Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-01-2011) 13-01-2011, n. 684

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Convalidatone l’arresto in flagranza di reato, avvenuto il 5.12.2003, il Tribunale di Foggia sezione di Cerignola procedeva, su richiesta dell’imputato C.F., a giudizio abbreviato, all’esito del quale con sentenza pronunciata il 12.1.2004 lo mandava assolto dalla contestata imputazione di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari. Assoluzione deliberata con la formula del fatto del costituente reato sul presupposto della mancanza di prova di una effettiva intenzione del prevenuto di sottrarsi alla misura cautelare domestica.

2. Giudicando sull’impugnazione del Procuratore Generale presso quella Corte distrettuale, la Corte di Appello di Bari con la sentenza in data 17.11.2008, richiamata in epigrafe, ha rigettato l’appello del pubblico ministero e confermato la sentenza liberatoria di primo grado.

Sulla scia delle deduzioni espresse nella sentenza di primo grado la decisione di appello è incardinata sul duplice concorrente rilievo, secondo cui nel concreto caso dell’imputato C. costui – da un lato – non avrebbe manifestato un reale intento di sottrarsi alla misura cautelare domiciliare o di eluderne la disciplina, dal momento che è stato sorpreso in pigiama davanti alla porta dello stabile di (OMISSIS) in cui è sita (al secondo piano) la sua abitazione, e – d’altro lato – che il contegno del medesimo imputato non è stato idoneo ad impedire od ostacolare un agevole rapido controllo dell’osservanza della misura inframurale da parte degli agenti di polizia operanti. Di tal che la condotta del C., colto nell’atto di colloquiare con altre due persone (due giovani velocemente dileguatisi alla vista dei poliziotti), avrebbe potuto giustificare l’inasprimento della misura custodiale, ma non può ritenersi di per sè sufficiente ad integrare la contesta fattispecie criminosa di cui all’art. 385 c.p., comma 3. 3. Avverso l’illustrata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Bari, deducendo unitario vizio di erronea applicazione dell’art. 385 c.p. e di contraddittorietà della motivazione.

La Corte di Appello, pur riconoscendo che la giurisprudenza di legittimità riconduce con stabile orientamento interpretativo la nozione di domicilio o abitazione, quale sede di esecuzione della cautela domiciliare, al solo luogo di concreto svolgimento della vita domestica con esclusione di ogni altro spazio o pertinenza (quali, tra le altre, le aree o spazi condominiali), prospetta una autonoma e fuorviante rilettura degli elementi costitutivi del reato di evasione sanzionato dall’art. 385 c.p., comma 3, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo. Per un verso, infatti, i giudici di appello attribuiscono al dolo del reato una connotazione ulteriore (un quid pluris) rappresentata dalla peculiare volontà di sottrarsi alla esecuzione della misura ed ai relativi periodici controlli dell’autorità. Ciò che, in definitiva, conferisce all’elemento soggettivo del reato una scansione di specificità del dolo, che è del tutto estranea alla fattispecie, per la cui realizzazione è necessario e sufficiente che il soggetto agente si allontani coscientemente dallo stretto ambito spaziale dell’abitazione, propria o di terzi, designata come sede della misura cautelare domiciliare. Per altro verso, poi, i giudici di appello sembrano evocare, sul piano ontologico del reato, un evento ulteriore (un potenziale evento di danno) integrato dalla effettiva compromissione dell’opera di vigilanza dell’autorità sul rigoroso rispetto della misura domestica, di guisa che – per trarre le logiche conseguenze di un siffatto ragionamento – dovrebbe inferirsi l’insussistenza del reato ogni qual volta non risultino vulnerate o ritardate la possibilità e l’immediatezza dei controlli di p.g. per effetto della rapida individuazione del soggetto sottoposto a cautela domestica.

4. Il ricorso del Procuratore Generale di Bari è assistito da fondamento.

La motivazione della sentenza della Corte di Appello di Bari è effettivamente incentrata su argomenti e valutazioni giuridiche che mistificano gli elementi integrativi della fattispecie criminosa ascritta all’imputato C.F..

