti i limiti fissati dalla
Corte costituzionale in tema di ammissibilita’ delle norme di
interpretazione autentica e di efficacia retroattiva delle leggi.
In particolare, il rimettente ricorda come la Corte
costituzionale abbia chiarito che il legislatore puo’ adottare norme
di interpretazione autentica, non solo in presenza di incertezze
sull’applicazione di una disposizione o di contrasti
giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge
rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario,
vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore.
Inoltre, la stessa Corte avrebbe individuato i limiti
all’efficacia retroattiva delle leggi nella salvaguardia del
principio di ragionevolezza, del divieto di ingiustificate disparita’
di trattamento, di tutela del diritto di azione a difesa dei propri
diritti ed interessi, del principio di affidamento, nonche’ di quello
di coerenza e certezza dell’ordinamento giuridico.
Ad avviso del rimettente, nell’ambito del nostro ordinamento, non
sarebbero ravvisabili incertezze circa la decorrenza della
prescrizione del diritto di ripetere le somme indebitamente
trattenute dalla banca nei rapporti regolati in conto corrente.
Il giudice a quo ricorda come la Corte di cassazione abbia, piu’
volte, chiarito che il termine di prescrizione decennale del diritto
di ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca a
titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente
decorre dalla chiusura definitiva del rapporto (ex plurimis: sentenze
n. 10127 del 2005 e n. 2262 del 1984). Il rimettente richiama, da
ultimo, la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, 2
dicembre 2010, n. 24418, con la quale si e’ precisato che «se, dopo
la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario
regolato in conto corrente, il correntista agisce per fare dichiarare
la nullita’ della clausola che prevede la corresponsione di interessi
anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a
questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione
di ripetizione e’ soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal
correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione
ripristinatoria della provvista, dalla data in cui e’ stato estinto
il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono
stati registrati». Peraltro, sottolinea il rimettente, l’art. 2935
cod. civ. prevede che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno
in cui il diritto puo’ essere fatto valere.
Come precisato dalla Corte di cassazione, perche’ possa sorgere
il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito,
tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile.
Ad avviso del giudice a quo, la statuizione normativa secondo cui
la prescrizione decorre dall’annotazione in conto dell’addebito degli
interessi, attribuendo all’annotazione l’efficacia di un pagamento,
introdurrebbe un concetto del tutto innovativo, ponendosi al di fuori
delle possibili varianti interpretative delle preesistenti norme.
Inoltre, qualora l’applicazione della norma censurata si
estendesse anche ai giudizi in corso, si violerebbe il principio del
legittimo affidamento delle parti in relazione all’applicazione di un
orientamento consolidato in tema di prescrizione, essendo stato
operato, per via legislativa, un vero e proprio overruling.
Infine, il rimettente osserva che la citata norma, rendendo
impossibile la restituzione degli importi gia’ versati alla data
della sua entrata in vigore, oltre ad impedire ai titolari di un
diritto di ottenere la relativa realizzazione per via giudiziaria,
con conseguente violazione dell’art. 24 Cost., non sarebbe
giustificata da alcun ragionevole principio e determinerebbe una
inammissibile disparita’ di trattamento, con conseguente violazione
dell’art. 3 Cost., tra i debitori che abbiano versato somme prima
dell’entrata in vigore della legge e debitori che dette somme abbiano
versato successivamente.
Con atti di uguale contenuto depositati in data 8 novembre 2011,
e’ intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio del ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la sollevata questione di legittimita’ costituzionale
sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilita’
della questione, in quanto il rimettente avrebbe fornito una
interpretazione non univoca della norma censurata, affermando, da un
lato, che alla stessa non puo’ essere attribuita natura di norma di
interpretazione autentica dell’art. 2935 cod. civ. ne’ efficacia
retroattiva e, dall’altro, fondando la questione di costituzionalita’
proprio sulla natura interpretativa e retroattiva di tale
disposizione.
Ugualmente inammissibile risulterebbe la censura di
illegittimita’ costituzionale relativa alla seconda parte della norma
censurata, secondo cui «non si fa luogo alla restituzione degli
importi gia’ versati».
Anche in questo caso il rimettente si sarebbe limitato a
formulare l’ipotesi che essa impedisca la restituzione di quanto
pagato in eccesso, senza sperimentare altre possibili soluzioni
ermeneutiche conformi al dettato costituzionale.
Inoltre, non sarebbe chiara quale sia la disparita’ di
trattamento (con violazione dell’art. 3 Cost.) che si determinerebbe
tra i debitori in considerazione del momento del versamento da essi
effettuato.
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge le
medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione di cui
all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al giudizio r.o.
n. 145 del 2011, cui si fa rinvio.
In particolare, con riferimento ai giudizi in esame, la difesa
erariale sottolinea che non risulterebbero violati il principio di
uguaglianza e il diritto di agire in giudizio, essendo evidente che
la norma interpretativa di cui trattasi si applicherebbe in ugual
modo ad entrambe le parti del rapporto e che la norma sulla
prescrizione, avendo natura sostanziale e non processuale, non
comporterebbe alcuna lesione del principio costituzionale sancito
dall’art. 24 Cost.
In data 17 gennaio 2012, con intervento, dunque, fuori termine,
nel giudizio iscritto al r.o. n. 221 del 2011, la Banca Carime s.p.a.
(Credem), in persona del legale rappresentante pro tempore, ha
depositato atto di costituzione, chiedendo che la questione di
legittimita’ costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque,
infondata.
11.5. – Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso,
con ordinanza del 26 luglio 2011 (r.o. n. 247 del 2011), ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 41, 47 e 102, Cost.,
questione di legittimita’ costituzionale della norma gia’ censurata
con le precedenti ordinanze.
In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, se la nuova
norma dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione del diritto
alla ripetizione dell’indebito decorre non gia’ dalla data di
estinzione del rapporto di conto corrente (come affermato dalla Corte
di cassazione) ma dal giorno della singola annotazione, sarebbe
prescritto il diritto dell’attore alla ripetizione degli importi
versati a titolo solutorio ed annotati oltre dieci anni prima della
data di notificazione della richiesta stragiudiziale di restituzione
dell’indebito. Inoltre, se la seconda parte della norma dovesse
interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie regolate in
conto corrente ciascuna delle parti puo’ non restituire gli importi,
anche non dovuti, gia’ versati alla data dell’entrata in vigore della
legge di conversione n. 10 del 2011, la conseguenza sarebbe il
rigetto totale della domanda, essendo stato il rapporto
consensualmente chiuso in data 29 giugno 2010.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente riproduce
testualmente la motivazione della ordinanza r.o. n. 166 del 2011, di
cui sopra.
Con atto depositato in data 20 dicembre 2011, e’ intervenuto il
Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata
questione di legittimita’ costituzionale sia dichiarata inammissibile
o, comunque, infondata.
