Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 01-12-2010) 13-01-2011, n. 655 Poteri della Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Al termine di una vasta attività di indagine relativa a plurimi episodi di contrabbando che il Pubblico Ministero ha ritenuto collegati all’interno di una associazione criminosa i Sigg.

B. e L. sono stati tratti a giudizio assieme ad altri coimputati. I Sigg. B. e L. hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato e il Giudice delle indagini preliminari li ha condannati alla pena di quattro anni di reclusione ciascuno per tutte le violazioni contestate.

Avverso tale decisione i due imputati hanno proposto separate impugnazioni nelle quali, con argomenti diversi, è stata contestata essenzialmente la sussistenza del reato associativo ed è stato sollecitato un trattamento sanzionatorio più mite.

Con la sentenza qui impugnata la Corte di Appello ha rigettato tutti i motivi di impugnazione, ritenendo in primo luogo che gli elementi di prova in atti, ivi compresi gli esiti delle intercettazioni telefoniche, la durata nel tempo delle attività illecite e lo stesso numero dei reati satellite concorrano a dimostrare l’esistenza di una associazione criminosa. La Corte ha, altresì, ritenuto che non sussistano ragioni nè per giungere ad un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nè per riconoscere al Sig. B. un trattamento più favorevole in relazione a condotte di collaborazione processuale tenute in altri e diversi procedimenti ma non in quello in esame.

Con ricorso proposto tramite il Difensore il Sig. L. chiede l’annullamento con rinvio della sentenza per vizio di motivazione, lamentando che la sentenza abbia omesso di motivare sia in ordine alle specifiche condotte che egli avrebbe tenuto a sostegno dell’associazione illegale sia in ordine alle ragioni che impediscono di attenuare la sanzione in presenza di un comportamento processuale positivo e di una ridotta gravità dei fatti che la stessa sentenza di primo grado riconosce.

Con ricorso proposto personalmente il Sig. B. lamenta l’assenza di elementi di fatto e condotte specifiche che giustifichino la condanna per il reato associativo; lamenta, altresì, la sproporzione assoluta della pena rispetto a quella dei veri organizzatori del contrabbando, cui è stata applicata la pena di soli due anni di reclusione.

Motivi della decisione

Considerato il contenuto dei due ricorsi la Corte ritiene necessario ricordare che il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può costituire un terzo grado di giudizio volto alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione. Si tratta di principio affermato in modo condivisibile dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini (rv 203767) e quindi dalla decisione con cui le Sezioni Unite hanno definito i concerti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (n. 47289 del 2003, Petrella, rv 226074).

Una dimostrazione della sostanziale differenza esistente tra i due giudizi può essere ricavata, tra l’altro, dalla motivazione della sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, che (punto 6.1), argomentando in ordine alla modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006 al potere di impugnazione del pubblico ministero, afferma che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di cassazione è "rimedio (che) non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito (invece) dall’appello".

Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di cassazione non ha "la pienezza del riesame di merito" che è propria del controllo operato dalle corti di appello, ben si comprende come il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., lett. e), non autorizzi affatto il ricorso a fondare la richiesta di annullamento della sentenza di merito chiedendo al giudice di legittimità di ripercorrere l’intera ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio.

Tale impostazione è stata ribadita, anche dopo la modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e) apportata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b) dalle sentenze della Seconda Sezione Penale, n. 23419 del 23 maggio-14 giugno 2007, PG in proc. Vignaroli (rv 236893) e della Prima Sezione Penale, n. 24667 del 15-21 giugno 2007, Musumeci (rv 237207). Appare, dunque, del tutto convincente la costante affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui è "preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti" (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n. 22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).

Osserva la Corte che il contenuto effettivo di entrambi i ricorsi consiste nella contestazione della valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di merito e nella censura delle motivazioni poste a sostegno delle decisioni, mentre, al di là della formale intestazione, non vengono prospettati precisi profili di violazione della legge.

In tal modo i ricorrenti chiedono a questa Corte di addivenire ad una diversa valutazione del materiale probatorio e a diverse conclusioni in ordine alla sussistenza di profili di responsabilità per il reato associativo. Va osservato, a questo proposito, che la Corte di Appello non ha mancato di motivare le ragioni per cui giunge a ritenere sussistente la partecipazione dei ricorrenti all’associazione criminosa (pagg. 3 e 4 della motivazione) e che tali ragioni (durata delle condotte nel tempo; numero degli episodi di contrabbando; quantità dei tabacchi commercializzati;

intermediazione anche in favore di terzi) non risultano nè incoerenti rispetto alle premesse in fatto della decisione, nè caratterizzate da manifesta illogicità; esse non possono, dunque, formare oggetto di censura da parte del giudice di legittimità.

Infine, la Corte rileva che non può formare oggetto di censura in questa sede neppure la decisione dei giudici di merito in ordine all’entità del trattamento sanzionatone, che è stato puntualmente motivato e non risulta consistere in una pena non rispettosa dei limiti di legge. In particolare, nessun profilo di illegittimità o illogicità può prospettarsi davanti a questa Corte con riferimento al più mite trattamento applicato ad altri imputati nei medesimi reati che hanno optato per un rito diverso e sono stati giudicati al termine di separato giudizio con sentenza di applicazione della pena.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte i ricorsi devono essere respinti e i ricorrenti condannati, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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