A. La premessa del condivisibile giudizio censorio espresso dal ricorrente sulla decisione non può che essere costituita dall’oggettivo dato per cui la misura cautelare degli arresti domiciliari prevista dall’art. 284 c.p. è una misura coercitiva custodiale equiparata a tutti gli effetti alla custodia in carcere (basti pensare a quelli relativi ai termini di durata massima o di fase), che -in ragione di un meno stringente quadro di esigenze di cautela socialpreventive o probatorie (artt. 274 e 275 c.p.p.)- l’indagato o imputato è ammesso a sopportare in luogo diverso dal carcere, cioè presso la propria abitazione o altre equipollenti strutture domiciliari o assistenziali. Sicchè i limiti, di natura spaziale, motoria e relazionale, imposti allo status libertatis del soggetto indagato o imputato (o condannato, in caso di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 8 ord. penit.) con una misura custodiale sono interamente riprodotti nella custodia cautelare domiciliare. E’ da tale qualificazione e collocazione sistematica della misura che traggono origine i limiti e i caratteri che, per i fini previsti dal reato di evasione di cui all’art. 385 c.p., comma 3, sono stati oggetto degli stabili indirizzi ermeneutici di questa Corte regolatrice in tema di definizione della nozione di abitazione o domicilio nonchè di latitudine dell’elemento soggettivo del reato.

B. La fattispecie criminosa dell’evasione ex art. 385 c.p., comma 3 è integrata da un reato proprio a forma libera, nel senso che il bene giuridico protetto, cioè l’esigenza dell’amministrazione della giustizia di assicurare il costante rispetto dei provvedimenti giudiziari limitativi della libertà personale, realizzati con gli strumenti della custodia inframurale, può essere offeso con qualsiasi modalità esecutiva e quali che possano essere i motivi che (fatta salva l’esigenza di effettivi e rigorosamente dimostrati stati di necessità o di altri eccezionali eventi impedienti) inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale ed a sottrarsi alla stessa. Sicchè non assumono rilievo alcuno, ai fini del perfezionamento del reato, nè la durata maggiore o minore del tempo in cui il soggetto si sottrae alla misura domestica, nè la distanza maggiore o minore dalla abitazione eletta a sede esecutiva della misura, dalla quale si accerti essersi allontanato il soggetto cautelato (cfr. Cass. Sez. 6, 27.4.1998 n. 6394, Bemi, rv. 210912:

"Integra gli estremi del reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, anche se di breve durata ed implicante uno spostamento di modesta distanza, in quanto lo scopo della norma incriminatrice va ravvisato nel fatto che la persona sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari resti nel luogo indicato, perchè ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze cautelari e, nel contempo, a consentire agevolmente il prescritto controllo dell’autorità").

C. Erroneamente la Corte di Appello di Bari introduce nell’elemento materiale del reato un connotato additivo, quale quello rappresentato dall’avere la condotta dell’agente dato luogo ad una concreta elusione o ad una più difficoltosa opera di controllo dell’osservanza della misura da parte degli organi di p.g. preposti alla vigilanza della persona in stato di arresti domiciliari. Si tratta, infatti, di dati non additivi o ulteriori, ma di caratteri coessenziali al reato che si coniugano in rapporto di diretta immanenza alla condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, costituendone la struttura tipica, che sul piano normativo è realizzata -come detto- da qualsiasi forma di sottrazione o elusione rispetto alla misura domestica ed al suo stretto ambito spaziale di rigorosa interpretazione, senza necessità alcuna di ulteriori evenienze fattuali (controlli di p.g. sulla "localizzazione" del soggetto in stato di regime cautelare risultati più o meno laboriosi), come impropriamente si assume nella sentenza impugnata.

La materialità del reato è offerta, in termini di attuazione della fattispecie, dal semplice volontario e consapevole allontanamento dalla sede degli arresti domiciliari, pur se le motivazioni dell’agire dell’imputato non si traducano nella decisione di sottrarsi in via definitiva (rendendosi latitante) alla misura domestica, come nel caso in cui – ad esempio – l’agente abbia voluto allontanarsi solo in via temporanea dal domicilio custodiale e con il proposito di ritornarvi (Cass. Sez. 6, 22.2.1999 n. 3948, Fiore, rv.