In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilita’
della questione, per carente motivazione sulla rilevanza, non avendo
il rimettente indicato la causale della pretesa restitutoria (l’unico
indizio fornito al riguardo dall’ordinanza di rimessione concerne il
carattere "solutorio" dei versamenti effettuati dal correntista).
Ugualmente inammissibile risulterebbe la censura di
illegittimita’ costituzionale, relativa alla seconda parte della
norma censurata secondo cui «non si fa luogo alla restituzione degli
importi gia’ versati». Anche in questo caso il rimettente si sarebbe
limitato a formulare l’ipotesi che essa impedisca la restituzione di
quanto pagato in eccesso, senza sperimentare altre possibili
soluzioni ermeneutiche conformi al dettato costituzionale.
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge in
sostanza le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della
questione, di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo
al giudizio iscritto al r.o. n. 145 del 2011, al quale si fa rinvio.
In particolare, con riferimento al giudizio in esame, la difesa
erariale sottolinea che non risultano violati il principio di
uguaglianza e il diritto di agire in giudizio, essendo evidente che
la norma interpretativa di cui trattasi si applicherebbe in ugual
modo ad entrambe le parti del rapporto e che la norma sulla
prescrizione, avendo natura sostanziale e non processuale, non
comporterebbe alcuna lesione dei principi costituzionali di cui agli
artt. 24 e 102 Cost.
In data 17 gennaio 2012 e, pertanto, fuori termine, il Banco
Popolare Soc. Coop., quale successore della Banca Popolare di Lodi
s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha
depositato atto di costituzione, chiedendo che la questione di
legittimita’ costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque,
infondata.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli
articoli 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della
Costituzione, nonche’ ai limiti interni individuati da questa Corte
in ordine all’ammissibilita’ di una legge d’interpretazione, della
legittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 61, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di
sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (comma aggiunto
dalla legge di conversione), che cosi’ dispone: «In ordine alle
operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del
codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai
diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal
giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla
restituzione d’importi gia’ versati alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto».
Ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe i
menzionati parametri costituzionali, in primo luogo, per contrasto
col principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto: 1)
mancherebbe una norma specifica da interpretare, quale condizione
dell’esercizio del potere di legislazione a fini interpretativi,
cioe’ una norma che disciplini di per se’ la decorrenza della
prescrizione con riguardo al singolo contratto bancario regolato in
conto corrente, essendo la lacuna colmata dagli interpreti con
l’applicazione di una norma generale, qual e’ l’art. 2935 cod. civ.,
nonche’ di principi desumibili dalla disciplina delle singole
operazioni bancarie e di principi in tema di estinzione del rapporto
obbligatorio e di condictio indebiti; 2) la soluzione interpretativa
prescelta dal legislatore non potrebbe essere inclusa tra quelle
legittimamente desumibili dalla disciplina complessiva dell’istituto,
perche’, come posto in luce dalla Corte di cassazione a sezioni unite
nella sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, in armonia con i
principi generali in materia di adempimento, di ripetizione
d’indebito e con quelli relativi alla causa del contratto di conto
corrente bancario, la decorrenza della prescrizione dovrebbe essere
individuata: a) nella chiusura del rapporto, quando non siano
effettuati versamenti in pendenza del rapporto stesso, oppure
allorche’ il versamento (effettuato in pendenza del rapporto), abbia
funzione meramente ripristinatoria dell’affidamento; b) nel
versamento, in ipotesi di conto passivo senza affidamento o di
superamento del limite affidato.
Inoltre, la norma in questione si porrebbe in contrasto con i
principi di ragionevolezza e di uguaglianza, e, quindi, ancora con
l’art. 3 Cost., perche’: 1) essa, con una previsione ad hoc,
introdurrebbe una disciplina che, menomando i poteri di reazione
processuale dei clienti del sistema bancario, assicurerebbe un
ingiustificato privilegio per le banche, determinando
un’inammissibile disparita’ di trattamento tra due categorie di
soggetti; 2) introdurrebbe un termine per il decorso della
prescrizione diverso, non soltanto dall’unico coerente (chiusura del
conto) con la causa dei contratti bancari regolati in conto corrente
(in particolare, del contratto di apertura di credito), ma anche
dallo statuto normativo dei singoli tipi contrattuali, recanti
profili di affinita’ con il rapporto de quo (mandato, deposito, per i
quali la prescrizione dei diritti dai medesimi derivanti decorrerebbe
dalla cessazione dei contratti stessi), cosi’ creando
un’inammissibile disparita’ di trattamento tra tipologie contrattuali
assimilabili sotto il profilo funzionale; 3) la censurata paralisi
dei poteri sostanziali e processuali volti a tutelare gli utenti del
sistema bancario sarebbe destinata ad operare soltanto per le somme
gia’ versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del citato d.l., con ingiustificata compressione del
diritto a ripetere l’indebito per chi abbia posto in essere pagamenti
fino alla suddetta soglia temporale.
La norma censurata si porrebbe, altresi’, in contrasto: 1) con
l’art. 24 Cost., sotto il profilo della indefettibilita’ della tutela
giurisdizionale, in quanto la prima parte di essa farebbe decorrere
la prescrizione da una circostanza di fatto, cioe’ l’annotazione,
esulante dalla sfera conoscitiva e di conoscibilita’ del cliente,
mentre la seconda parte – in base ad una possibile opzione
interpretativa, peraltro (ad avviso del rimettente) suscettibile di
essere esclusa con un’esegesi della norma costituzionalmente
orientata – introdurrebbe il divieto di ripetizione delle somme
indebitamente corrisposte dal cliente alla banca, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 225
del 2010; 2) con gli artt. 101, 102 e 104 Cost., sotto il profilo
dell’integrita’ delle attribuzioni costituzionalmente riservate al
potere giudiziario, trattandosi di stabilire «se la statuizione
contenuta nella norma censurata integri effettivamente i requisiti
del precetto di fonte legislativa, come tale dotato dei caratteri di
generalita’ e astrattezza, ovvero sia diretta ad incidere su concrete
fattispecie sub iudice, a vantaggio di una delle due parti del
giudizio»; 3) con l’art. 111 Cost., sotto il profilo del giusto
processo, sub specie della parita’ delle armi, in quanto la norma
censurata, supportata da una espressa previsione di retroattivita’,
verrebbe a sancire – se non altro dalle ipotesi in cui dalle indebite
annotazioni della banca sia gia’ decorso un decennio – la paralisi
processuale della pretesa fatta valere da chi abbia agito in
giudizio, esperendo un’azione di ripetizione d’indebito.
