Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-09-2010) 13-01-2011, n. 689 Durata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, su appello ex art. 310 c.p.p. del Procuratore della Repubblica in sede, in riforma dell’ordinanza in data 26 gennaio 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicava la misura della custodia cautelare in carcere a C.M. in ordine ai reati di cui agli artt. 112 e 575 c.p., art. 577 c.p., commi 3 e 4, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo A) e artt. 110 e 575 c.p., art. 577 c.p., commi 3 e 4, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo B), relativi alla commissione di due omicidi, nella forma della istigazione o determinazione, rispettivamente in danno di S. D. e di G.A.D., materialmente realizzati dal nipote Ci.Ma. per vendicare la morte del padre C.A..

Il Tribunale osservava che sulla base delle risultanze investigative dovevano ritenersi infondati i dubbi espressi dal G.i.p. circa l’assenza di idonei indizi coinvolgenti C.M. nella risoluzione dell’azione omicidiaria.

Rilevava che le numerose conversazioni tra familiari intercettate deponevano per una "ferrea volontà" di vendetta della famiglia Ciavarrella; realizzatasi poi con l’uccisione, da parte di Ci.Ma., condannato per tale fatto in primo e secondo grado, dei due soggetti, appartenenti a un clan avversario, ritenuti responsabili dell’omicidio del congiunto.

Dalla conversazione intercettata il (OMISSIS) tra C. M. e il nipote Ma., nel carcere dove il primo era allora detenuto, si ricava che lo zio incitava con veemenza il congiunto a eseguire gli omicidi, intimando nel contempo al nipote di attendere a tal fine la sua prossima scarcerazione, intendendo egli partecipare materialmente alla esecuzione di tale operazione.

Secondo il Tribunale, tale condotta, estrinsecatasi nella ideazione della condotta criminosa, nella individuazione delle vittime da abbattere (oltre allo S. e al G., anche D.M. M.) e nella pianificazione, sia pure abbozzata, della tempistica dell’azione, delineava un pieno concorso morale di C.M. negli omicidi poi materialmente realizzati dal nipote, sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso, considerati gli elementi della natura familiare del clan Ciavarrella, al cui vertice era collocato proprio il M., della genesi familiare della faida con il clan rivale e del forte legame esistente tra zio e nipote; essendo irrilevante che il programma venisse poi attuato da Ci.Ma., per un impulso determinato da un fatto contingente (atteggiamento di sfida mostrato dallo S.), senza attendere la scarcerazione dello zio.

Ricorre per cassazione il C., con atto personalmente sottoscritto, denunciando, formalmente con un unico motivo, il vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza e l’omessa applicazione dell’art. 297 c.p.p..

Quanto al primo profilo, osserva che dagli atti emerge inequivocabilmente che nel momento in cui Ci.Ma. era andato a fare visita in carcere allo zio egli era già pienamente determinato a vendicare la morte del padre, esprimendo in tale occasione solo la richiesta allo zio di affiancarlo nella esecuzione degli omicidi appena fosse stato scarcerato. Il concorso richiesto allo zio era dunque di tipo solo materiale, a fronte di un proposito criminoso del nipote pienamente e definitivamente adottato.

A riprova del fatto che lo zio non contribuì al rafforzamento di un proposito criminoso ancora incerto sta la considerazione che il Ma. mise in atto l’esecuzione del duplice omicidio senza accogliere l’invito del congiunto di attendere la sua uscita dal carcere.

D’altro canto Ci.Ma. eseguì in piena autonomia l’omicidio dello S. per il solo fatto che questo in un certo giorno aveva mostrato di avere un atteggiamento di sfida, senza che in tale decisione influisse minimamente l’incitamento o il sostegno psicologico dello zio.

Sotto il secondo profilo, il ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata nulla dice sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 297 c.p.p., comma 3, considerato che gli elementi a carico del ricorrente esistevano già al momento della ordinanza cautelare emessa a carico delle persone coinvolte nel procedimento I.S..

Osserva la Corte che la doglianza circa la mancata retrodatazione della misura custodiale è improponibile in questa sede, dovendo essa formare oggetto di apposita istanza davanti al giudice del merito cautelare.

Quanto ai contestati gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente ricorre ad argomenti che sono stati già considerati e ragionevolmente disattesi dall’ordinanza impugnata.

Secondo il Tribunale, infatti, sulla scorta del contenuto di colloqui carcerari intercettati, il coinvolgimento del C. nei contestati omicidi deriva dall’inequivoco suo rafforzamento del proposito criminoso del nipote, nulla rilevando, che per una circostanza imprevedibile, il congiunto abbia attuato gli omicidi senza attendere la scarcerazione dello zio; essendo comunque incontestato che quest’ultimo avesse, nel corso di detti colloqui, incitato con veemenza il nipote, con consigli anche di tipo programmatico-esecutivo, ad uccidere i responsabili della morte di C.A., per uno spirito di vendetta maturato in una faida che coinvolgeva in prima persona il ricorrente, quale capo dell’omonimo clan, contrapposto a quello avversario a cui appartenevano le vittime.

Si tratta di valutazioni ineccepibili sotto il profilo giuridico e immuni da vizi argomentativi, che come tali non possono essere rivisitate in questa sede.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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