Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con decreto del 10 dicembre 2009 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia, ritenuta l’applicabilità dell’art. 666 c.p.p., comma 2, in relazione all’art. 678 c.p.p., ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento al servizio sociale presentata da D.R.M. con riferimento alla sentenza emessa in data 11 gennaio 2004 dal Tribunale di Arezzo, confermata in data 11 gennaio 2008 dalla Corte d’appello di Firenze, definitiva il 20 novembre 2008, rilevando che l’istante si trovava nella posizione giuridica di "definitiva + attesa 1 giudizio per altra causa c/o Casa Circ.le Perugia". 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione D. R., la quale lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 125 e 678 c.p.p. e art. 666 c.p.p., comma 2, per nullità del decreto per mancanza di motivazione, e, in relazione all’art. 666 c.p.p., comma 2, e art. 678 c.p.p., per l’illegittima declaratoria di inammissibilità dell’istanza, non manifestamente infondata in relazione al suo stato di detenzione per altra causa.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per l’ulteriore corso del procedimento.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è infondato, perchè il decreto, pur succintamente motivato, ha collegato la ritenuta inammissibilità alla doppia posizione giuridica dell’istante, definitiva per il reato per il quale la richiesta è stata avanzata e in attesa di primo giudizio, in stato detentivo, per altra causa.
2. E’, invece, fondato il secondo motivo.
2.1. L’art. 678 c.p.p., comma 1, richiama per il procedimento di sorveglianza la disciplina del procedimento di esecuzione e quindi anche l’art. 666 c.p.p., comma 4, che prevede che l’udienza in camera di consiglio, fissata per la trattazione dell’incidente di esecuzione, si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, ai quali deve essere dato apposito avviso.
In forza del combinato disposto dell’art. 678 c.p.p., comma 1, e art. 666 c.p.p., comma 2, è, tuttavia, possibile la decisione di inammissibilità dell’istanza, adottata de plano con decreto motivato del Presidente del Tribunale di sorveglianza, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
2.2. Questa Corte con orientamento costante ha precisato le condizioni che legittimano l’emissione del decreto presidenziale e la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio, stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge.
E’ stato, altresì, chiarito che la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (Sez. 1, n. 23101 del 19/05/2005, dep. 17/06/2005, Savarino, Rv. 232087; Sez. 1, n. 5265 del 04/12/2001, dep. 08/02/2002, Cari, Rv. 220687; Sez. 1, n. 6346 del 12/12/2000, dep. 15/02/2001, Molineris, Rv. 218031; Sez. 1, n. 277 del 13/01/ 2000, dep. 04/03/2000, Angemi, Rv. 215368; Sez. 1, n. 5642 del 30/10/1996, dep. 08/01/1997, Villa, Rv. 206445).
2.3. Il decreto di inammissibilità nel caso in esame non si è uniformato a tali principi, in quanto, contrariamente a quanto in esso ritenuto, la richiesta di applicazione di una misura alternativa alla detenzione (nella specie affidamento in prova al servizio sociale), presentata da persona detenuta in relazione ad un fatto diverso da quello cui si riferisce il titolo esecutivo, è ammissibile, in quanto la condizione di detenzione non è di per sè preclusiva di una valutazione nel merito della domanda e può incidere solo sulla pratica eseguibilità della misura, che dovrà essere postergata alla cessazione della misura cautelare custodiale in corso (Sez. 1, n. 22077 del 19/05/2009, dep. 27/05/2009, Stojanovic, Rv. 244015; Sez. 1, n. 50172 del 08/10/2004, dep. 31/12/2004, Musone, Rv. 230764; Sez. 1, n. 5296 del 07/12/2001, dep. 08/02/2002, Gostivari, Rv. 220693; Sez. 1, n. 6503 del 25/11/1999, dep. 04/01/2000, Giampietro A., Rv. 215120).
3. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e il rinvio per la decisione sull’istanza al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per la decisione sull’istanza.
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