Infine, la norma di cui si tratta violerebbe l’art. 117, primo
comma, Cost., attraverso la violazione dell’art. 6 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’
fondamentali (CEDU), come diritto ad un giusto processo, in quanto il
legislatore nazionale, in presenza di un notevole contenzioso e di un
orientamento della Corte di cassazione sfavorevole alle banche,
avrebbe interferito nell’amministrazione della giustizia, assegnando
alla norma interpretata un significato vantaggioso per una parte del
processo, in assenza di «motivi imperativi di interesse generale»,
come enucleati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo.
2. – Il Tribunale di Benevento, con l’ordinanza indicata in
epigrafe, dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 47 e 102
Cost., della legittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 61, del
d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
10 del 2011 (comma aggiunto da detta legge di conversione).
Secondo il giudice a quo, il primo periodo della norma censurata,
«se dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione decennale
(dell’azione di ripetizione dell’indebito) decorre non dalla data di
estinzione del rapporto di conto corrente – come confermato di
recente da Cass., sez. un., n. 24418 del 2010 – ma dal giorno di ogni
singola annotazione in conto», violerebbe l’art. 3 Cost., sotto il
profilo della irragionevolezza della norma stessa, per aver
travalicato i limiti interni all’ammissibilita’ delle norme
interpretative e, in generale, all’efficacia retroattiva delle leggi,
in quanto: 1) non vi sarebbe stato alcun dubbio interpretativo in
ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti
dall’annotazione nelle operazioni bancarie in conto corrente, perche’
sul punto vi sarebbe stata costante giurisprudenza della Corte di
cassazione, ribadita, da ultimo, dalla medesima Corte a sezioni unite
(sentenza n. 24418 del 2010); 2) la norma in questione, pur
qualificandosi interpretativa, di fatto avrebbe carattere innovativo,
ponendosi in contrasto con la disciplina normativa e la natura
giuridica delle operazioni bancarie in conto corrente, di cui agli
artt. 1852-1857 cod. civ., nonche’ con il principio generale di cui
all’art. 2935 cod. civ., in tema di decorrenza della prescrizione,
«considerato che la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre
ritenuto che nei contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta
di piu’ prestazioni, quali contratti unitari, fonti di un unico
rapporto giuridico anche se articolati in una pluralita’ di atti
esecutivi, solo con il conto finale si stabiliscono definitivamente i
crediti e i debiti delle parti e se ne determina l’esigibilita’».
Ancora, sarebbe violato l’art. 3 Cost., per disparita’ di
trattamento e per contrasto col principio di uguaglianza, qualora «la
norma censurata si applicasse anche per il passato ed ai giudizi in
corso».
Inoltre, la norma in questione: a) si porrebbe in contrasto con
gli artt. 41 e 47 Cost., frustrando i principi di tutela del
risparmio delle famiglie e delle imprese e, dunque, la libera
iniziativa economica, perche’ verrebbe ad incidere in senso negativo
sulle legittime aspettative, coltivate da queste ultime, di ottenere
in restituzione ingenti somme indebitamente contabilizzate dalla
controparte durante lo svolgimento di rapporti in conto corrente e
riscosse in violazione di norme di ordine pubblico (quale il divieto
di anatocismo); b) rischierebbe di pregiudicare anche il diritto
delle banche ad ottenere in restituzione somme date a mutuo ai
correntisti in regime di apertura di credito in conto corrente, se
annotate prima di dieci anni dalla formale richiesta di rientro o di
pagamento del saldo finale di chiusura del conto; c) violerebbe
l’art. 24 Cost., in quanto, se essa si applicasse anche per il
passato ed ai giudizi in corso, impedirebbe ai titolari di diritti di
ottenerne la realizzazione in via giudiziaria, poiche’ le norme sulla
prescrizione, pur avendo natura sostanziale, produrrebbero effetti
sul piano processuale, stante l’efficacia estintiva delle stesse; d)
violerebbe l’art. 102 Cost., perche’, se si applicasse anche per il
passato ed ai giudizi in corso, «comporterebbe una invasione
ingiustificata delle prerogative giudiziarie».
Infine, con riguardo al secondo periodo della norma censurata,
«se dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie
regolate in conto corrente ciascuna delle parti puo’ non restituire
gli importi gia’ versati alla data del 27 febbraio 2011 – data di
entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011 – anche
se non dovuti», sarebbero violate le norme costituzionali sopra
richiamate, nonche’ i canoni di logica elementare, in quanto la norma
irragionevolmente stabilirebbe che chi (anche una banca) abbia
versato alla data del 27 febbraio 2011 degli importi a credito in un
rapporto regolato in conto corrente, "in ogni caso" non potrebbe
ottenerli in restituzione dal suo debitore.
3. – Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 23, 24, 47, 111 e 117, primo comma, Cost., questione di
legittimita’ costituzionale del gia’ citato art. 2, comma 61.
Ad avviso del rimettente, il primo periodo della norma censurata
violerebbe l’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza e
della lesione del principio di affidamento, in quanto: 1) facendo
decorrere la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito
dalla data dell’annotazione, attribuirebbe a quest’ultima un effetto
solutorio che essa non puo’ avere, non essendovi stato pagamento, e
cio’ in contrasto con la ricostruzione operata dalla Corte di
cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2010; 2) se la norma,
invece, dovesse essere interpretata nel senso che si riferisce
all’azione diretta a far dichiarare la nullita’ della previsione
contrattuale in base alla quale l’annotazione e’ stata effettuata, si
sarebbe in presenza di una disposizione di carattere eccezionale,
priva di qualsiasi giustificazione, essendo principio generale, non
suscettibile di eccezioni, quello secondo cui l’azione di nullita’ e’
imprescrittibile; 3) la norma violerebbe tutti i limiti interni
all’ammissibilita’ delle norme interpretative e all’efficacia
retroattiva della legge, perche’ introdurrebbe una deroga
ingiustificata al principio generale stabilito dall’art. 2935 cod.
civ., e cagionerebbe una lesione all’affidamento dei risparmiatori,
ingenerato dalla legge vigente e da consolidata giurisprudenza in
ordine all’aspettativa di ottenere la ripetizione di quanto
illegittimamente addebitato dalle banche, cosi’ minando la certezza
dei rapporti giuridici e la coerenza del sistema.
Inoltre, la norma in questione si porrebbe in contrasto con gli
artt. 24 e 111 Cost., perche’: a) consentirebbe alla banca,
attraverso l’annotazione in conto, di precostituire la prova della
data di decorrenza del termine di prescrizione, sovvertendo i
principi generali in materia di prova, di cui agli artt. 2709 e
seguenti cod. civ. e 634 del codice di procedura civile; b)
attribuirebbe alla medesima banca un potere di attestazione, in
contrasto con la natura privatistica degli istituti di credito; c)
consentirebbe ad una delle parti di godere di una posizione
privilegiata nella costituzione della prova, in contrasto con
l’esigenza che la difesa in giudizio si svolga in modo adeguato e con
parita’ delle armi tra i contendenti.