213887).

D. Del pari erronee vanno ritenute, come puntualmente deduce il ricorrente P.G., le attribuzioni con le quali la Corte territoriale qualifica l’elemento soggettivo del reato sino a configurarlo, in buona sostanza e in modo improprio, come dolo specifico, laddove reputa necessaria – ai fini della colpevolezza dell’evaso domiciliare – la prova della sua particolare volontà di sottrarsi alla misura cautelare domestica. Il reato punito dall’art. 385 c.p., comma 3 è e rimane caratterizzato da dolo generico, ad integrare la cui latitudine precettiva è sufficiente che la condotta di uscita (id est evasione) dell’imputato dallo stretto ambito del suo domicilio sia sorretta dalla consapevolezza di fruire di una libertà di movimento spazio-temporale che gli è preclusa dalla corretta esecuzione della misura cautelare infradomiciliare. Di qui l’ovvia conseguenza che il fatto di allontanarsi dal domicilio o abitazione giammai può essere equiparato ad una mera violazione delle prescrizioni attinenti agli obblighi imposti con la misura domestica (art. 276 c.p.p.) con effetti escludenti il reato di evasione, come sembra supporre la Corte di Appello di Bari, dal momento che la permanenza del soggetto nello stretto ambito del suo domicilio (abitazione) rappresenta per definizione l’obbligo essenziale del sottoposto alla misura domestica e non una semplice imposizione allo stesso inerente (Cass. Sez. 4,3.6.1997 n. 1554, P.M. in proc. Cuoco, rv. 207924).

E. L’errore prospettico, in tema di ricostruzione della tipicità normativa della fattispecie criminosa contestata al C., è vieppiù palese, allorchè si osservi come la stessa Corte territoriale si sia ben rappresentata la rigorosa definizione della nozione di abitazione o domicilio funzionale alla previsione di cui al combinato disposto dell’art. 385 c.p., comma 3 e art. 284 c.p.p., coerente con le anteriori precisazioni esegetiche sulla fattispecie espresse da questa S.C.. In guisa da non potersi considerare di per sè solo legittimo lo stazionare del C. nell’androne condominale o presso il portone dell’edificio in cui si trova il suo appartamento, intento a dialogare con due individui subito fuggiti all’apparire degli agenti di polizia (così come, a riprova del dolo che ha sorretto il suo contegno, lo stesso C. si affretta a risalire in casa), sebbene l’imputato abbia indossato abiti (un pigiama) che appaiono smentire un suo scopo di sottrarsi del tutto alla misura cautelare. Valutazione, quest’ultima, inconferente ed estranea alla fattispecie, perchè C. ha in tesi già consumato il reato, uscendo senza autorizzazione dal suo appartamento. In vero la nozione di abitazione quale luogo di esecuzione della misura cautelare inframurale domestica non può non ritenersi intrinsecamente circoscritta alla sola area della dimora in senso stretto, vale a dire al solo luogo e spazio in cui la persona conduce la vita domestica e non certo anche alle pertinenze condominiali (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 6, 7.1.2003 n. 15741, Favero, rv. 226808; Cass. Sez. 6,17.1.2007 n. 4143, Bompressi, rv.

236570; Cass. Sez. 6,18.12.2007 n. 3212/08, P.M. in proc. Perrone, rv. 238413: "Agli effetti dell’art 385 c.p. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante.

In conclusione affatto lacunosi ed erronei si delineano sia l’accertamento della materialità del reato di evasione contestato a C.F., sia la complementare e inscindibile verifica dell’elemento soggettivo del reato (dolo generico), quanto a verifica delle circostanze e delle modalità della condotta del giudicabile, evidenzianti o meno una sua cosciente volontà di uscire senza ragione e senza autorizzazione dalla sua abitazione.

Per l’effetto l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio con riferimento agli elementi costitutivi, materiale e soggettivo, del reato contestato all’imputato, alla Corte di Appello di Bari, che – per i fini di cui all’art. 627 c.p.p., comma 3, e art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2 – si uniformerà alle indicazioni ermeneutiche e metodologiche dianzi illustrate ed ai criteri valutativi postulati dalle decisioni di legittimità sopra richiamate.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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