Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-01-2011, n. 101

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. II, n. 9555/04 del 17.6.2004, veniva accolto il ricorso n. 6202 del 2004, proposto dal signor P.P. per l’annullamento della cartolinaprecetto n. 648 in data 11.3.2004, con cui lo stesso veniva avviato a svolgere il servizio militare, a partire dal 19 maggio 2004.

Il TAR ha ravvisato la violazione dell’art. 1 del D.Lgs. 30.12.1997, n. 504, in base al quale l’incorporazione del proscritto deve avvenire entro il termine perentorio di nove mesi, decorrenti dalla scadenza del trimestre, in cui siano state effettuate le visite medicoattitudinali.

Nella situazione in esame l’interessato aveva usufruito del rinvio del servizio di leva per motivi di studio fino al 31 dicembre 2002 e pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 5 del citato D.Lgs. n. 504/1997, avrebbe dovuto essere sottoposto a visita di leva nel trimestre successivo, con avvio al servizio di leva nel seguente semestre e non oltre un ulteriore trimestre "in relazione alle esigenze funzionali della Forza Armata" di destinazione.

Il termine, quindi, sarebbe scaduto il 31.12.2003, con conseguente tardività dell’inizio del servizio, fissato per il 19.5.2004.

Non avrebbe inciso sulle scadenze sopra indicate la domanda di nuovi accertamenti sanitari, presentata dall’interessato il 27.12.2002, ai sensi dell’art. 4, comma 3 della legge n. 985/1986, non essendo soggetti ad interruzione o sospensione i termini, fissati a pena di decadenza.

2. Avverso la predetta sentenza è stato proposto l’atto di appello in esame, notificato il 7.7.2005 e depositato il 27.7.2005, sulla base dell’interesse residuale all’annullamento della condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese giudiziali, previo riconoscimento della cosiddetta soccombenza virtuale della controparte, dopo l’entrata in vigore della disciplina di cui alla legge n. 226/2004, recante la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva.

L’Amministrazione appellante sottolineava, in particolare, come l’inizio del servizio di leva dovesse intervenire entro un anno dalla data di cessazione della causa di rinvio (o dal compimento del 18° anno di età), mentre nessuna sanzione di decadenza sarebbe stata riferibile all’effettuazione della visita medica entro il trimestre successivo alla data di cessazione della causa di ritardo, avendo tale adempimento carattere endoprocedimentale e dovendosi presumibilmente ravvisare, nella fattispecie, un prolungamento dei tempi addebitabile all’interessato, per la ricordata richiesta di nuovi accertamenti sanitari.

3. Premesso quanto sopra, il Collegio rileva che la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva, disposta con legge 23.8.2004, n. 226 con decorrenza 1.1.2005 – nell’escludere che qualsiasi soggetto potesse più venire obbligatoriamente chiamato a prestare il servizio in questione – ha fatto cessare ogni interesse alle impugnative ancora pendenti avverso le cartoline precetto, anche ove indirizzate a soggetti che, fino al 31.12.2004, fossero astrattamente ancora tenuti a prestare servizio militare.

Per tale ragione il Collegio stesso ritiene di non doversi discostare dall’indirizzo giurisprudenziale che ha ravvisato in situazioni, del tutto analoghe a quella attualmente in esame, l’improcedibilità del ricorso di primo grado, dichiarabile anche nella presente sede di appello, nei termini precisati in dispositivo (cfr in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. IV, 12.5.2008, n. 2181).

Quanto alle spese giudiziali, infine, appare equo disporne la compensazione per i due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 6418 del 2005, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado n. 6202 del 2004 e, per gli effetti, annulla senza rinvio la sentenza di primo grado.

Spese dei due gradi di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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