Ancora, sarebbero violati l’art. 47 Cost., in quanto la norma
censurata introdurrebbe una disciplina di privilegio per le banche e,
quindi, di svantaggio per i singoli risparmiatori, nonche’ l’art.
117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 12 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, perche’ detta norma, introducendo
una disciplina di palese favore per le banche e sfavorevole ai
consumatori, si porrebbe in contrasto col principio fondamentale
secondo cui, nei rapporti con le imprese, deve essere assicurata
particolare tutela e protezione al consumatore, in quanto contraente
piu’ debole, nell’ottica di un necessario riassetto degli equilibri
esistenti.
Quanto al secondo periodo della norma censurata, esso, ad avviso
del rimettente, si presterebbe a due possibili interpretazioni:
quella alla stregua della quale per "importi gia’ versati" si
dovrebbero intendere gli importi gia’ annotati e quella per cui con
la detta espressione si dovrebbe avere riguardo agli importi che, a
chiusura del conto, siano stati determinati ed, eventualmente, anche
corrisposti.
La norma, comunque, violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 Cost.,
perche’: 1) essa, in modo irrazionale, determinerebbe un principio di
irripetibilita’ connesso al mero dato di fatto dell’entrata in vigore
della legge, in difetto di ogni esigenza di ordine pubblicistico; 2)
del pari in modo irrazionale sarebbero cancellati i diritti delle
parti, scaturenti da un eventuale errore di calcolo o da nullita’
delle clausole sulla cui base i calcoli stessi siano stati
effettuati; 3) si tratterebbe di una norma irragionevolmente
retroattiva, con incidenza su posizioni giuridiche gia’ formatesi,
anche se non ancora giuridicamente accertate; 4) la norma, operando
retroattivamente, lederebbe l’affidamento dei cittadini nella legge;
5) sarebbe altresi’ violato il principio della certezza del diritto.
Infine, la norma censurata si porrebbe in violazione dell’art. 23
Cost., perche’ avrebbe un sostanziale effetto ablativo nei confronti
di chi sia stato vittima di un errore di annotazione ovvero di
un’annotazione in base a clausola nulla, nonche’ in violazione
dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del
Protocollo numero 1 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo, nel senso che la nozione di "beni" puo’
comprendere sia beni effettivi, sia valori patrimoniali, compresi i
crediti, in virtu’ dei quali il ricorrente potrebbe pretendere di
avere almeno la "speranza legittima" di ottenere l’effettivo
godimento di un diritto di proprieta’, mentre la norma di cui si
tratta si risolverebbe in una ingiustificata ablazione di un diritto
di credito.
4. – Il Tribunale di Nicosia, con l’ordinanza indicata in
epigrafe, dubita della legittimita’ costituzionale della norma in
esame, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 117, primo comma,
Cost., limitatamente al secondo periodo della norma stessa.
Il rimettente ritiene che la norma censurata violi: a) l’art. 3
Cost., sotto il profilo della irragionevolezza, perche’ ammetterebbe
o escluderebbe la restituzione dell’indebito unicamente in base al
dato temporale, in tal guisa differenziando senza ragionevole
giustificazione i rapporti regolati in conto corrente bancario dai
rapporti regolati in conto corrente ordinario o maturati in rapporti
di altra natura; b) l’art. 24 Cost., in quanto, nel disporre che non
si faccia luogo alla restituzione delle somme gia’ versate alla data
di entrata in vigore della legge di conversione, impedirebbe di fatto
la tutela giurisdizionale del diritto (sia del correntista sia
dell’istituto di credito) alla restituzione di somme non dovute,
incidendo retroattivamente sul diritto all’effettivita’ della tutela
giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive; c) l’art. 102
Cost., in quanto la norma, data la sua valenza retroattiva, si
porrebbe in contrasto con le attribuzioni del potere giurisdizionale,
incidendo sulle pronunzie di condanna alla ripetizione dell’indebito
e sui giudizi ancora pendenti; d) l’art. 117, primo comma, in
relazione all’art. 6 CEDU, come diritto ad un giusto processo,
nell’interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, in quanto la norma censurata, essendo destinata ad
incidere retroattivamente su diritti gia’ maturati in base
all’ordinamento preesistente, verrebbe ad interferire, determinando
un vantaggio per una delle parti del giudizio, su singole cause o su
determinate tipologie di controversie gia’ pendenti, in assenza di
ragioni imperative d’interesse generale.
5. – Il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza indicata in
epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 47, 101,
102, 104, 111 e 117, primo comma, Cost., questione di legittimita’
costituzionale del medesimo art. 2, comma 61.
Il rimettente, con riguardo al primo periodo della norma
censurata, «se dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione
decennale (dell’azione di ripetizione dell’indebito) decorre non
dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente – come
confermato di recente da Cass., sez. un., n. 24418 del 2010 – ma dal
giorno di ogni singola annotazione in conto», e al secondo periodo
della norma censurata, «se dovesse interpretarsi nel senso che nelle
operazioni bancarie regolate in conto corrente ciascuna delle parti
puo’ non restituire gli importi gia’ versati alla data del 27
febbraio 2011 – data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011
– anche se non dovuti», e con riguardo ad entrambi i periodi «in
ipotesi di ritenuta applicabilita’ tout court della (duplice) nuova
norma anche alle questioni in esame», sostiene che la norma suddetta
violerebbe l’art. 3 Cost., perche’ irragionevole, in quanto: 1) essa,
superando i limiti interni all’ammissibilita’ di norme
interpretative, derogherebbe all’art. 2935 cod. civ., ponendosi in
aperto contrasto con l’orientamento della giurisprudenza in materia,
confermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la citata
sentenza n. 24418 del 2010; 2) la norma stessa si porrebbe in
funzione "derogativa" in riferimento all’art. 2033 cod. civ. e, senza
adeguata giustificazione, derogherebbe a disposizioni
dell’ordinamento di carattere generale, annullando, con l’esclusione
del diritto alla ripetizione, i diritti in danno del contraente
debole, nell’ambito dei rapporti di conto corrente bancario.
Inoltre, la norma in questione violerebbe: a) l’art. 3 Cost.,
sotto il profilo del principio di uguaglianza, perche’ la preclusione
all’azione di ripetizione di somme indebitamente versate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione darebbe luogo ad una
ingiustificata compressione del diritto di ripetere l’indebito, per
chi abbia posto in essere pagamenti fino alla suddetta soglia
temporale, e non anche per chi non versi ancora nella predetta
situazione giuridica; b) gli artt. 24 e 111 Cost., con riferimento al
principio inderogabile dell’effettivita’ della tutela giudiziaria e
del giusto processo; c) gli artt. 101, 102 e 104 Cost., sotto il
profilo della invulnerabilita’ delle funzioni costituzionalmente
riservate al potere giudiziario; d) l’art. 47 Cost., perche’ la
ritenzione di somme indebite, illegittimamente sottratte ai risparmi
dei cittadini, implicherebbe una grave compromissione del principio
di tutela del risparmio; e) l’art. 117, primo comma, Cost., in
relazione all’art. 6 della CEDU, perche’, modificando con efficacia
retroattiva, in senso sfavorevole agli interessati, disposizioni di
legge attributive di diritti, la cui lesione abbia dato luogo ad
azioni giudiziarie ancora pendenti all’epoca della modifica, verrebbe
ad interferire con l’amministrazione della giustizia, in assenza di
motivi imperativi d’interesse generale.
6. – Il Tribunale di Potenza, con le tre ordinanze di analogo
tenore indicate in epigrafe, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., della legittimita’ costituzionale della normativa piu’ volte
indicata.
Il rimettente ritiene che la norma censurata violi i limiti
interni all’ammissibilita’ di una legge d’interpretazione autentica e
alla efficacia retroattiva delle leggi, sotto il profilo della
irragionevolezza e della lesione del legittimo affidamento (art. 3
Cost.), in quanto: 1) non vi sarebbe stato alcun dubbio
interpretativo in ordine alla decorrenza della prescrizione dei
diritti nascenti dall’annotazione nelle operazioni bancarie in conto
corrente, perche’, da ultimo, la Corte di cassazione a sezioni unite,
con la sentenza n. 24418 del 2010, avrebbe ribadito che, nei
contratti bancari in conto corrente, il termine di prescrizione
decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito (ad esempio, per
nullita’ della clausola di capitalizzazione degli interessi) decorre,
qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto
abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di
estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non
dovuti sono stati registrati; 2) la statuizione normativa, secondo la
quale la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito
dovrebbe decorrere dall’annotazione in conto dell’addebito degli
interessi, attribuendo a detta annotazione l’efficacia di un
pagamento, introdurrebbe un concetto del tutto innovativo, ponendosi
al di fuori delle possibili varianti interpretative delle norme
preesistenti, avuto riguardo anche alle risultanze della citata
sentenza della Corte di legittimita’; 3) qualora l’applicazione della
norma censurata si estendesse anche ai giudizi in corso, resterebbe
violato anche il principio del legittimo affidamento delle parti, in
relazione all’applicazione di un orientamento consolidato in tema di
prescrizione, essendo stato operato, per via legislativa, un vero e
proprio overruling.
L’art. 3 Cost. sarebbe, altresi’, violato sotto il profilo della
ragionevolezza e dell’uguaglianza, perche’ la mancata restituzione
degli importi gia’ versati, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione, creerebbe una ingiustificata disparita’ di
trattamento tra debitori che abbiano versato somme prima dell’entrata
in vigore della legge e debitori che abbiano versato tali somme in
epoca successiva.
Infine, sarebbe violato l’art. 24 Cost., in quanto la norma in
questione, rendendo impossibile la restituzione degli importi gia’
versati alla data della sua entrata in vigore, impedirebbe ai
titolari di un diritto di ottenerne la realizzazione per via
giudiziaria.
7. – Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, solleva questione di legittimita’
costituzionale della norma gia’ censurata con le precedenti
ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 47 e 102 Cost.,
svolgendo considerazioni identiche a quelle contenute nell’ordinanza
del Tribunale di Benevento (punto 2 che precede), alla quale si
rinvia.
8.-Le nove ordinanze di rimessione, qui riassunte, sollevano
tutte questione di legittimita’ costituzionale della medesima norma
(art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 10 del 2001 – comma aggiunto in sede di
conversione), adducendo argomenti analoghi o identici.
Pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti
con unica sentenza.
9. – In relazione all’ordinanza di rimessione del Tribunale di
Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, l’istituto di credito
resistente (Banca Monte dei Paschi di Siena, s.p.a., quale
incorporante della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., poi Banca
Antonveneta s.p.a.) ha eccepito la manifesta inammissibilita’ della
questione, sia per carente motivazione sulla rilevanza, sia perche’
il rimettente avrebbe articolato in modo indistinto le sue censure
rispetto alle due diverse disposizioni che compongono la norma di cui
si discute, sia perche’ – pur prendendo le mosse dalla sentenza resa
dalla Corte di cassazione a sezioni unite, n. 24418 del 2010, che
aveva avuto riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario
in conto corrente – egli avrebbe omesso di distinguere tra conti
correnti ordinari e conti correnti con apertura di credito, tra
annotazioni per un prelievo e per un versamento, tra versamenti con
cui il correntista "rientra" dal cosiddetto extrafido e versamenti
riespansivi del credito assentito dalla banca, trascurando di dare
qualsiasi informazione in ordine al titolo dedotto dall’attore nel
giudizio principale, a sostegno della sua pretesa restitutoria.
Inoltre, il giudice a quo avrebbe omesso qualsiasi cenno in
ordine alla qualificazione delle annotazioni per le quali si sarebbe
potuto agire per la ripetizione dell’indebito, se vi fosse
un’apertura di credito regolata in conto corrente, se vi fossero
stati versamenti da parte del correntista.
Anche l’Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri,
ha sostenuto che la questione sarebbe inammissibile, perche’ il
Tribunale avrebbe omesso di valutarne la rilevanza, limitandosi «a
svolgere astratte considerazioni sulla legittimita’ della norma
censurata, senza tuttavia spiegare se e in quali termini la sua
applicazione possa incidere concretamente sull’esito della causa
pendente dinanzi a se’». In particolare, il rimettente avrebbe
richiamato i principi sull’indebito pagamento enunciati dalla Corte
di cassazione a sezioni unite (sentenza n. 24418 del 2010), principi
che sarebbero rimasti lesi dalla censurata norma interpretativa, ma
avrebbe omesso di dimostrare le sue affermazioni, trascurando di
specificare se la domanda proposta nel giudizio principale potesse
essere accolta sulla base di quei principi, in modo da far emergere
la rilevanza, ai fini del decidere, della normativa sopravvenuta che,
individuando una diversa decorrenza dei termini di prescrizione,
avrebbe precluso l’esercizio dell’azione restitutoria. Inoltre, il
giudice a quo avrebbe proposto una lettura confusa ed indifferenziata
della norma in esame, senza operare la necessaria distinzione tra le
sue diverse disposizioni.
Le suddette eccezioni non sono fondate.
Il rimettente, descrivendo lo svolgimento del processo
principale, riferisce quanto segue: «Con atto di citazione notificato
il 18.04.2005 il sig. C. S. conveniva in giudizio la Banca A.P.V.
s.p.a. chiedendo che fosse rideterminato il saldo del conto corrente
n. 2741/R, acceso in data 11.04.1994, sino alla data dell’ultima
operazione avvenuta il 29.12.1998; in particolare, chiedeva che i
conteggi fossero riformulati tenendo conto dell’ormai consolidato
indirizzo giurisprudenziale circa la nullita’ della capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi e della c. m. s., affinche’ la
banca fosse condannata alla restituzione dell’indebito versato.
Costituitasi in giudizio, la banca convenuta contestava le
eccezioni e le richieste attoree, concludendo per il rigetto
integrale della domanda ed opponendo, preliminarmente, la liceita’
della capitalizzazione trimestrale degli interessi e, quindi,
l’eccezione di prescrizione estintiva».
Il giudice a quo prosegue esponendo che, allo scopo di procedere
al ricalcolo del saldo, aveva disposto una consulenza tecnica; che la
relazione del consulente era stata depositata, con il ricalcolo del
saldo compiuto «alla stregua dei criteri di cui alla ordinanza
ammissiva della ctu»; che egli aveva considerato la causa matura per
la decisione ma, entrato in vigore l’art. 2, comma 61, della legge n.
10 del 2011, recante conversione del d.l. n. 225 del 2010, aveva
ritenuto sussistenti i presupposti per sollevare questione di
legittimita’ costituzionale di tale norma, osservando, sotto il
profilo della rilevanza «ai fini del thema decidendum», che senza
dubbio «la natura assertivamente interpretativa della stessa,
unitamente all’eccezione di prescrizione, sollevata da parte
convenuta» ne imponevano l’applicazione nel caso concreto.
Come si vede, il rimettente, in forma concisa ma sufficiente, si
e’ pronunciato sulla rilevanza della questione nel caso di specie.
Egli ha individuato il rapporto negoziale (contratto di conto
corrente bancario), precisandone l’arco temporale di operativita’, ha
chiarito l’oggetto della pretesa azionata dall’attore (ripetizione
d’indebito oggettivo per nullita’ della clausola di capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo
scoperto, cosi’ indicando il titolo dedotto a sostegno della
domanda), ha posto l’accento sull’eccezione di prescrizione sollevata
dall’istituto di credito convenuto e, dovendo pronunciarsi su detta
eccezione, ha considerato necessario lo scrutinio di legittimita’
costituzionale della norma sopravvenuta che, intervenendo sulla
decorrenza del termine di prescrizione in ordine alle operazioni
bancarie regolate in conto corrente, evidentemente incide anche sui
risultati del ricalcolo del saldo effettuato dal consulente «alla
stregua dei criteri di cui all’ordinanza ammissiva della ctu». Il
che, del resto, si evince con chiarezza dall’affermazione del
giudicante, secondo cui egli, dovendo pronunciarsi sull’eccezione di
prescrizione, non puo’ prescindere dall’esame della norma censurata.
Quanto, poi, al rilievo secondo cui il giudice a quo avrebbe
svolto argomenti che fanno indistinto riferimento ad entrambi i
periodi di cui si compone il citato art. 2, comma 61, cosi’
incorrendo in un vizio di contraddittorieta’ intrinseca e in un
difetto di motivazione, si deve osservare che la presunta
contraddizione non sussiste, perche’ il contenuto delle singole
censure consente d’individuare la norma di volta in volta denunziata,
mentre, in ordine all’asserito difetto di motivazione, si deve
rinviare alle considerazioni dianzi svolte.
10. – L’istituto bancario e la difesa dello Stato eccepiscono un
ulteriore profilo di inammissibilita’, che sarebbe ravvisabile nel
fatto che il rimettente avrebbe omesso di sperimentare la
possibilita’ di pervenire ad una interpretazione costituzionalmente
orientata della norma. Al riguardo, sono richiamate alcune recenti
pronunzie di giudici di merito che, facendo leva su tale
interpretazione, avrebbero respinto la questione di legittimita’
costituzionale qui in esame.
Neppure tale eccezione e’ fondata.
Fermo il punto che alcune pronunzie adottate in sede di merito
non sono idonee ad integrare un "diritto vivente", si deve osservare
che, come questa Corte ha gia’ affermato, l’univoco tenore della
norma segna il confine in presenza del quale il tentativo
interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimita’
costituzionale (sentenza n. 26 del 2010, punto 2, del Considerato in
diritto; sentenza n. 219 del 2008, punto 4, del Considerato in
diritto).
Nel caso in esame, il dettato della norma e’, per l’appunto,
univoco. Nel primo periodo essa stabilisce che, in ordine alle
operazioni bancarie regolate in conto corrente (il richiamo e’
all’art. 1852 cod. civ.), l’art. 2935 cod. civ. si interpreta nel
senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti
dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno
dell’annotazione stessa (il principio e’ da intendere riferito a
tutti i diritti nascenti dall’annotazione in conto, in assenza di
qualsiasi distinzione da parte del legislatore). Il secondo periodo
dispone che, in ogni caso, non si fa luogo alla restituzione di
importi gia’ versati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del d.l. n. 225 del 2010; ed anche questa disposizione
normativa e’ chiara nel senso fatto palese dal significato proprio
delle parole (art. 12 disposizioni sulla legge in generale), che e’
quello di rendere non ripetibili gli importi gia’ versati
(evidentemente, nel quadro del rapporto menzionato nel primo periodo)
alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Questo e’, dunque, il contesto normativo sul quale l’ordinanza di
rimessione e’ intervenuta. Esso non si prestava ad un’interpretazione
conforme a Costituzione, come risultera’ dalle considerazioni che
saranno svolte trattando del merito. Pertanto, la presunta ragione
d’inammissibilita’ non sussiste.
11. – La questione e’ fondata.
L’art. 2935 cod. civ. stabilisce che «La prescrizione comincia a
decorrere dal giorno in cui il diritto puo’ essere fatto valere». Si
tratta di una norma di carattere generale, dalla quale si evince che
presupposto della prescrizione e’ il mancato esercizio del diritto da
parte del suo titolare. La formula elastica usata dal legislatore si
spiega con l’esigenza di adattarla alle concrete modalita’ dei
molteplici rapporti dai quali i diritti soggetti a prescrizione
nascono.
Il principio posto dal citato articolo, peraltro, vale quando
manchi una specifica statuizione legislativa sulla decorrenza della
prescrizione. Infatti, sia nel codice civile sia in altri codici e
nella legislazione speciale, sono numerosi i casi in cui la legge
collega il dies a quo della prescrizione a circostanze o eventi
determinati. In alcuni di questi casi l’indicazione espressa della
decorrenza costituisce una specificazione del principio enunciato
dall’art. 2935 cod. civ.; in altri, la determinazione della
decorrenza stabilita dalla legge costituisce una deroga al principio
generale che la prescrizione inizia il suo corso dal momento in cui
sussiste la possibilita’ legale di far valere il diritto (non
rilevano, invece, gli impedimenti di mero fatto).
In questo quadro, prima dell’intervento legislativo concretato
dalla norma qui censurata, con riferimento alla prescrizione del
diritto alla ripetizione dell’indebito nascente da operazioni
bancarie regolate in conto corrente, nella giurisprudenza di merito
si era formato un orientamento, peraltro minoritario, secondo cui la
prescrizione del menzionato diritto decorreva dall’annotazione
dell’addebito in conto, in quanto, benche’ il contratto di conto
corrente bancario fosse considerato come rapporto unitario, la sua
natura di contratto di durata e la rilevanza dei singoli atti di
esecuzione giustificavano quella conclusione.
In particolare, gli atti di addebito e di accredito, fin dalla
loro annotazione, producevano l’effetto di modificare il saldo,
attraverso la variazione quantitativa, e di determinare in tal modo
la somma esigibile dal correntista ai sensi dell’art. 1852 cod. civ.
A tale indirizzo si contrapponeva, sempre nella giurisprudenza di
merito, un orientamento di gran lunga maggioritario secondo cui la
prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito doveva
decorrere dalla chiusura definitiva del rapporto, considerata la
natura unitaria del contratto di conto corrente bancario, il quale
darebbe luogo ad un unico rapporto giuridico, ancorche’ articolato in
una pluralita’ di atti esecutivi: la serie successiva di versamenti e
prelievi, accreditamenti e addebiti, comporterebbe soltanto
variazioni quantitative del titolo originario costituito tra banca e
cliente; soltanto con la chiusura del conto si stabilirebbero in via
definitiva i crediti e i debiti delle parti e le somme trattenute
indebitamente dall’istituto di credito potrebbero essere oggetto di
ripetizione.
Nella giurisprudenza di legittimita’, prima della sentenza n.
24418 del 2 dicembre 2010, resa dalla Corte di cassazione a sezioni
unite, non risulta che si fossero palesati contasti sul tema in
esame. Infatti, essa aveva affermato, in linea con l’orientamento
maggioritario emerso in sede di merito, che il termine di
prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla
banca indebitamente a titolo di interessi su un’apertura di credito
in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto,
trattandosi di un contratto unitario che da’ luogo ad un unico
rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralita’ di atti
esecutivi, sicche’ soltanto con la chiusura del conto si stabiliscono
definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Corte di
cassazione, sezione prima civile, sentenza 14 maggio 2005, n. 10127 e
sezione prima civile, sentenza 9 aprile 1984, n. 2262).
Con la citata sentenza n. 24418 del 2010 (affidata alle sezioni
unite per la particolare importanza delle questioni sollevate: art.
374, secondo comma, cod. proc. civ.) la Corte di cassazione, con
riguardo alla fattispecie al suo esame (contratto di apertura di
credito bancario in conto corrente), ha tenuto ferma la conclusione
alla quale la precedente giurisprudenza di legittimita’ era pervenuta
ed ha affermato, quindi, il seguente principio di diritto: «Se, dopo
la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario
regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare
la nullita’ della clausola che prevede la corresponsione di interessi
anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a
questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione
di ripetizione e’ soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal
correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione
ripristinatoria della provvista, dalla data in cui e’ stato estinto
il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono
stati registrati».
Rispetto alle pronunzie precedenti, la sentenza n. 24418 del 2010
ha aggiunto che, quando nell’ambito del rapporto in questione e’
stato eseguito un atto giuridico definibile come pagamento
(consistente nell’esecuzione di una prestazione da parte di un
soggetto, con conseguente spostamento patrimoniale a favore di altro
soggetto), e il solvens ne contesti la legittimita’ assumendo la
carenza di una idonea causa giustificativa e percio’ agendo per la
ripetizione dell’indebito, la prescrizione decorre dalla data in cui
il pagamento indebito e’ stato eseguito. Ma cio’ soltanto qualora si
sia in presenza di un atto con efficacia solutoria, cioe’ per
l’appunto di un pagamento, vale a dire di un versamento eseguito su
un conto passivo ("scoperto"), cui non accede alcuna apertura di
credito a favore del correntista, oppure di un versamento destinato a
coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento (cosiddetto
extra fido).
In particolare, con riferimento alla fattispecie (relativa ad
azione di ripetizione d’indebito proposta dal cliente di una banca,
il quale lamentava la nullita’ della clausola di capitalizzazione
trimestrale degli interessi), la Corte di legittimita’ non ha
condiviso la tesi dell’istituto di credito ricorrente, che avrebbe
voluto individuare il dies a quo del decorso della prescrizione nella
data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi
illegittimamente addebitati al correntista. Infatti, «L’annotazione
in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del
correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone,
ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra
indicati: perche’ non vi corrisponde alcuna attivita’ solutoria del
correntista medesimo in favore della banca. Sin dal momento
dell’annotazione, avvedutosi dell’illegittimita’ dell’addebito in
conto, il correntista potra’ naturalmente agire per far dichiarare la
nullita’ del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza,
per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto
stesso. E potra’ farlo, se al conto accede un’apertura di credito
bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilita’ di
credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non puo’ agire per la
ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha
ancora avuto luogo».
Come si vede, dunque, a parte la correzione relativa ai
versamenti con carattere solutorio, la citata sentenza della Corte di
cassazione a sezioni unite conferma l’orientamento della precedente
giurisprudenza di legittimita’, a sua volta in sintonia con
l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito.
12. – In questo contesto e’ intervenuto l’art. 2, comma 61, del
d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
10 del 2011.
La norma si compone di due periodi: come gia’ si e’ accennato, il
primo dispone che «In ordine alle operazioni bancarie regolate in
conto corrente l’art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la
prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto
inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa».
La disposizione si autoqualifica di interpretazione e, dunque,
spiega efficacia retroattiva come, del resto, si evince anche dal suo
tenore letterale che rende la stessa applicabile alle situazioni
giuridiche nascenti dal rapporto contrattuale di conto corrente e non
ancora esaurite alla data della sua entrata in vigore.
Orbene, questa Corte ha gia’ affermato che il divieto di
retroattivita’ della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in
generale), pur costituendo valore fondamentale di civilta’ giuridica,
non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25
Cost. (sentenze n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del 2006).
Pertanto, il legislatore – nel rispetto di tale previsione – puo’
emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica,
purche’ la retroattivita’ trovi adeguata giustificazione
nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo
costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di
interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e delle liberta’ fondamentali (CEDU).
La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica,
quindi, non puo’ dirsi costituzionalmente illegittima qualora si
limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato
gia’ in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili
letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257
del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la
legge interpretativa ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva
incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito
giurisprudenziale irrisolto» (sentenza n. 311 del 2009), o di
«ristabilire un’interpretazione piu’ aderente alla originaria
volonta’ del legislatore» (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela
della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini, cioe’ di
principi di preminente interesse costituzionale. Accanto a tale
caratteristica, questa Corte ha individuato una serie di limiti
generali all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla
salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri
fondamentali valori di civilta’ giuridica, posti a tutela dei
destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno
ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che
si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparita’ di
trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei
soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la
coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle
funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza
n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto).
Cio’ posto, si deve osservare che la norma censurata, con la sua
efficacia retroattiva, lede in primo luogo il canone generale della
ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.).
Invero, essa e’ intervenuta sull’art. 2935 cod. civ. in assenza
di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo,
perche’, in materia di decorrenza del termine di prescrizione
relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte
un indirizzo del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si
era ormai formato un orientamento maggioritario in detta
giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimita’
ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto
contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso
del suddetto termine.
Inoltre, la soluzione fatta propria dal legislatore con la norma
denunziata non puo’ sotto alcun profilo essere considerata una
possibile variante di senso del testo originario della norma oggetto
d’interpretazione.
Come sopra si e’ notato, quest’ultima pone una regola di
carattere generale, che fa decorrere la prescrizione dal giorno in
cui il diritto (gia’ sorto) puo’ essere fatto legalmente valere, in
coerenza con la ratio dell’istituto che postula l’inerzia del
titolare del diritto stesso, nonche’ con la finalita’ di demandare al
giudice l’accertamento sul punto, in relazione alle concrete
modalita’ della fattispecie. La norma censurata, invece, interviene,
con riguardo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente,
individuando, con effetto retroattivo, il dies a quo per il decorso
della prescrizione nella data di annotazione in conto dei diritti
nascenti dall’annotazione stessa.
In proposito, si deve osservare che non e’ esatto (come pure e’
stato sostenuto) che con tale espressione si dovrebbero intendere
soltanto i diritti di contestazione, sul piano cartolare, e dunque di
rettifica o di eliminazione delle annotazioni conseguenti ad atti o
negozi accertati come nulli, ovvero basati su errori di calcolo. Se
cosi’ fosse, la norma sarebbe inutile, perche’ il correntista puo’
sempre agire per far dichiarare la nullita’ – con azione
imprescrittibile (art. 1422 cod. civ.) – del titolo su cui
l’annotazione illegittima si basa e, di conseguenza, per ottenere la
rettifica in suo favore delle risultanze del conto. Ma non sono
imprescrittibili le azioni di ripetizione (art. 1422 citato),
soggette a prescrizione decennale.
Orbene, come sopra si e’ notato l’ampia formulazione della norma
censurata impone di affermare che, nel novero dei «diritti nascenti
dall’annotazione», devono ritenersi inclusi anche i diritti di
ripetere somme non dovute (quali sono quelli derivanti, ad esempio,
da interessi anatocistici o comunque non spettanti, da commissioni di
massimo scoperto e cosi’ via, tenuto conto del fatto che il rapporto
di conto corrente di cui si discute, come risulta dall’ordinanza di
rimessione del Tribunale di Brindisi, si e’ svolto in data precedente
all’entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342,
recante modifiche al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia). Ma la ripetizione
dell’indebito oggettivo postula un pagamento (art. 2033 cod. civ.)
che, avuto riguardo alle modalita’ di funzionamento del rapporto di
conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all’atto della
chiusura del conto (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n.
24418 del 2010, citata).
Ne deriva che ancorare con norma retroattiva la decorrenza del
termine di prescrizione all’annotazione in conto significa
individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto puo’
essere fatto valere, secondo la previsione dell’art. 2935 cod. civ.
Pertanto, la norma censurata, lungi dall’esprimere una soluzione
ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art.
2935 cod. civ., ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al
testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione.
Anzi, l’efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il
rapporto contrattuale di conto corrente perche’, retrodatando il
decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre
irragionevolmente l’arco temporale disponibile per l’esercizio dei
diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la
posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico
anteriore all’entrata in vigore della norma denunziata, abbiano
avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente
addebitate.
Sussiste, dunque, la violazione dell’art. 3 Cost., perche’ la
norma censurata, facendo retroagire la disciplina in esso prevista,
non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza
(sentenza n. 209 del 2010).
13. – L’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010 (primo
periodo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011,
e’ costituzionalmente illegittimo anche per altro profilo.
E’ noto che, a partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007, la
giurisprudenza di questa Corte e’ costante nel ritenere che le norme
della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare ad esse
interpretazione e applicazione – integrino, quali "norme interposte",
il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma,
Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione
interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (ex
plurimis: sentenze n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010;
sulla perdurante validita’ di tale ricostruzione anche dopo l’entrata
in vigore del Trattato di Lisbona, sentenza n. 80 del 2011).
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha piu’ volte affermato
che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di
regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata
retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio
della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti
dall’art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative
ragioni di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo
nell’amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l’esito
giudiziario di una controversia (ex plurimis: Corte europea, sentenza
sezione seconda, 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia;
sezione seconda, 31 maggio 2011, Maggio contro Italia; sezione
quinta, 11 febbraio 2010, Javaugue contro Francia; sezione seconda,
10 giugno 2008, Bortesi e altri contro Italia).
Pertanto, sussiste uno spazio, sia pur delimitato, per un
intervento del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti
di cui all’art. 25 Cost.), se giustificato da «motivi imperativi
d’interesse generale»», che spetta innanzitutto al legislatore
nazionale e a questa Corte valutare, con riferimento a principi,
diritti e beni di rilievo costituzionale, nell’ambito del margine di
apprezzamento riconosciuto dalla giurisprudenza della Cedu ai singoli
ordinamenti statali (sentenza n. 15 del 2012).
Nel caso in esame, come si evince dalle considerazioni dianzi
svolte, non e’ dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi
d’interesse generale, idonei a giustificare l’effetto retroattivo. Ne
segue che risulta violato anche il parametro costituito dall’art.
117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione
europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimita’ costituzionale
dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma introdotto dalla
legge di conversione). La declaratoria di illegittimita’ comprende
anche il secondo periodo della norma («In ogni caso non si fa luogo
alla restituzione di importi gia’ versati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto»), trattandosi
di disposizione strettamente connessa al primo periodo, del quale,
dunque, segue la sorte.
14. – Ogni altro profilo, emergente dall’ordinanza del Tribunale
di Brindisi e dalle altre ordinanze di rimessione indicate in
epigrafe, resta assorbito.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 2, comma
61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie),
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.

Il Presidente: Quaranta

Il Redattore: Criscuolo

Il Cancelliere: Milana

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012.

Il Cancelliere: Milana

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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